La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10561 depositata il 4 giugno 2020 intervenendo in tema di disciplina antielusiva dell’interposizione fittizia per evitare il carico fiscale della plusvalenza ha riaffermato che “L’Agenzia delle entrate (…) su cui grava l’onere di provare l’uso strumentale della donazione per evitare il pagamento dell’imposta sulla plusvalenza maturata dal donante, non ha fornito alcuna prova, non potendo ritenersi sufficiente per tale dimostrazione la semplice sequenza temporale fra i due atti (donazione-permuta), di per sé non idonea a dimostrare l’esistenza di una interposizione fittizia di persona, come tale soggetta a plusvalenza”
La vicenda ha riguardato un contribuente che aveva donato ai figli il terreno i quali nella stessa giornata, con atto rogato dallo stesso notaio, avevano venduto il terreno in questione. Al contribuente veniva notificato un avviso di accertamento ai fini Irpef in relazione alla plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificatorio fondato sull’applicazione dell’articolo 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accolgono le doglianze del ricorrente. L’Amministrazione finanziaria impugna la decisione della CTP con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello riformano la sentenza impugnata ritenendo che è indicativo di un disegno preordinato allo scopo di sottrarre all’imposizione la plusvalenza ricavata al bene venduto. La contribuente impugna la sentenza della CTR con ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini accolgono il ricorso ribadendo che trattandosi di rapporti patrimoniali fra genitori e figli, «il profilo della libertà della pianificazione della successione da parte dei genitori, tanto, in generale, che nulla impone al contribuente di optare, nell’espressione della propria autonomia negoziale, per la soluzione più onerosa sul piano fiscale».
Inoltre per i giudici di legittimità hanno precisato che «l’Ufficio avrebbe potuto fornire al giudice di merito ulteriori elementi (quali ad es.: il versamento di acconti al donante; la partecipazione di questi alle trattative per la permuta), idonei a far pensare all’assenza dello spirito di liberalità e alla strumentalità dell’operazione per evitare il carico fiscale della plusvalenza»
Infine i giudici del palazzaccio hanno affermato che l’orientamento costante nel ritenere l’astratta applicabilità dell’art. 37, comma 3, cit. ad operazioni a titolo gratuito tra genitori e figli, strumentali ad evitare il carico della plusvalenza, precisandosi che «In tema di accertamento rettificativo dei redditi, la disciplina antielusiva dell’interposizione, prevista dall’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale; in tale valutazione occorre, tuttavia, tenere conto nei rapporti tra genitori e figli della libertà di pianificazione della successione.