La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 43080 del 18 ottobre 2013 intervenendo in materia di reati sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ha statuito la responsabilità penale del datore di lavoro per l’incidente occorso al dipendente, a causa della mancata predisposizione delle idonee attrezzature necessarie per lo svolgimento del lavoro in fabbrica, sulla base della dichiarazione dell’ispettore Asl.
Gli Ermellini hanno precisato che in giudizio la dichiarazione dell’ispettore Asl ha validità pari a quella di un consulente e che, pertanto, la negligenza del datore è provata dalle indicazioni fornite dall’ispettore, secondo il quale con adeguate misure di sicurezza il sinistro poteva essere evitato.
Nel caso di specie l’amministratore unico di una società non ha impedito che un suo dipendente, intento ad effettuare lavori di carpenteria metallica pesante, si procurasse una frattura bimalleolare alla tibia, con conseguente incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai 40 giorni.
Il Tribunale ha condannato il datore ricorrente in quanto, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e di altre risultanze probatorie, era emerso che il dipendente, mentre era intento al lavoro di assemblaggio di una scala di ferro, aveva sganciato dal carroponte una ringhiera in ferro che gli era successivamente caduta addosso procurandogli le lesioni descritte.
Per cui dalle indagini effettuate emergeva che il datore non aveva messo a disposizione del lavoratore dipendente attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e, inoltre, non aveva effettuato la valutazione dei rischi, con riferimento alla natura del lavoro da svolgere, alle scelte delle attrezzature di lavoro, nonché della sistemazione dei luoghi di lavoro. Veniva, inoltre, accertato che il datore non aveva assicurato che il lavoratore ricevesse un’adeguata e sufficiente formazione in materia di sicurezza e salute.
La Corte di Appello,a cui aveva proposto ricorso l’imputato, conferma la decisione del giudice di prime cure, limitandosi a far proprie le dichiarazioni di un teste tecnico della prevenzione presso la ASL, ha addotto che il dipendente non ha mai escluso un azionamento involontario, avendo reso una deposizione intrisa di “non ricordo”, riferendo di essere quasi svenuto dal dolore, e non è stato in grado di spiegare la causa dell’infortunio.
Gli Ermellini, rigettando il ricorso dell’imputato, ritengono corretta e priva di vizi la sentenza della Corte territoriale. Infatti confermano che i profili di colpa sono rimasti provati, oltre che dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, soprattutto da quelle rese dal tecnico della prevenzione presso l’ASL, il quale, in sede di sopralluogo dopo l’incidente, ed anche a seguito dall’esame della documentazione (parziale) fornita dalla ditta di cui era titolare l’imputato, ha potuto evidenziare le carenze delle misure di prevenzione degli infortuni con riferimento sia alla mancata predisposizione di idonee attrezzature necessarie per lo svolgimento del lavoro che alla mancata formazione dei dipendenti in tema di sicurezza in relazione allo specifico lavoro da svolgere.
Per cui i giudici di legittimità, proprio in ragione delle specifiche competenze tecniche del consulente, hanno ritenuto condivisibile la ricostruzione dell’infortunio da questi operata, disattendendo quella rappresentata dal consulente di parte che aveva, invece, sostenuto un azionamento involontario della pulsantiera del carroponte da parte del dipendente, nonostante la presenza di un sistema idoneo ad impedire, in partenza, di per sé ogni possibile ribaltamento o scivolamento della ringhiera.
Tale ricostruzione, infatti, si è basata, secondo i giudici di legittimità, su di un presupposto non solo indimostrato, ma anzi smentito dal tecnico della ASL che, invece, ha affermato che se si fosse adottato un diverso sistema di aggancio, non si sarebbe verificato l’infortunio.
Inoltre, la Corte ha rilevato, che il rischio di movimentazione del carroponte in maniera accidentale non sarebbe potuto comunque mai avvenire in quanto lo stesso aveva un sistema di sicurezza per cui, seppur fosse stata accidentalmente azionata la pulsantiera, il carroponte non si sarebbe potuto muovere.
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