AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 179 del 31 gennaio 2023
IVA – Servizi di gestione dei fondi comuni di investimento prestati da altre società del gruppo alla SGR – Art. 10, primo comma, n. 1), d.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA (d’ora in poi ”La Società” o ”l’Istante”) è una società di gestione del risparmio (SGR), iscritta all’Albo dei Gestori di Fondi di Investimento alternativi di cui all’art. 35, primo comma del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, autorizzata a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio e si qualifica come gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) secondo le disposizioni di attuazione della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi (Alternative Investment Fund Managers Directive o anche Direttiva AIFM).
L’Istante gestisce fondi di investimento alternativi (”FIA”) di natura immobiliare, così come risulta dall’elenco dei FIA autorizzati da Banca d’Italia (e più in dettaglio, come riportato in Allegato 2).
La Società appartiene al gruppo BETA, uno dei principali player internazionali nel settore della gestione di fondi di investimento di natura immobiliare, e ha stipulato un contratto infragruppo (l”’Intercompany Advisory Agreement”) con le società appartenenti al gruppo BETA.
In base all’Intercompany Advisory Agreement, la Società riceve servizi di consulenza dalle altre società del gruppo (i ”Servizi”) ed è, nel contesto del contratto, definita come ”X Recipient”. I Servizi sono utilizzati dalla Società al fine di svolgere la propria attività di gestione dei FIA.
Le società del gruppo BETA sono definite nell’Intercompany Advisory Agreement come ”X Provider” (ai fini del presente, ciascuna società che presta i servizi è definito un ”Prestatore di Servizi”). I Servizi sono resi da ciascun Prestatore di Servizi coinvolgendo una o più funzioni tra le funzioni aziendali in cui è tipicamente ripartita l’attività di gestione di fondi di investimento.
Sulla base dell’lntercompany Advisory Agreement, i Servizi includono, tra gli altri, quelli di seguito riportati.
Categoria A Servizi di gestione di fondi di investimento (Investment Fund Management Services)
Servizi di fund management prestati mediante: (a) formulazione di raccomandazioni strategiche per la acquisizione e dismissione di beni immobili finalizzate ad incrementare la valorizzazione del portafoglio immobiliare dei FIA gestiti dalla Società; (b) analisi e monitoraggio del mercato e della performance di ciascun FIA gestito dalia Società; (c) ricerca di nuove opportunità di investimento per i FIA; e (d) sviluppo e mantenimento delle relazioni con gli investitori dei FIA. Tali servizi sono ulteriormente suddivisi in: (i) Investment Advisory Services; (ii) Administration and operational Services; (iii) Business Development.
Categoria B Servizi di consulenza per gli investimenti
Servizi di consulenza prestati in relazione alle attività immobiliari della Società diversi dai servizi già inclusi nella suddetta Categoria A ed utilizzati dalla Società per prestare la propria attività a favore di soggetti diversi dai FIA gestiti e consistenti in: (a) servizi di consulenza in materia di investimenti; (b) servizi amministrativi e operativi (finanza, fiscale tesoreria e debito, risk management, legale, ambiente, sociale e governance (”ESG”); (c) business development (marketing, capital raising, investor relations).
Categoria C Servizi di Asset Management
Assistenza in relazione alla gestione del patrimonio immobiliare oggetto di incarichi consulenziali acquisiti dalla Società.
Avuto riguardo ai Servizi che rientrano nella Categoria A e sulla base dell’lntercompany Advisory Agreement, è possibile evidenziare quanto segue:
a) i Servizi di cui alla Categoria A sono ricevuti ed utilizzati dalla Società in relazione alla gestione di FIA qualificabili come tali ai sensi della sopra richiamata Direttiva AIFM;
b) il corrispettivo riconosciuto dalla Società a ciascun Prestatore di Servizi per i Servizi di cui alla Categoria A è determinato in modo espressamente distinto rispetto al corrispettivo riconosciuto dalla Società per i Servizi elencati nella Categoria B e nella Categoria C.
L’Intercompany Advisory Agreement prevede espressamente il profilo di responsabilità di ciascun Prestatore di Servizi, il quale è tenuto a indennizzare la Società per tutte le perdite, danni, costi, spese attribuibili a qualsiasi atto, omissione, inadempimento, ritardo, negligenza o violazione degli obblighi di legge da parte del Prestatore di Servizi e subiti o sostenuti dalla Società derivanti da o in connessione con: (i) qualsiasi pretesa avanzata nei confronti della Società stessa da una terza parte derivante da o in connessione con la fornitura dei Servizi; (ii) mancato rispetto delle leggi applicabili da parte del Prestatore di Servizi; (iii) danni alle proprietà immobiliari dei FIA gestiti dalla Società o di parti terze; (iv) qualsiasi pretesa avanzata nei confronti della Società in relazione alla violazione di diritti di proprietà intellettuale avanzata da terze parti.
Nell’ambito dei Servizi rientranti nella Categoria A, si colloca la peculiare attività di consulenza svolta a favore della Società da parte dell’organo consultivo formato a livello di Gruppo BETA denominato Investment Advisory Committee (IAC o, ai fini del presente, ”Comitato Consultivo”).
Il Comitato Consultivo è di carattere collegiale ed è composto da personale dipendente messo a disposizione da più di un Fornitore di Servizi. Tale personale dipendente partecipa alle riunioni, agli studi e, in generale, alla attività del Comitato Consultivo per l’erogazione dei Servizi alla Società, come qui appresso meglio descritto. I Servizi resi dal Comitato Consultivo sono remunerati dalla Società nei confronti di ciascun Prestatore di Servizi e la quota parte del corrispettivo che spetta a ciascun Prestatore di Servizi tenuto conto delle attività svolte e dal contributo apportato al Comitato Consultivo (anche in termini di personale dipendente dedicato) al fine dell’erogazione dei Servizi alla Società.
I compiti e le attività svolte dal Comitato Consultivo a favore della Società permeano in maniera significativa l’attività della Società e, infatti, tali attività trovano specifica evidenza nell’ambito della relazione sulla struttura organizzativa che la Società è tenuta a predisporre ai sensi dell’applicabile normativa dì vigilanza regolamentare per dare atto di come sia strutturata al fine della gestione dei FIA.
Per quanto qui di interesse, il Comitato Consultivo fornisce pareri e analisi in materia di: (i) nuovi investimenti; (ii) disinvestimenti; e (iii) operazioni straordinarie che la Società effettua a valere sul patrimonio dei FIA gestiti. Il Comitato Consultivo è, inoltre, investito di talune competenze che ai sensi della disciplina regolamentare formano parte integrante dell’attività di gestione dei FIA in materia di conflitto di interessi, di analisi dei rischi immobiliari e di monitoraggio dei FIA gestiti.
In particolare, il Comitato Consultivo presta alla Società servizi che svolgono una doppia funzione:
A. Funzione consultiva sul monitoraggio dell’attività di portfolio ed asset management e sulla performance dei FIA gestiti dalla Società (questa funzione è definita come ”IAC Transaction Activity” o, ai fini del presente, ”Servizi del Comitato Consultivo sulle Transazioni”).
Funzione consultiva in merito alle operazioni di acquisto, vendita, valorizzazione del patrimonio dei FIA gestiti dalla Società nonché operazioni di finanziamento riguardanti gli assets facenti parte del patrimonio dei FIA gestiti dalla Società (questa funzione è definita ”IAC Portfolio Management Activity” o, ai fini del presente, i ”Servizi del Comitato Consultivo di Portfolio Management”). I Servizi prestati alla Società da ciascun Prestatore di Servizi sono territorialmente rilevanti in Italia in quanto resi a favore di un soggetto passivo IVA stabilito in Italia, ai sensi dell’articolo 7ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (”Decreto IVA”). Pertanto, l’assolvimento dell’IVA in relazione ai Servizi avviene mediante il meccanismo del c.d. ”reverse charge” ai sensi dell’art. 17 del Decreto IVA.
La questione oggetto del presente interpello riguarda la riconducibilità dei Servizi resi dai Prestatori di Servizi alla Società alla nozione di ”gestione di fondi comuni di investimento” esente da IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Il dubbio interpretativo sorge avendo riguardo alla circostanza che i Servizi pur formando un insieme distinto, valutato globalmente, che ha l’effetto di assolvere alle specifiche ed essenziali funzioni di gestione dei FIA sono resi alla Società da parte di molteplici Prestatori di Servizi o direttamente oppure mediante la loro partecipazione alle attività svolte a favore della Società da parte del Comitato Consultivo.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Con riferimento ai dubbi interpretativi sopra evidenziati, l’Istante propone la soluzione di seguito esposta.
La Società ritiene che i Servizi di cui alla Categoria A ad essa resi da ciascun Prestatore di Servizi siano da ricondurre alla nozione di ”gestione” di FIA immobiliari svolta dalla Società e che, pertanto, tali Servizi rientrino nel regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972.
La Società ritiene, infatti, che i Servizi di Categoria A seppure prestati da più di un Prestatore di Servizi formano un insieme distinto, valutato nel suo insieme, che ha l’effetto di assolvere alle specifiche ed essenziali funzioni di gestione di un fondo di investimento in quanto riguardano funzioni specifiche ed essenziali dei FIA relativamente alle fasi di investimento, gestione ordinaria e disinvestimento degli assets dei medesimi FIA. Detti Servizi hanno l’effetto di assolvere alle funzioni specifiche ed essenziali della gestione di un fondo di investimento.
Inoltre, la circostanza che le attività connesse alla consulenza, mediante pareri e analisi in materia di nuovi investimenti, disinvestimenti e operazioni straordinarie, monitoraggio dei FIA gestiti (i ”Servizi del Comitato Consultivo sulle Transazioni” ed i ”Servizi del Comitato Consultivo di Portfolio Management”) siano rese dal Comitato Consultivo quale organo collegiale al cui funzionamento contribuiscono più Prestatori di Servizi non appare influenzare la natura dei Servizi di cui alla Categoria A come riguardanti funzioni specifiche ed essenziali alla attività di gestione dei FIA svolta dalia Società.
I Servizi di cui alla Categoria A appaiono, infatti, intrinsecamente connessi e complessivamente funzionali all’attività di gestione dei FIA propria della Società e hanno l’effetto di svolgere compiti specifici di una società di gestione. Tali Servizi, inoltre, appaiono sufficientemente indipendenti dall’attività già svolta dalla Società, non sono confondibili con altre attività già svolte dalla Società quale destinatario del servizio e sono svolti a favore della Società in modo continuativo, come espressione di una scelta operativa della Società che presenta un certo grado di stabilità.
Tale conclusione, ad avviso della Società, appare allineata ai principi espressi dalla prassi che, coerentemente con l’orientamento della Corte di Giustizia, ha affermato che i servizi che consistono nell’assistenza per la valutazione delle opportunità di acquisto e/o dismissione di beni immobili, in quanto funzionali al processo di investimento da parte del gestore di un fondo di investimento, concretizzando le funzioni specifiche ed essenziali della gestione del fondo stesso, rientrano nella nozione di ”gestione del portafoglio di investimenti immobiliari”.
I Servizi di cui alla Categoria A sono riconducibili alla specifica attività di un fondo di investimento immobiliare che comprende, da un lato, attività relative alla selezione, acquisizione e vendita di beni immobili e, dall’altro, attività amministrative. Inoltre, secondo gli orientamenti della Corte di Giustizia anche i servizi di analisi di mercato monitoraggio delle prestazioni, valutazione del rischio, monitoraggio della conformità ed esecuzione delle transazioni corrispondono a fasi successive, tutte ugualmente necessarie per il corretto svolgimento delie operazioni di investimento.
La Società ritiene, dunque, che i Servizi di cui alla Categoria A ad essa resi dai Prestatori di Servizi rientrino nel regime di esenzione previsto dall’art.10, primo comma, n. 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto insieme di servizi relativi ed intrinsecamente connessi alla ”gestione di fondi comuni di investimento”.
La Società ritiene che i Servizi di cui alla Categoria B ed alla Categoria C non siano, invece, riconducibili al regime di esenzione di cui all’art. 10, primo comma, n. 1) del Decreto IVA in quanto si tratta di servizi di consulenza tecnica che non sono resi alla Società in relazione alla gestione di FIA e, conformemente agli orientamenti della Corte di Giustizia e dell’Amministrazione finanziaria, non possono, dunque, rientrare nella summenzionata disciplina di esenzione dall’IVA.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Con l’istanza in esame la Società chiede un parere in merito all’applicazione del regime di esenzione di cui all’art. 10, primo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 a taluni servizi prestati da altre società del Gruppo nei confronti della stessa, dettagliatamente descritti nell’istanza e sopra sintetizzati, riconducibili, a parere dell’interpellante, a quelli di ”gestione di fondi comuni d’investimento”.
A tal riguardo, preliminarmente, giova ricordare che, come chiarito da diversi documenti di prassi, anche di recente pubblicazione, il contribuente può presentare istanza di interpello al fine di dirimere un dubbio di natura interpretativa e/o qualificatoria (cfr. articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212) al fine di ottenere un parere dell’amministrazione in ordine alla interpretazione della norma oggetto di istanza.
La finalità dell’istituto, coerentemente con le regole istruttorie che lo connotano, è quella di chiarire, sulla scorta delle previsioni della direttiva unionale e della norma interna di riferimento (articolo 10, primo comma, n. 1) del d.P.R. n. 633 del 1972), alla luce dei chiarimenti offerti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dai giudici nazionali, nel quadro della prassi amministrativa di riferimento, la portata della specifica esenzione invocata dal contribuente in termini di principio, tenuto conto che, esula, invece, dalle finalità proprie dell’istituto dell’interpello l’attività volta ad individuare servizio per servizio lo specifico regime IVA applicabile (cfr. Risposta ad interpello n. 760 del 3 novembre 2021; Risposta ad interpello n. 851 del 22 dicembre 2021; Risposta ad interpello n. 489 del 5 ottobre 2022).
Quest’ultimo dovrà essere individuato, a cura dell’Istante, tenendo conto delle caratteristiche oggettive del servizio di cui trattasi, nonché del grado di responsabilità del prestatore del servizio.
Tanto premesso, coerentemente a tali considerazioni, il presente parere fornisce esclusivamente valutazioni di principio in ordine all’inquadramento delle norme invocate dal contribuente in relazione alla fattispecie esposta.
In proposito, si rappresenta che il disposto dell’art. 135, paragrafo 1, lettera g), della Direttiva 2006/112/CE prevede l’esenzione della gestione dei fondi comuni d’investimento, rimandando l’individuazione della nozione di ”fondo comune d’investimento” alla legislazione degli Stati membri. In ambito domestico, la disposizione unionale è stata recepita dall’art. 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972 che prevede l’esenzione da IVA per alcuni servizi finanziari, tra cui ”la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124”.
Ai fini dell’individuazione dei principi che regolano l’interpretazione e l’applicazione della citata previsione di esenzione, è utile ricordare che alcuni documenti di prassi, ed in particolare le Risposte n. 628 del 29 dicembre 2020 e n. 489 del 5 ottobre 2022, hanno fornito chiarimenti proprio in relazione al suddetto n.1) del comma 1 dell’articolo 10 del d.P.R. 633 del 1972, in relazione a fattispecie analoghe a quella oggetto dell’istanza in trattazione.
In tali risposte sono stati ripresi i principi interpretativi espressi dalla Corte di Giustizia UE in merito alla connotazione/individuazione dei servizi di gestione di fondi comuni di investimento esenti da IVA ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della Direttiva 2006/112/CE e sono stati, altresì, richiamati i numerosi documenti di prassi, citati, altresì, dall’Istante, con i quali l’Amministrazione finanziaria, coerentemente con detti principi interpretativi, ha chiarito la portata della fattispecie di esenzione prevista per i servizi di gestione dei fondi comuni di investimento dall’art. 10, primo comma, n. 1) del d.P.R. n. 633 del 1972.
Si fa presente che tali principi interpretativi, come dettati nelle suddette Risposte, devono considerarsi validi e applicabili sia nell’ipotesi di servizi resi da altre società del gruppo sia in quella in cui detti servizi siano esternalizzati ad un soggetto terzo.
Tanto premesso, nel quadro dei sopra richiamati principi che presiedono l’interpretazione della norma di esenzione invocata dalla Società, è rimessa, quindi, all’Istante la valutazione circa la sussistenza in relazione ai servizi di consulenza oggetto dell’istanza in trattazione dei descritti presupposti ai quali è subordinata l’applicazione della fattispecie di esenzione di cui all’art. 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, restando in ogni caso impregiudicata la facoltà di controllo da parte dell’Amministrazione in merito alla corretta applicazione dei sopra richiamati principi interpretativi al caso di specie.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Servizi di gestione dei fondi comuni di investimento prestati dall'Advisor alla SGR, esenzione IVA ex art. 10, primo comma, n. 1), D.P.R. n. 633 del 1972 - Risposta n. 11 del 12 gennaio 2023 dell'Agenzia delle Entrate
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 17 giugno 2021, n. C-58/20 e C-59/20 - L’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Passaggi interni tra SGR partecipante al Gruppo IVA e fondi immobiliari gestiti - Applicazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Adempimenti - Risposta 26 marzo 2021, n. 220 dell'Agenzia delle Entrate
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 02 luglio 2020, n. C-231/19 - Una prestazione unica di servizi di gestione fornita da una piattaforma informatica appartenente a un fornitore terzo a favore di una società di gestione di fondi che comprende nel…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22111 - In tema di liquidazione dell' IVA di gruppo, nel regime (applicabile "ratione temporis") anteriore all'applicabilità della legge n. 244 del 2007, nel novero delle "eccedenze detraibili" di cui…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…