La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28131 depositata il 5 ottobre 2023, intervenendo in tema legittimazione processuale, ha ribadito che “… La legittimazione a proporre l’impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il corrispondente motivo di ricorso ritenendo che l’Agenzia delle entrate, pur non avendo partecipato al giudizio di primo grado, era comunque legittimata a proporre appello in ragione della sua qualificazione come parte desumibile dalla sentenza impugnata e che, peraltro, dato l’oggetto della controversia – riguardante non soltanto vizi della procedura di riscossione ma anche la pretesa tributaria considerata nella sua sussistenza e fondatezza sostanziale – la stessa era anche litisconsorte necessario)» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13584 del 30/05/2017, Rv. 644356; Cass. n. 15356 del 2020 e Cass. n. 20789 del 2014). …”

La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata a cui veniva notificata una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per recupero dell’IVA non versata. Avverso tale cartella la contribuente proponeva ricorso,  nei soli confronti dell’Agenzia delle Entrate-riscossione,  alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). I giudici di prime cure accoglievano le doglianze della società. Avverso la decisione della CTP l’Agenzia delle Entrate proponeva appello. I giudici di appello dichiaravano inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate in quanto priva di legittimazione processuale non essendo stata parte del giudizio di primo grado ed accoglieva l’appello della società contribuente ritenendo non applicabili le sanzioni per mancanza del requisito della colpevolezza di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997. L’Amministrazione finanziaria, avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.

Gli Ermellini rigettano il ricorso dell’Agenzia.

I giudici nel riggettare le doglianze dell’Agenzia delle Entrate precisano che “… ogni qualvolta venga contestata la pretesa tributaria e l’atto conseguenziale, «è rimessa al contribuente stesso la scelta di impugnare tale ultimo atto, deducendone ad es. la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto, o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario del servizio di riscossione, al quale, se è fatto esclusivo destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario» (cfr., ex multis, Cass. n. 22729 del 2016). …”

Pertanto alla luce di quanto sopra riportato, il Supremo consesso, ha escluso il litisconsorzio necessario tra l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione ed è rimesso al contribuente la scelta di impugnare l’atto rivolgendosi all’Agenzia erariale o al concessionario del servizio di riscossione, sul quale incombe l’onere di chiamare in giudizio l’Ente se non vuole rispondere dell’esito della lite; inoltre il giudice non è tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio in mancanza di litisconsorzio necessario.