La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 22022 depositata il 25 settembre 2013 riafferma il principio già enunciato per il quale la presenza di un dipendente part time di un professionista non dà luogo ad un qualche potenziamento della sua capacità produttiva, e come tale il professionista medesimo non è assoggettabile ad Irap.
La vicenda nasce dalla richiesta di rimborso dell’imposta IRAP versata da un avvocato, il quale ritenendo di non essere assoggetta a tale tributo richiede, all’Amministrazione Finanziaria, il rimborso di quanto pagato “erroneamente” . Per l’Agenzia delle Entrate, invece, tale obbligo sussiste. Infatti la motivazione del rifiuto al rimborso si basa sulla presenza di un dipendente , sia pure part-time, presso lo studio del professionista. Il quale contro il diniego del rimborso dell’Ufficio ricorreva alla Commissione Tributaria che accoglieva le doglianze del ricorrente e disponeva per il rimborso dell’IRAP pagata.
L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione dei giudici di merito ricorreva alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza.
Gli Ermellini rigettano il ricorso proposta dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto, i giudici di legittimità riconfermano, l’obbligo di sottoporre, il reddito di lavoro autonomo, a tassazione ai fini ‘IRAP sussiste solo nell’eventualità, dimostrata, che l’organizzazione sia in grado di garantire un elemento potenziatore ai fini della produzione di reddito
Nella fattispecie il dipendente era dapprima inquadrato come collaboratore occasionale, e successivamente assunto a seguito di procedura di emersione.
I giudici della Corte Suprema ribadiscono e puntualizzano con la sentenza in commento che “l’automatica sottoposizione ad Irap del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate” rischierebbe di far diventare l’Irap “una (probabilmente incostituzionale) tassa sui redditi di lavoro autonomo”. Soprattutto tenendo presente, sottolineano i giudici, che vi sono “ipotesi in cui la disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce un fattore impersonale ed aggiuntivo alla produttività del cliente, ma costituisce semplicemente una comodità per lui (e per i suoi clienti)”.
Tali considerazioni ben si adattano ala fattispecie in esame. Infatti al professionista sono state attribuite “modeste spese per emolumenti a collaboratori occasionali”, ma questo dato, considerato fondamentale dal Fisco, è da valutare come irrilevante per i giudici, perché è da escludere che “il dipendente part time abbia dato luogo ad un qualche potenziamento della capacità produttiva” del professionista.
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