La Corte di Cassazione con la sentenza n. 31467 depositata il 3 dicembre 2019 intervenendo in tema di accertamento fiscale ha statuito che “deve riconoscersi all’amministrazione delle finanze il potere di adottare in via di autotutela sostitutiva atti modificativi di precedenti statuizioni favorevoli al contribuente risultate erronee, anche in caso di assenza di elementi sopravvenuti, in quanto, in ambito fiscale, tale potere va riguardato in un’ottica protesa a salvaguardare il soddisfacimento dell’interesse pubblico a reperire le entrate tributarie legalmente accertate.”
La vicenda ha riguardato una società di persona esercente attività edile a cui venivano notificati alcuni avvisi di accertamento parziale ex art. 41 bis del DPR n. 600 del 1973 con cui, a seguito di annullamento in autotutela per errore di calcolo di altro precedente accertamento, erano stati determinati in aumento componenti positivi di reddito. Avverso tale atti impositivi la società ed i soci proponevano ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure respingevano le doglianze dei ricorrenti. Avverso la decisione della CTP i contribuenti proponevano ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello nel rigettare i motivi del ricorso dei contribuenti rilevavano che correttamente il primo giudice aveva ritenuto che l’ufficio finanziario potesse annullare l’atto ritenuto manchevole, in forza della imperatività che ne connotava l’agire, per vizi di qualsiasi tipo, di forma o di sostanza, anche nell’interesse delle ragioni dell’Ufficio.
I contribuenti avverso la sentenza della CTR proponevano ricorso in cassazione fondato su undici motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso presentato dalla società e dai soci. I giudici di legittimità precisano che “L’accertamento parziale dell’IVA e delle imposte dirette può pertanto essere legittimamente adottato anche su iniziativa propria dell’ufficio titolare del potere di accertamento totale, in quanto rappresenta uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, ove le attività istruttorie, sia interne che esterne, condotte in varie forme, diano contezza della sussistenza di attendibili posizioni debitorie e non richiedano, in ragione della loro oggettiva consistenza, l’esercizio di valutazioni ulteriori rispetto al mero recepimento del contenuto della segnalazione, a prescindere dal fatto che quest’ultima provenga da un soggetto estraneo all’amministrazione o da fonti ad essa interne”
Ed ulteriormente evidenziano che l’istituto di autotutela sostitutiva “ha come autonomo presupposto temporale, da un lato, la mancata formazione del giudicato sull’accertamento emesso dall’ amministrazione e, da un altro, la mancata scadenza del termine decadenziale fissato per l’esercizio del potere di accertamento tributario dalle singole leggi d’imposta, cosicché l’esercizio dell’autotutela può aver luogo soltanto entro il termine previsto per il compimento dell’atto, non può tradursi nell’elusione o nella violazione del giudicato eventualmente formatosi sull’atto viziato e dev’essere preceduto dall’annullamento di quest’ultimo, a tutela del diritto di difesa del contribuente ed in ossequio al divieto di doppia imposizione in dipendenza dello stesso presupposto”
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