INPS – Messaggio 15 luglio 2021, n. 2616
Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge n. 296/2006 – Gestione del trattamento di fine rapporto nell’ipotesi di lavoratori di azienda del trasporto pubblico locale che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante ai sensi dell’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017 – Istruzioni contabili
Premessa
L’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha istituito il Fondo di Tesoreria denominato “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”.
Il predetto Fondo, costituito presso l’INPS, “garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile”.
Il relativo finanziamento ha luogo con modalità rispondenti al principio della ripartizione. In ordine alle predette modalità, il comma 756 del citato articolo 1 ha previsto che, “con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007”, i datori di lavoro con almeno 50 addetti sono tenuti a versare al Fondo un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 c.c., al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data (o, se successiva, dalla data di assunzione del lavoratore) e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs 5 dicembre 2005, n. 252.
Con la circolare n. 70/2007, l’Istituto ha altresì precisato che il datore di lavoro cessionario, pur non avendo il requisito dimensionale, è tenuto all’obbligo contributivo per i soli lavoratori transitati alle sue dipendenze ai sensi degli articoli 1406 c.c. o 2112 c.c. (il cui TFR non sia destinato alla previdenza complementare), se l’azienda cedente era tenuta al versamento al Fondo di Tesoreria.
L’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, rubricato “Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all’evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale”, dispone che, in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, nei bandi di gara deve essere previsto il “trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l’esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all’articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001”.
La norma prevede altresì che “il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante è versato all’INPS dal gestore uscente”.
Al riguardo, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si chiarisce quanto segue e si forniscono le istruzioni operative.
1. La gestione del trattamento di fine rapporto nell’ipotesi di lavoratori di azienda del trasporto pubblico locale che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante
La disposizione normativa sopra richiamata, entrata in vigore il 24 aprile 2017, deve essere intesa nel senso che il gestore uscente è tenuto a versare il TFR che i lavoratori hanno maturato alle sue dipendenze al Fondo di Tesoreria, istituito dall’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge n. 296/2006 e gestito, per conto dello Stato, dall’INPS.
Pertanto, l’ultimo capoverso dell’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017 deve essere coordinato con quanto previsto dalla legge istitutiva del Fondo di Tesoreria e dal D.M. 30 gennaio 2007, che ne disciplinano le modalità di attuazione.
1.1. Ambito di applicazione
La disposizione normativa in esame trova applicazione per i datori di lavoro che svolgono attività di trasporto pubblico locale, sia qualora siano tenuti all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria sia per i datori di lavoro non soggetti al suddetto obbligo.
Nel caso di gestore uscente obbligato al versamento al Fondo di Tesoreria – in quanto azienda con almeno 50 addetti – le quote di TFR maturate nel corso del rapporto di lavoro sono già state dallo stesso accantonate nel suddetto Fondo, essendo il datore di lavoro tenuto all’assolvimento dell’obbligo contributivo con cadenza mensile.
Tuttavia, in tale ipotesi, il gestore uscente sarà tenuto al versamento anche delle quote maturate precedentemente alla decorrenza dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria (1° gennaio 2007) e accantonate in azienda ai sensi dell’articolo 2120 c.c.
Qualora, invece, il gestore uscente non sia tenuto ai versamenti al Fondo di Tesoreria (o sia obbligato limitatamente ai soli lavoratori alle sue dipendenze ai sensi degli articoli 1406 c.c. o 2112 c.c.), l’articolo 48, comma 7, del D.L. n. 50/2017 determina l’insorgere dell’obbligo di versamento al suddetto Fondo dell’intero importo del TFR maturato dai lavoratori nel periodo compreso tra la data di assunzione del lavoratore e la data di sostituzione del gestore, ossia sino alla data di “trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante”.
L’obbligo contributivo, inoltre, è riferito a tutti i lavoratori dipendenti coinvolti nel trasferimento dal gestore uscente al subentrante, anche in caso di accordo in deroga all’applicazione dell’articolo 2112 c.c.
Si ricorda tuttavia che l’obbligo del gestore uscente è limitato al versamento delle quote di TFR relative ai lavoratori che non abbiano scelto, in maniera espressa o tacita, di destinare il TFR alla previdenza complementare.
Resta fermo, però, che il gestore uscente è comunque tenuto al versamento al Fondo di Tesoreria delle quote di TFR accantonate presso l’azienda sino al momento del conferimento del TFR alla previdenza complementare.
Inoltre, tenuto conto che l’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017 esclude i dirigenti dal novero dei dipendenti del gestore uscente il cui rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità con il gestore subentrante, il gestore uscente non è obbligato a versare al Fondo di Tesoreria le quote di TFR afferenti al personale dirigente, ferma restando la sussistenza del suddetto obbligo nell’ipotesi in cui, invece, la successione gestoria preveda l’applicazione dell’articolo 2112 c.c. anche ai dirigenti.
Si evidenzia che l’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017, nel prevedere che il TFR relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante deve essere versato all’INPS (Fondo di Tesoreria) dal gestore uscente, ha portata precettiva con riferimento alla stesura dei bandi di gara.
Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore della legge, in caso di gara bandita successivamente dalla predetta data, il TFR relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante deve essere versato al Fondo di Tesoreria, indipendentemente dal contenuto del bando di gara, sul quale, in ogni caso, prevale la portata precettiva della legge.
Deve conseguentemente escludersi la sussistenza dell’obbligo contributivo in argomento nelle ipotesi in cui l’aggiudicazione (provvisoria e/o definitiva) della gara sia avvenuta in data antecedente l’entrata in vigore dell’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017.
1.2. Momento impositivo dell’obbligo contributivo
Come anticipato, salvo l’ipotesi descritta all’ultimo capoverso del precedente paragrafo, il gestore uscente è tenuto al versamento dell’importo del TFR maturato dai lavoratori nel periodo compreso tra la data di assunzione del lavoratore e la data di sostituzione del gestore, ossia sino alla data di “trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante” (comprese le quote maturate precedentemente al 1° gennaio 2007) in unica soluzione.
Considerato che il gestore uscente è tenuto al versamento solo a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, l’obbligo contributivo deve considerarsi riferito alle quote di TFR comprensive della rivalutazione maturata ai sensi dell’articolo 2120 c.c.
Tenuto conto degli adempimenti propedeutici necessari all’assolvimento dell’obbligo, l’adempimento dell’obbligazione contributiva deve essere effettuato entro i tre mesi successivi alla data del perfezionamento della successione nella gestione del servizio pubblico. I datori di lavoro (gestori uscenti) tenuti al versamento in argomento in forza di una gara conclusasi dopo l’entrata in vigore dell’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017, ma prima della pubblicazione del presente messaggio, sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo contributivo in argomento entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente messaggio senza oneri aggiuntivi.
Si ricorda che l’ultimo capoverso dell’articolo 1, comma 756, della legge n. 296/2006 dispone che alla contribuzione afferente al Fondo di Tesoreria “si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva”.
Per effetto delle previsioni della norma in esame, l’accantonamento datoriale ai sensi dell’articolo 2120 c.c. a titolo di TFR, da versare all’Istituto, ha natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
Pertanto, le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori trovano applicazione anche per la fattispecie di cui all’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017 e, conseguentemente, l’obbligazione contributiva sussistente in capo al gestore uscente è soggetta al regime sanzionatorio di cui all’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1.3. Precisazioni in merito all’obbligo contributivo del datore di lavoro subentrante
Come accennato in premessa, con la circolare n. 70/2007 l’Istituto ha precisato che nel caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’articolo 1406 c.c. o di cui all’articolo 2112 c.c. e si realizzi il passaggio, presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria, di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il versamento del contributo limitatamente a tale personale.
Allo stesso modo, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017, il gestore subentrante, indipendentemente dalla sussistenza del requisito dimensionale, ossia anche se ha alle sue dipendenze meno di 50 addetti, è tenuto all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria limitatamente al personale transitato alle sue dipendenze e precedentemente in carico al gestore uscente.
Il gestore subentrante è tenuto al suddetto obbligo a decorrere dalla di trasferimento senza soluzione di continuità di detto personale, con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria, e indipendentemente dalla circostanza che sussistano le condizioni sopra richiamate che consentano l’esclusione dell’applicazione dell’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017 (ultimo capoverso del precedente paragrafo 1.1).
Si ricorda che ai fini della determinazione del requisito dimensionale, che fa sorgere l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006 il limite dimensionale viene calcolato sulla media annuale dei lavoratori in forza al 31 dicembre 2006, mentre, per le aziende che abbiano iniziato l’attività dopo tale data, si deve prendere a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno di inizio attività, da intendersi, sulla base di una prassi amministrativa consolidata, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno, ovvero il minor periodo per coloro che iniziano l’attività nel corso dell’anno.
Il calcolo deve essere effettuato tenendo presente la struttura aziendale nel suo complesso (avendo a riferimento il codice fiscale dell’azienda) e le caratteristiche del rapporto di lavoro dei singoli dipendenti (ad esempio, lavoratori part-time, a tempo determinato, ecc.).
Una volta determinata – secondo i criteri sopra succintamente richiamati e puntualmente descritti nella circolare n. 70/2007 – la media annua utile per l’applicazione della disposizione di legge, la stessa si cristallizza ed eventuali modifiche in relazione al numero degli addetti intervenute successivamente non incidono, modificandolo, sull’obbligo di versamento, sia in caso di riduzione del numero degli addetti a meno di 50, sia in caso di raggiungimento di un numero di addetti pari o superiore a 50.
1.4. Le misure compensative
Si rammenta, inoltre, che i datori di lavoro tenuti al versamento delle quote al Fondo di Tesoreria beneficiano delle c.d. misure compensative di cui all’articolo 10, comma 2, del D.lgs n. 252/2005, e all’articolo 8 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.
Tuttavia, detti esoneri contributivi non possono trovare applicazione in relazione alle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria in applicazione dell’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017 (maturate, cioè, dai lavoratori nel periodo compreso tra la data di assunzione del lavoratore e la data di sostituzione del gestore) in quanto sia l’articolo 10 del D.lgs n. 252/2005 che l’articolo 8 del D.L. n. 203/2005 prevedono che l’esonero contributivo sia applicato nella “stessa percentuale di TFR maturando” e non per il TFR già maturato e accantonato in azienda.
1.5. L’erogazione delle prestazioni
I lavoratori le cui quote di TFR risultino accantonate al Fondo di Tesoreria in adempimento di quanto disposto dall’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017 potranno inoltrare domanda di liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni, secondo le disposizioni di cui all’articolo 2120 c.c. e delle altre norme in materia, al proprio datore di lavoro (gestore subentrante), il quale provvederà al conguaglio della prestazione erogata a valere sui contributi dovuti o, in caso di incapienza, a inoltrare domanda di pagamento diretto al Fondo di Tesoreria, secondo le regole delineate dall’articolo 2, commi 2 e 4, del D.M. 30 gennaio 2007 e dalle disposizioni di prassi adottate con la già citata circolare n. 70/2007.
2. Istruzioni operative
Nel caso di gestore uscente obbligato al versamento al Fondo di Tesoreria – in quanto azienda con almeno 50 addetti con CA “1R”- per il versamento delle quote di TFR maturate precedentemente al 1° gennaio 2007, le aziende interessate provvederanno all’invio di un flusso regolarizzativo sull’ultimo mese in forza dei lavoratori, utilizzando nella sezione individuale GestioneTFR/MeseTFr/Contribuzione/TipoImpPregCMT il codice di nuova istituzione “CF04” che ha il significato di “Versamenti quote arretrate di TFR art.47 D.L. 50/2017”, indicando il complessivo importo delle quote di TFR maggiorate della rivalutazione di cui all’articolo 2120 c.c. e contestualmente valorizzeranno l’elemento “Rivalutazione” indicando il solo importo della rivalutazione.
Nel caso in cui il gestore uscente sia sprovvisto del CA “1R”, in quanto non tenuto ai versamenti al Fondo di Tesoreria, le aziende interessate dovranno richiedere alla Struttura territoriale competente l’attribuzione del CA “1R” che verrà assegnato con una durata limitata a tre mesi a decorrere dalla data della richiesta e dovranno procedere successivamente all’invio di un flusso regolarizzativo con le modalità sopra specificate.
Si fa presente che, in ragione di quanto precisato al precedente paragrafo 1.4, i codici presenti nell’elemento “MisureCompensative” non devono essere valorizzati e saranno soggetti a controllo da parte dell’Istituto.
Si rammenta, infine, che per gli stessi lavoratori dovranno essere validati gli elementi “Tiposcelta” e “DataScelta” presenti all’interno di “DestinazioneTFR” di “GestioneTFR” e che il gestore uscente e il gestore subentrante dovranno utilizzare per i lavoratori interessati, rispettivamente, il codice tipo cessazione “2T” e il codice tipo assunzione “2T”.
3. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili del versamento delle quote arretrate di TFR al Fondo di Tesoreria, si adotteranno i conti già istituiti con la circolare n. 89/2007, di seguito riportati:
TFR21110 Contributo di cui all’art. 1, comma 756, della legge n. 296/2006 riscosso con il sistema di denuncia e di versamento di cui al D.M. 5 febbraio 1969 (modd. DM 10 attivi e passivi), di competenza degli anni precedenti;
TFR21120 Contributo di cui all’art. 1, comma 756, della legge n. 296/2006 accertato mediante modd. DM insoluti o DM 10/V, di competenza degli anni precedenti.
Ai conti sopra indicati andrà associato il codice “CF04” che ha il significato di “Versamenti quote arretrate di TFR art.47 D.L. 50/2017”. Le quote di TFR saranno maggiorate della rivalutazione di cui all’articolo 2120 c.c.
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