LAVORO – RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO – TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO – DISCIPLINA DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI FINALIZZATI A GARANTIRE I SETTORI NON COPERTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE – IMPRESE TENUTE ALL’ADESIONE AI FONDI – MODALITÀ E CONDIZIONI PER L’ACCESSO AI PREDETTI FONDI – CHIARIMENTI

Oggetto: interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – aziende non rientranti del campo di applicazione della normativa in materia integrazione salariale – condizioni per l’accesso alle prestazioni previste dai Fondi di solidarietà bilaterali in attuazione dell’art. 3, L. n. 92/2012.

La Confindustria, nonché l’Associazione generale cooperative italiane, la Confcooperative e la Legacoop hanno avanzato due distinte istanze di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 4 e ss., L. n. 92/2012, concernente la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali finalizzati a garantire i “settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale”.

In particolare, gli interpellanti chiedono precisazioni, alla luce della norma sopra menzionata, in ordine a quali imprese, tra quelle che occupano mediamente più di quindici dipendenti, siano tenute alla adesione ai Fondi di solidarietà bilaterali, nonché alle specifiche modalità e condizioni per l’accesso ai predetti Fondi, individuate da singoli regolamenti ministeriali.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.

Al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorre muovere dalla lettura dell’art. 3, comma 4, della L. n. 92/2012, e successive modificazioni, in forza del quale: “(…) le organizzazione sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria (…)”.

La ratio della norma trova il proprio fondamento nell’esigenza di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di “riduzione o sospensione dell’attività lavorativa”, laddove i lavoratori siano impiegati in realtà imprenditoriali non rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina afferente ai trattamenti di integrazione salariale, sia ordinaria che straordinaria.

In risposta al primo quesito si sottolinea che, dall’esame delle diverse disposizioni in cui si articola la disciplina dei suddetti Fondi, l’adesione agli stessi è prevista esclusivamente per le imprese, con organico superiore mediamente ai quindici dipendenti, che non possano fruire di entrambe le forme di sostegno del reddito e dunque non assoggettate al versamento della contribuzione per CIGO e CIGS (cfr. art. 3, comma 10).

Del resto, la competenza attribuita alle parti sociali ai fini dell’istituzione e della definizione degli interventi dei Fondi bilaterali conferma l’obiettivo di modulare gli strumenti di sostegno al reddito in funzione delle effettive esigenze dei diversi settori produttivi, scongiurando in tal modo l’introduzione di ulteriori oneri a carico di quelle realtà imprenditoriali che, anche in virtù del nuovo quadro normativo, possono già fruire di ammortizzatori sociali corrispondenti alle loro caratteristiche.

In merito alle modalità e condizioni per l’istanza di accesso ai predetti Fondi occorrerà rimettersi alla disciplina prevista da ogni singolo accordo/contratto collettivo di costituzione del Fondo e successivo decreto interministeriale di istituzione.

Le modalità e condizioni individuate prima dell’entrata in vigore della L. n. 92/2012 dai singoli regolamenti ministeriali – e, in particolare, quelle concernenti le condizioni di accettazione dell’istanza stessa finalizzate a garantire la relativa copertura finanziaria – si possono ritenere oramai superate, stante il nuovo dettato normativo. Ci si riferisce alla disciplina di cui all’art. 3, commi 22, 27 e 30 nella parte in cui, da un lato, condiziona l’erogazione delle prestazioni del Fondo alla sussistenza di risorse finanziarie precostituite al momento della richiesta (ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo) e, dall’altro, sancisce espressamente il divieto per l’Istituto previdenziale di erogare prestazioni in eccedenza.

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