La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27813 depositata il 2 ottobre 2023, intervenendo in tema di credito IVA, ha riaffermato il principio di diritto secondo cui “… «la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (Cass. n. 17757 del 2016, enfasi aggiunta; Cass. n. 8131 del 2018). …”
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata che aveva omesso la presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2012 e riportava nella dichiarazione IVA per il 2013 il credito dell’anno precedente. L’Agenzia delle Entrate emetteva una cartella di pagamento per omesso versamento di IVA. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria provinciale (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). I giudici di prime cure respinsero il suo ricorso. La società avverso la decisione della CTP proponeva appello. I giudici di appello ribaltano la sentenza impugnata in quanto, sulla scorta del pronunciamento delle Sezioni unite di questa Corte n. 17757/2016, la mancata presentazione della dichiarazione non precludeva il diritto al credito IVA la cui sussistenza non era stata contestata. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione fondato su un motivo.
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.
I giudici di legittimità hanno evidenziato la mancata contestazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’esistenza contabile di un credito Iva ed il tentativo, ritenuto dalla Corte Suprema inammissibile, di rimettere in discussione in sede di legittimità la valutazione dei mezzi di prova sottesi al credito, a fronte di riscontri documentali dello stesso contro i quali non aveva rilievo il solo dato formale della mancata presentazione della dichiarazione in termini.
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