IVASS – Provvedimento 19 novembre 2019, n. 92
Modifiche ed integrazioni al Regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019concernente l’attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli introdotta dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136
Art. 1
(Modifiche all’articolo 1 del Regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019)
1. Il comma 1 dell’articolo 1 del Regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019 è sostituito dal seguente:
“1. Il Regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 20-quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136.”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 4 del Regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019)
1. Il comma 1 dell’articolo 4 del Regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019 è sostituito dal seguente:
“1. Ai fini della redazione del bilancio 2019 l’impresa che si avvale della facoltà di cui all’articolo 20-quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136, facoltà estesa all’esercizio 2019 dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2019, pubblicato in GU n. 233 del 4 ottobre 2019, valuta i titoli non durevoli in base al valore di iscrizione così come risultante dal bilancio 2018 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2018, al costo d’acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di mercato al 31 dicembre 2019 sia inferiore al valore di iscrizione nel bilancio 2018 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2018, al costo d’acquisizione.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 4 è modificato come segue: le parole “di cui al comma 3” sono sostituite dalle parole “dei responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale”.
4. Il comma 5 dell’articolo 4 è modificato come segue: le parole “La relazione di cui al comma 3” sono sostituite dalle parole “La relazione di cui al comma 4”.
5. La lettera c) del comma 7 dell’articolo 4 è modificata come segue: le parole “sull’utile del bilancio 2018” sono sostituite dalle parole “sull’utile del bilancio 2019”.
6. Il comma 8 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“8. L’impresa, con riferimento ai titoli per i quali esercita la facoltà di cui al comma 1, riporta nella nota integrativa del bilancio 2020 gli effetti derivanti sia dall’eventuale cessione nel corso del 2020 che dalla valutazione al 31 dicembre 2020 dei titoli (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa).”.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 5 del Regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019)
1. Il comma 1 dell’articolo 5 del Regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019 è sostituito dal seguente:
“1. L’impresa che esercita la facoltà di cui all’articolo 4, comma 1, destina a riserva indisponibile un importo di utili pari all’ammontare della differenza tra i valori iscritti nel bilancio 2018, ovvero per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2018, tra il costo d’acquisizione e i relativi valori desumibili dall’andamento di mercato al 31 dicembre 2019, al netto dell’onere fiscale.”.
Art. 4
(Pubblicazione)
1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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