INPS – Circolare 29 marzo 2018, n. 59
Rivalutazione dei turni svolti nel periodo notturni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1), del decreto legislativo n. 67 del 2011, dai lavoratori impiegati in attività organizzate in turni di dodici ore – Articolo 1, comma 170, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che all’articolo 1, comma 170, reca disposizioni normative in ordine alla rivalutazione dei turni effettivamente svolti nel periodo notturno dai lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore.
In particolare, il citato comma 170 dispone che “Tenuto conto della particolare gravosità del lavoro organizzato in turni di dodici ore, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016. Ai fini dell’attuazione del presente comma, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementata di euro 300.000 per l’anno 2018, di euro 600.000 per l’anno 2019 e di euro un milione annui a decorrere dall’anno 2020.”
Acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni applicative della disposizione normativa in esame in ordine ai destinatari della rivalutazione dei turni notturni per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011, alla presentazione delle domande di accesso al beneficio e di pensionamento anticipato e alla copertura finanziaria.
Destinatari della rivalutazione dei turni svolti nel periodo notturno per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011
Destinatari dell’articolo 1, comma 170 della citata legge sono i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, che svolgono attività lavorativa per almeno sei ore nel periodo notturno comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Per effetto della suddetta disposizione normativa, i turni svolti per almeno sei ore nel periodo notturno, come sopra indicato, sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5, ai fini del raggiungimento del numero di turni annui previsti per l’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1), del decreto legislativo n. 67 del 2011.
I predetti lavoratori, al ricorrere dei prescritti requisiti, accedono al trattamento pensionistico anticipato con i requisiti di cui all’articolo 1, commi 4, 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 67 del 2011, diversificati a seconda del numero di turni annui svolti, determinati anche tenendo conto della rivalutazione di cui sopra.
Si rinvia alla circolare n. 90 del 2017 per le ulteriori istruzioni applicative del decreto legislativo n. 67 del 2011.
Presentazione delle domande di accesso al beneficio e di pensionamento anticipato
I destinatari della norma in esame, che perfezionano il requisito entro il 31 dicembre 2019, devono presentare la domanda di riconoscimento dello svolgimento di attività particolarmente faticosa e pesante entro il 1° maggio 2018, allegando la documentazione minima necessaria – di cui alla tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 settembre 2011, come sostituita dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 settembre 2017 – nonché l’accordo collettivo sottoscritto entro la data del 31 dicembre 2016, dal quale risulti che il lavoro è articolato in turni di dodici ore, svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno.
La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2018 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011.
La domanda di riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate telematicamente alla struttura territorialmente competente, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it nella sezione “Modulistica”.
L’accesso al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto a seguito della presentazione della relativa domanda, il cui accoglimento è subordinato all’accertamento positivo dei requisiti, nonché di ogni altra condizione di legge.
Copertura finanziaria
L’articolo 1, comma 170, della legge n. 205 del 2017, per l’attuazione delle disposizioni in argomento, prevede che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3, lett. f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementata di euro 300.000 per l’anno 2018, di euro 600.000 per l’anno 2019 e di euro un milione annui a decorrere dall’anno 2020.
Allegato
27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.
Art. 1 – comma 170
Tenuto conto della particolare gravosità del lavoro organizzato in turni di dodici ore, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016. Ai fini dell’attuazione del presente comma, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementata di euro 300.000 per l’anno 2018, di euro 600.000 per l’anno 2019 e di euro un milione annui a decorrere dall’anno 2020.
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