La Suprema Corte sez. tributi con la sentenza n. 23114 depositata l’11 ottobre 2013 intervenendo in tema di IRAP ha affermato che anche i piccoli lavoratori autonomi pagano l’Irap quando si organizzano in cooperative nell’ambito di un’amministrazione per conto della quale svolgono un lavoro, in quanto l’assoggettamento al potere direttivo dell’ente non fa scattare il vincolo di subordinazione.
La cooperativa, caratterizzata da una gestione tipicamente imprenditoriale, è un organismo distinto dal soggetto pubblico Amministrazione Doganale, che ha il fine mutualistico di ripartire il lavoro tra i facchini soci. L’attività svolta per conto dell’Amministrazione, dunque, deve essere assoggettata ad Irap.
La vicenda ha riguardato un cooperativa di facchini che in seguito ad un controllo ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, si vedeva notificare una cartella di pagamento l’Agenzia delle Entrate ha notificato alla Carovana dei Facchini Doganali cartella esattoriale chiedendo il pagamento dell’Irap.
La Cooperativa avverso tale atto impositivi ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le doglianze del contribuente ed annullava la cartella di pagamento. L’Amministrazione finanziaria ricorreva avverso la decisione della CTP inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermavano la sentenza di primo grado ritenendo, in particolare, irrilevante la natura giuridica del rapporto di lavoro intercorrente tra i facchini e l’Amministarzione Doganale, ha rilevato l’insussistenza di un’autonoma organizzazione, sulla base della circostanza che lo svolgimento dell’attività era caratterizzato da una serie di poteri e di vincoli imposti dall’amministrazione e dall’utilizzo di beni strumentali di modesta entità.
L’Agenzia delle Entrate avverso al sentenza della Corte Territoriale ricorre alla Corte Suprema basando il ricorso su un unico motivo di censura.
I giudici di legittimità hanno riformato la sentenza dei giudici di merito ritenendo la sussistenza del presupposto di autonoma organizzazione diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla produzione di servizi, che costituisce l’elemento fondamentale per l’applicazione del tributo. Nel caso di specie, i giudici della Suprema Corte hanno evidenziato una gestione imprenditoriale autonoma, nettamente distinta da quella del soggetto pubblico Amministrazione Doganale, sulla base dei seguenti principi:
– le carovane di facchini sono organismi costituiti da facchini liberi esercenti, che operano professionalmente e sono iscritti nell’apposito registro istituito in base alle norme in materia di pubblica sicurezza;
– secondo la normativa in materia, la carovana dei facchini assume a proprio rischio l’impegno di compiere il servizio per conto del committente, fornendo la mano d’opera, riscuotendo il compenso, retribuendo i singoli facchini e provvedendo a pagare per essi i contributi previdenziali. La “Carovana”, in particolare, persegue il fine mutualistico della ripartizione del lavoro tra i facchini soci;
– i limiti e i controlli imposti dall’Amministrazione non sono ricollegabili alla posizione del datore di lavoro in un rapporto di lavoro subordinato, bensì alla ordinaria manifestazione della funzione pubblica di vigilanza, necessaria quando soggetti economici privati intervengono in attività dotate di rilevanza pubblica;
Inoltre, dalla “prima nota cassa della Carovana” risultava l’ancoraggio dei compensi corrisposti dagli spedizionieri alla quantità della merce movimentata.
Pertanto secondo i giudici del Palazzaccio l’Irap è dovuta anche dai piccoli lavoratori autonomi (nella fattispecie “facchini liberi esercenti”), quando si organizzano in cooperative nell’ambito di un amministrazione pubblica per conto della quale svolgono un lavoro. L’assoggettamento al potere direttivo dell’ente non può considerarsi elemento di un rapporto di lavoro dipendente, bensì espressione della funzione di vigilanza, necessaria quando soggetti economici privati intervengono in attività dotate di rilevanza pubblica.