AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 marzo 2022, n. 130
Inerenza dei costi di acquisto di alcuni prodotti da parte di consorzi per uso dei produttori
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Consorzio A è socio di una Associazione Produttori ortofrutticoli e svolge in proprio le fasi della lavorazione del prodotto (essenzialmente, XXX) e della successiva conservazione. Le XXX sono “conferite” al Consorzio A dai soci del Consorzio (magazzini frutta) a loro volta “conferitari” del prodotto da parte dei rispettivi soci (gli agricoltori/produttori).
Nei bilanci del consorzio si legge che “La frutta in giacenza è conferita dalle cooperative associate con prezzo da determinare, definito annualmente in base all’andamento dell’attività mutualistica” e che il prodotto è stato necessariamente valutato al valore netto di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, in aderenza a consolidate prassi di settore. Tale valore è stato ottenuto dal prezzo medio di vendita di tutta la frutta in giacenza al netto dei costi di successiva lavorazione, confezionamento e commercializzazione.
Dai bilanci del consorzio è possibile verificare che la principale componente del Valore della produzione è data dai ricavi per la vendita delle XXX pari ad euro …, così come la principale posta della voce “Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” è quella derivante dal Conferimento soci – XXX che ammonta ad euro ….
L’istante rammenta che vi è obbligo di adesione al Disciplinare di Produzione Integrata per i produttori associati ….., fatta salva la possibilità di recedere dietro motivazione scritta all’inizio dell’anno. Questo disciplinare fornisce le istruzioni relative alla gestione della sfera agronomica e quella della difesa dei frutteti dalle malattie delle piante.
Inoltre, prosegue l’istante, nell’ambito della difesa delle piante dagli insetti, si inserisce la tecnica della “confusione sessuale” (basata sull’uso di sostanze non dannose per l’ambiente, i feromoni) che non può essere lasciata all’iniziativa del singolo produttore, ma viene gestita direttamente dal Consorzio con la collaborazione dei suoi tecnici agronomi.
Il Consorzio, pertanto, ha assunto la regia di tutta l’operazione acquistando in proprio il prodotto da utilizzare e predisponendo la collocazione dei dispenser nelle coltivazioni. Il produttore dovrà provvedere secondo apposite direttive alla collocazione, nonché alla sostituzione delle batterie dei dispenser ed alla ricarica fino alla fine del periodo di trattamento.
L’istante intende conoscere se il prodotto acquisito dal Consorzio possa essere considerato inerente alla propria attività oppure debba essere considerato giuridicamente ceduto gratuitamente o assegnato al produttore. Solo nel primo caso la fattura di acquisto – emessa nei confronti del Consorzio – consentirebbe la detrazione dell’IVA e la deducibilità del costo.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che l’acquisto del prodotto da utilizzare per attuare la “confusione sessuale” è posto in essere dal Consorzio ed è considerato inerente allo svolgimento della propria attività. Pertanto, la consegna del bene al produttore non configurerebbe una ipotesi di cessione gratuita né di assegnazione. Ciò, più in dettaglio, perché la cessione gratuita (o l’assegnazione) di un bene dovrebbe mettere il cessionario (o l’assegnatario) nella condizione di poter disporre liberamente del bene ceduto (o assegnato), utilizzandolo nei modi, nei tempi e per le finalità che ritiene più opportuni. Nel caso prospettato, invece, non sarebbe così. Infatti:
– la scelta di adottare il metodo biologico della “confusione sessuale” è del Consorzio e non dei singoli produttori. Tale scelta è diretta a soddisfare l’interesse generale al miglioramento della produzione frutticola e dell’immagine stessa del Consorzio; l’obiettivo è quello di produrre e commercializzare prodotti con un minor impatto sull’ambiente;
– il Consorzio assume in proprio la responsabilità per il corretto adempimento di tutte le operazioni attraverso le quali si concretizza la pratica della “confusione sessuale” ;
– il Consorzio gestisce direttamente tutte le fasi dell’iniziativa, dalla sua programmazione alla corretta attuazione (informativa, direttive tecniche ed assistenza ai produttori) nonché al controllo;
– il singolo produttore non può sottrarsi all’utilizzo dei dispenser di feromoni e deve rispettare le modalità e i tempi stabiliti dal Consorzio, esponendosi, in caso contrario, all’applicazione di eventuali sanzioni.
In definitiva, l’istante ritiene che l’acquisto del prodotto da utilizzare per attuare la “confusione sessuale” è posto in essere dal Consorzio ed è considerato inerente allo svolgimento della propria attività e che, perciò, la fattura di acquisto – emessa nei confronti del Consorzio – consentirà la detrazione dell’IVA e la deducibilità del costo.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In base a quanto rappresentato dall’istante, la circostanza che la società acquista dei feromoni che successivamente vengono trasferiti gratuitamente ai produttori potrebbe comportare una ipotesi di assegnazione o cessione gratuita seguita dalla relativa emissione di fatture e/o autofatture e dalle relative registrazioni contabili. Ciò avverrebbe in applicazione dell’articolo 85, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986 (per il quale viene compreso tra i ricavi il valore normale di determinati beni [indicati al comma 1 del medesimo articolo] assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) e dell’articolo 2, comma 2, n. 6) del D.P.R. n. 633 del 1972 (secondo cui “ costituiscono cessione di beni le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica“). In questo caso, il valore dei beni trasferiti rientrerebbe tra i proventi equiparati ai ricavi, e, perciò, la società dovrebbe annotare nelle scritture contabili detti ricavi e, contestualmente, emettere autofatture per l’IVA dovuta.
Tuttavia, sempre sulla base di quanto descritto, i produttori (oltre a non essere i soci diretti, ed in tal caso non potrebbe parlarsi di mera assegnazione ma eventualmente di destinazione a finalità estranea) non hanno il potere di disporre in modo autonomo dei diffusori di feromoni che vengono loro consegnati. Perciò, non sembra possibile considerare tali attività come cessioni di beni in quanto tale negozio implicherebbe un trasferimento al cessionario del pieno potere di disporre del bene ceduto, che non si realizza nel caso rappresentato.
Più che di una cessione, trattasi di una collaborazione tra il consorzio ed i singoli produttori, nella quale non vi sono spazi di scelta alternativa per questi ultimi, i quali, tra l’altro, non possono dissociarsi nel corso dell’esercizio, essendo loro richiesto di rispettare le direttive tecniche impartite.
D’altra parte, non vi è dubbio che vi sia un nesso funzionale che collega i componenti negativi di reddito relativi all’acquisto dei feromoni con lo svolgimento della specifica attività dell’impresa consortile. Pertanto, per le ragioni rappresentate si condivide la soluzione prospettata dall’istante.
Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi prima esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 novembre 2021, n. 35876 - L'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 20060 del 21 giugno 2022 - In materia di deducibilità dei costi d'impresa, secondo cui la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 23110 depositata il 25 luglio 2022 - In materia di deducibilità dei costi d'impresa, la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 34490 depositata il 3 dicembre 2020 - In materia di deducibilità dei costi d'impresa la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22108 - In materia di deducibilità dei costi d'impresa la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 novembre 2021, n. 31931 - In materia di deducibilità dei costi d'impresa, la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il soggetto titolare di partita IVA ha diritto al
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13162 depositata il 14…
- Legittimo il provvedimento che sospende senza retr
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 12790 depositat…
- Possibile la confisca anche se il reato di corruzi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 19539 depositata il 1…
- Caparra penitenziale soggetto ad imposta di regist
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 12398 depositata…
- ISA 2024: regime premiale (compensazioni fino a 70
Con il provvedimento n. 205127 del 22 aprile 2024 dell’Agenzia delle Entra…