La Corte di Cassazione sez. lavoro con la Sentenza n. 17938 pubblicata il 24 luglio 2013, ha ribadito l’estraneità del dirigente da responsabilità per l’infortunio occorso al caposquadra, quando questi era stato selezionato anche per vigilare sulla sicurezza degli operai nei cantieri, era adeguatamente formato e competente e gli erano state fornite tutte le dotazioni anti-infortunistiche del caso.
Gli Ermellini affrontano nuovamente l’esame del caso in questione, che già avevano rinviato alla corte d’appello negando il risarcimento al caposquadra, conferma la sua posizione: il datore di lavoro che ha dato prova di aver messo in atto tutte le misure volte a evitare il rischio d’infortunio e che ha assegnato al lavoratore mansioni coerenti con la qualifica e l’esperienza del caposquadra non può essere ritenuto responsabile dell’infortunio occorso allo stesso, che pertanto non ha diritto ad alcun risarcimento.
La vicenda ha origine con l’infortunio occorso al lavoratore, il quale mentre era intento a smontare imponenti casseforme per il getto di calcestruzzo, per la costruzione di muri di contenimento, alti 10 metri, per la linea ferroviaria ad alta velocità Milano – Venezia, una cassaforma si inclinava perché male agganciata dalla squadra precedente, sicché egli si lanciava nella scarpata sottostante per evitare di essere schiacciato, riportando così gravissime lesioni permanenti.
Il lavoratore ricorreva al Tribunale chiamando in giudizio la società datrice di lavoro S. – C.G.L. s.r.l., chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 548.121,91 per invalidità permanente, danno biologico, danno morale ed inabilità temporanea, ritenendola responsabile dell’infortunio da lui subito.
Il giudice adito respingeva la domanda, con decisione confermata dalla Corte d’Appello. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il lavoratore e questa Corte, con sentenza n. 9817/08, in accoglimento del ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava per un nuovo esame alla Corte d’Appello. Per la cassazione di questa sentenza ha il lavoratore a proposto ricorso sulla base di cinque motivi.
Gli Ermellini hanno ritenuto non fondato il ricorso proposto dal lavoratore riepilogando i principi statuiti nella sentenza n. 9817/2008 e di seguito riportati:
- “La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 codice civile è di carattere contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell’art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell’art. 1218 cod. civ., sull’inadempimento delle obbligazioni; da ciò discende che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare la esistenza dell’obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno”.
- “Alla responsabilità del datore di lavoro nei confronti del lavoratore per danni da infortunio sul lavoro per inadempimento all’obbligo contrattuale di sicurezza si applicano, oltre l’art. 1218 cod. civ., le altre regole civilistiche sull’inadempimento dell’obbligazione, ed in particolare l’art. 1227 cod. civ., comma 1, sul concorso di colpa del creditore, e ciò diversamente dal regime di tutela previdenziale degli infortuni sul lavoro, nei quali l’istituto assicuratore è tenuto a pagare la rendita nella sua interezza anche in caso di concorso del lavoratore nella causazione della lesione della propria integrità psicofisica”.
- “Le qualità professionali di un lavoratore (nella specie caposquadra), tenuto ad una particolare diligenza e sorveglianza sull’operato degli altri lavoratori della squadra, possono indurre il giudice del merito ad una particolare valutazione del suo concorso causale ad un infortunio a proprio danno, ma non ad escludere l’incidenza causale su tale infortunio dell’operato di altri lavoratori non dipendenti dal medesimo caposquadra, del cui operato il datore di lavoro è tenuto a rispondere, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ.”.
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