INPS – Messaggio 27 novembre 2017, n. 4734

Verifica dei requisiti per l’accesso alla mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa – art. 53 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96

E’ stata istituita, all’interno del Sistema Informativo dei Percettori (SIP), nell’ambito della sezione ‘Mobilità in deroga’, una nuova funzionalità che permetterà alla Regione di accertare il requisito dei lavoratori, per l’accesso alla mobilità in deroga di cui all’ art. 53 ter del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, riferito alla condizione se alla data del 1° gennaio 2017 era beneficiario di una mobilità ordinaria o in deroga.

Attraverso il nuovo link ‘Comunicazione Mobilità area crisi complessa’, presente nella sezione ‘Mobilità in deroga’, la Regione potrà scaricare un file di template di nome ‘TemplateRegioniCF_Mob_53ter.csv’ preformattato, nel quale inserire i Codici Fiscali dei lavoratori per i quali è richiesto il controllo dei requisiti.

Una volta terminata la compilazione del file, la Regione potrà eseguirne l’upload. (all.1)

Per ogni file inviato verrà generato il giorno dopo un file in formato excel che conterrà gli esiti dei controlli eseguiti dall’Istituto.

Sempre nella stessa pagina la Regione potrà visualizzare lo storico dei file inviati, la data di upload, lo stato della lavorazione di ogni file e potrà visualizzare e scaricare il file prodotto da INPS, con il risultato dei controlli eseguiti sui Codici Fiscali inviati.

All’interno di tale file saranno indicate per ogni lavoratore le seguenti informazioni: Codice Fiscale, Cognome, Nome, se beneficiario di mobilità in deroga o ordinaria alla data del 1 gennaio 2017: in tal caso viene esposta la data di fine mobilità, se questa è terminata prima della data di estrazione; se la mobilità risulta essere in pagamento; oppure se la domanda del lavoratore deve essere verificata dalla Sede Regionale INPS.

Infatti, qualora dalla consultazione degli archivi non sia possibile risalire alle informazioni richieste (come nel caso di domande ancora in stato “L” con l’inserimento di periodi di “sospensione” senza la data di fine periodo sospeso), la posizione viene indicata come “da verificare con la Sede Regionale INPS”: in tale caso la Regione potrà rivolgersi alla Sede Regionale Inps per conoscere lo stato della domanda. La Sede Regionale Inps dovrà verificare, con l’ausilio della Sede territorialmente competente all’erogazione della prestazione, lo stato della domanda, se necessario aggiornare la posizione e, completata la verifica, fornire alla Regione le informazioni richieste.