Agenzia delle Entrate – Risposta n. 373 del 12 luglio 2022
IVA – mero noleggio di ponteggi – aliquota IVA
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA S.r.l. (in seguito, “Società”, “Istante” o “Contribuente”) opera nel settore edile ed effettua in particolare:
- lavori di costruzione, pitture, cartongessi con utilizzo di propri ponteggi;
- messa a disposizione, montaggio e smontaggio in cantiere di ponteggi.
Con riferimento alla prima attività, la Società applica alle prestazioni fatturate l’aliquota IVA prevista per la tipologia di intervento (manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, ecc.) e di immobile (abitativo, non abitativo, ecc.), sull’intero importo dell’appalto.
Per quanto riguarda la seconda attività, l’Istante ha sempre applicato l’aliquota IVA ordinaria al 22 per cento, non svolgendo direttamente alcuna attività edile e annoverandola tra le prestazioni di noleggio di beni a servizio del cantiere e non tra le prestazioni di servizi edili.
L’Istante riferisce che da parte di alcuni committenti stanno arrivando richieste per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata anche relativamente ai servizi di cui al punto b).
Pertanto la Società esprime dubbi circa la corretta aliquota da applicare alle prestazioni indicate nei punti a) e b).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che:
a) alle prestazioni edili (lavori di costruzione, pitture, cartongessi ecc.) relative ad interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione ecc., si applichi l’aliquota Iva in base alla tipologia di intervento e di immobile, sull’intero importo dei lavori compreso anche l’utilizzo dei ponteggi.
In caso di committente soggetto passivo IVA e di prestazioni di “completamento” di edifici nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, ristrutturazione, ampliamento senza demolizione trova applicazione il meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17 co. 6 lettera a) ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito “Decreto IVA”).
Rimangono escluse dal reverse charge le prestazioni relative ad interventi di nuova costruzione e di demolizione con ricostruzione (con o senza ampliamento) non essendo prestazioni edili di completamento bensì di costruzione.
Inoltre qualora la Società subappalti alcuni interventi:
a1. in caso di subappalto relativo a lavori di “completamento” di edifici (interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, ristrutturazione, ampliamento senza demolizione) trova applicazione il reverse charge ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter del DPR 633/1972 – prevalente rispetto al reverse charge ex art. 6 co. 6 lettera a) – a prescindere dal rapporto contrattuale in essere (quindi anche in caso di prestazioni rese dal subappaltatore nei confronti di un contraente generale).
La Società integra la fattura del subappaltatore applicando:
- in caso di intervento di ristrutturazione/ampliamento, l’aliquota IVA prevista per l’appalto principale;
- in caso di intervento di manutenzione ordinaria/straordinaria ed indipendentemente dalla tipologia di immobile, l’aliquota IVA ordinaria anche in presenza di beni significativi in quanto il subappaltatore esegue la prestazione in una fase intermedia di realizzazione dell’intervento (in base alla C.M. 71/2000 par. 3.2);
a2. in caso di subappalto relativo ad un intervento di nuova costruzione o di demolizione con ricostruzione (con o senza ampliamento) trova applicazione il reverse charge ex articolo 17, comma 6, lettera a) del Decreto IVA e non quello di cui alla lettera a) ter, non trattandosi di lavori di completamento, che per espressa disposizione normativa non trova applicazione in presenza di prestazioni rese da subappaltatore nei confronti di un contrente generale.
La Società integra la fattura del subappaltatore applicando l’aliquota IVA relativa all’appalto principale;
b) alle prestazioni di mera messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura quali gru) senza altra diretta attività edile in cantiere, si applica l’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento indipendentemente dalla tipologia di intervento e immobile, senza possibilità di applicare il meccanismo del reverse charge [art. 17 comma 6, lettera a-ter) in caso di committente soggetto passivo IVA]. Ciò anche nel caso in cui la prestazione non sia di “mero” noleggio, ma comprenda altri servizi, quali il trasporto, il montaggio, la messa in sicurezza e lo smontaggio dei ponteggi che, pur trattandosi di una prestazione di servizi più complessa rispetto al mero noleggio, non risulta configurabile come accessoria, funzionale e collegata all’intervento edile e quindi assoggettabile all’operazione principale.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’inversione contabile (c.d. reverse charge) si applica al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 17, comma 6, lettere a) e a-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, “Decreto IVA”), ampiamente commentate dalla scrivente in numerosi documenti di prassi e alle quali la Società è invitata a fare riferimento (cfr. circolari 29 dicembre 2006, n. 37/E, 14 marzo 2015, n. 14/E e 22 dicembre 2015, n. 37/E). Con riferimento a questo aspetto, pertanto, l’interpello deve ritenersi inammissibile per la mancanza di obiettive condizioni di incertezza ai sensi degli articoli 11, comma 4, della legge n. 212 del 2000 e 5 del decreto 24 settembre 2015, n. 156
Si ricorda altresì che, come anche precisato nella risposta n. 576 del 2020, il reverse charge consiste in un’inversione degli obblighi di indicazione e versamento dell’IVA, e non incide sulla determinazione dell’aliquota IVA applicabile all’operazione effettuata. Ovviamente, essendo l’appaltatore tenuto al versamento dell’imposta, su di lui ricade la responsabilità di individuare la corretta aliquota IVA da applicare.
Si fa in ultimo presente che quando il contratto di appalto usufruisce dell’aliquota agevolata, quest’ultima è applicabile anche alle relative prestazioni di subappalto (ad eccezione dei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l’aliquota IVA ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del consumatore finale e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore, come indicato nella circolare 71/E del 7 aprile 2000). Ciò posto, in merito alle prestazioni che consistono nella “mera” messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, si condivide la soluzione prospettata dall’Istante che ritiene applicabile l’aliquota ordinaria del 22 per cento a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del reverse charge.
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