FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 07 dicembre 2020, n. 24
Le novità in materia fiscale del “Ristori quater”
L’analisi del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157
PREMESSA
Il decreto legge n. 157 del 30 novembre 2020, c.d. decreto “Ristori quater”, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce ulteriori misure a sostegno dei settori economici più danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei lavoratori e dispone nuove proroghe e sospensioni per i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di novembre e dicembre.
Per quanto d’interesse, nella presente circolare si prendono in esame:
– la proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dal 30 novembre al 10 dicembre in via generalizzata per tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione e al 30 aprile 2021 per determinate categorie di soggetti (articolo 1 del decreto);
– la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre (articolo 2);
– la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 (articolo 3);
– la proroga dei termini delle definizioni agevolate dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 (articolo 4);
– la razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione (articolo 7);
– l’individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU (articolo 8);
– l’ulteriore indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite (articolo 9);
– nuove misure urgenti per il sostegno dei settori del turismo e della cultura e per l’internazionalizzazione (articolo 12).
- LA PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL’IRAP
1.1 La proroga generalizzata
L’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 157/2020 dispone una proroga generalizzata del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020, per tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
La rubrica della norma non fa alcun riferimento ai contributi previdenziali da versare in sede di dichiarazione dei redditi (AGO eccedenti il minimale e gestione separata). Si precisa che la proroga disposta dall’articolo in commento risulta applicabile anche ai predetti contributi. Infatti, come da principio consolidato, la circolare Inps n. 79 del 2020, al paragrafo 3 (NOTA 1), fa presente che, ai sensi del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale per artigiani e commercianti e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
1.2 L’ulteriore proroga al 30 aprile 2021
Il secondo comma mantiene le disposizioni di cui all’articolo 98 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all’articolo 6 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149, che disciplinano la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
Ai sensi del comma 3, il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in possesso dei seguenti due requisiti:
- ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (NOTA 2) nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- aver subito una diminuzione del fatturato (NOTA 3) o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
La proroga al 30 aprile 2021 si applica, a prescindere dai citati requisiti relativi all’entità di ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato, ai seguenti soggetti:
- esercenti attività d’impresa arte o professione, che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. “Ristori bis”), con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zona rossa);
- esercenti servizi di ristorazione (NOTA 4) nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zona arancione).
Al fine di individuare le predette aree del territorio nazionale, la norma dispone di prendere come riferimento le ordinanze del Ministro della Salute alla data del 26 novembre 2020. Alla data del 26 novembre 2020 la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree era la seguente:
– Zona gialla: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto;
– Zona arancione: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria;
– Zona rossa: Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.
1.3 Modalità di versamento
I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
1.4 Ulteriori disposizioni in materia di IRAP
II comma 6 sostituisce le parole “30 novembre 2020” con “30 aprile 2021”, al comma 5 dell’articolo 42-bis, del decreto legge 14 agosto 2020 (c.d. “Agosto”), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. L’articolo 42-bis, comma 5, dispone che in caso di errata applicazione delle disposizioni dell’articolo 24, comma 3, del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. “Rilancio”), convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 (NOTA 5), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modifiche, l’importo dell’imposta non versata è dovuto entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni né interessi. A seguito della novella, pertanto, il nuovo termine è il 30 aprile 2021.
- LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE 2020
L’articolo 2 del decreto legge n. 157/2020 dispone la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza a dicembre 2020, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, in possesso dei seguenti due requisiti:
- ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Ai predetti soggetti, ai sensi del comma 1, vengono sospesi i termini in scadenza a dicembre 2020 relativi ai versamenti:
- delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- dell’imposta sul valore aggiunto;
- dei contributi previdenziali e assistenziali.
Ai fini IVA, la sospensione riguarda sia la liquidazione mensile di novembre che il versamento dell’acconto in scadenza il 28 dicembre 2020.
La norma si riferisce ai soli contributi, ne deriva pertanto (come già previsto per la sospensione dei contributi in scadenza a novembre) che tale sospensione non opera con riferimento ai premi per l’assicurazione obbligatoria Inail.
L’Inps, con circolare n. 129 del 13 novembre 2020, ha già avuto modo di considerare, rispetto al mese di novembre, incluse nella sospensione:
– le rateazioni contributive in fase amministrativa concesse dall’Istituto – di converso sono state ritenute escluse le rateazioni e le sospensioni previste dalle precedenti disposizioni emergenziali(NOTA 6);
– la quota dei contributi a carico dei lavoratori (NOTA 7);
– le quote di Tfr destinate al Fondo di tesoreria (NOTA 8) .
2.1 La sospensione per le start up
I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019 (NOTA 9) .
2.2 La sospensione in deroga ai requisiti del comma 1
Le sospensioni si applicano a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi previsti dal comma 1, ai seguenti soggetti che:
– esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
– esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute;
– operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 del D.L. n. 149/2020;
– esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operatore che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020.
2.3 Modalità di versamento
I versamenti sospesi ai sensi dell’articolo in commento possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Si segnala l’assenza della previsione, disposta nel caso delle sospensioni di novembre dall’art. 11, comma 4, D.L. n. 149/2020, secondo cui il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
- LA PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP
L’articolo 3 del decreto legge n. 157/2020 dispone la proroga al 10 dicembre 2020 del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP, equiparandola alla scadenza per l’invio della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2020), recentemente prorogata.
- LA PROROGA DEI TERMINI DELLE DEFINIZIONI AGEVOLATE
L’articolo 4, comma 1, D.L. n. 157/2020, introduce una proroga dal 10/12/2020 al 01/03/2021 dei termini per il pagamento delle rate del saldo e stralcio e della rottamazione ter. In tal modo il contribuente farà salvi gli effetti della definizione agevolata dei debiti tributari.
- LA RAZIONALIZZAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE
L’articolo 7, comma 1, D.L. n. 157/2020, novella la disciplina della dilazione di pagamento nell’ambito della riscossione. In particolare, la semplice presentazione dell’istanza di dilazione da parte del contribuente produrrà i seguenti effetti positivi: divieto di iscrizione di fermi amministrativi e di ipoteche; divieto di avvio di procedure esecutive.
La soglia, superata la quale l’ufficio tributario procede alla verifica della situazione di temporanea difficoltà, passa da 60.000,00 euro a 100.000,00 euro con riguardo alle somme iscritte a ruolo. La nuova decadenza dal beneficio della rateizzazione si verifica in presenza di un numero di rate non pagate, anche non consecutive, pari a 10 (in precedenza erano 5). I contribuenti che, a seguito di inadempimento, sono decaduti da precedenti rottamazioni ovvero rateizzazioni hanno tempo sino al 31/12/2021 per presentare una nuova istanza di rateizzazione senza obbligo di previo pagamento delle rate scadute. Sempre in termini meritori per il contribuente virtuoso che si ravvede, la novella ha previsto che il pagamento della prima rata produce l’estinzione delle procedure esecutive pendenti, eccezion fatta per il caso di pregressa:
- vendita all’incanto fruttuosa,
- presentazione dell’istanza di assegnazione delle somme,
- dichiarazione positiva del terzo nel pignoramento presso terzi,
- assegnazione giudiziale delle somme pignorate.
Al contempo il legislatore ha disposto, in favore delle ragioni erariali, che la presentazione di una nuova istanza di rateizzazione produce gli effetti che seguono:
– sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza;
– divieto di accoglimento delle istanze di dilazione prima della verifica delle somme iscritte se maggiori di 100.000,00 euro.
- L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESENTI DAL VERSAMENTO IMU
L’articolo 8 del decreto legge n. 157/2020 ha introdotto un’opportuna precisazione in merito alla corretta individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU, con specifico riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 34/2020, all’articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto legge n. 104/2020, all’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 137/2020 e all’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 149/2020.
Le disposizioni di cui sopra esentano dal pagamento dell’IMU alcune categorie di immobili. In particolare:
– l’articolo 177, comma 1, del D.L. n. 34/2020, esenta dal pagamento della prima rata dell’IMU gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi;
– l’articolo 78, comma 1, lettere b), d), e), del D.L. n. 104/2020, esenta dal pagamento della seconda rata dell’IMU gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi; gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli; gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
– l’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 137/2020 esenta dal pagamento della seconda rata dell’IMU gli immobili e relative pertinenze in cui vengono esercitate le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 al D.L n. 137/2020;
– l’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 149/2020, esenta dal pagamento della seconda rata dell’IMU gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al D.L. n. 149/2020, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
Tutte le disposizioni citate pongono come condizione per l’esenzione che i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività esercitate al loro interno.
L’articolo 8 del decreto c.d. “Ristori quater” interviene a precisare che le esenzioni di cui sopra si applicano non solo ai proprietari, ma ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.
L’articolo 1, comma 743, della legge n. 160/2019 considera soggetti passivi dell’imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali non solo il proprietario, ma anche il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- L’INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DEGLI INCARICATI ALLE VENDITE
L’articolo 9 del decreto legge n. 157/2020 prevede nuove indennità per i lavoratori stagionali del settore turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite, in continuità con le analoghe misure già previste dall’articolo 9 del decreto legge n. 104/2020 e dall’articolo 15 del decreto legge n. 137/2020.
Appare opportuno segnalare fin d’ora che il comma 10 dell’articolo 9 in commento ha introdotto un termine di decadenza per la presentazione della richiesta dell’indennità prevista dall’articolo 9 del decreto legge n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020: le richieste devono essere effettuate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quindi entro il 15 dicembre 2020.
Per quanto riguarda le nuove indennità introdotte dal c.d. decreto “Ristori quater”, innanzitutto, è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a 1.000 euro ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 15 del decreto legge n. 137/2020, commi 2, 3, 5, 6 (lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dello spettacolo; lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali).
Segnaliamo che in data 26 novembre 2020 è stata pubblicata la circolare Inps n. 137, con cui sono state fornite istruzioni operative per le indennità una tantum ed onnicomprensiva previste dal decreto legge n. 137/2020, nonché specificate le incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui all’art. 15 del D.L. n. 137/2020 e altre prestazioni previdenziali.
Inoltre, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva di 1000 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso dei seguenti requisiti:
– aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge in commento);
– aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
– non essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI (sempre alla data del 30 novembre 2020).
La medesima indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro è riconosciuta in favore delle seguenti categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che, alla data del 30 novembre 2020, non sono titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, o titolari di pensione:
– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
– lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30 novembre. È altresì richiesto che questi soggetti, per tali contratti, siano già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
– incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro, titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Viene, inoltre, riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
– titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
– titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
– assenza di titolarità, alla data del 30 novembre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
7.1 Indennità per i lavoratori dello spettacolo
È prevista un’indennità pari a 1000 euro anche a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo rientranti in una delle seguenti categorie:
– lavoratori con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità;
– lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
7.2 Modalità di presentazione della domanda e scadenze
Le indennità previste dall’articolo 9 del decreto legge n. 157/2020 (eccetto quella a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 15 del decreto legge n. 137/2020, per la quale non è necessario presentare una nuova domanda) sono erogate dall’lnps, previa domanda da presentare all’Istituto entro il 15 dicembre 2020 tramite il modello e secondo le modalità stabilite dall’lnps stesso.
Le indennità analizzate sopra non sono tra loro cumulabili. Non concorrono, altresì, alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986.
7.3 Limite di spesa
Le indennità previste dall’articolo 9 del decreto legge n. 157/2020 sono erogate nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per l’anno 2020. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
- MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO DEI SETTORI TURISMO E CULTURA E PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
L’articolo 12 del decreto legge 157/2020, tra le misure urgenti per il sostegno del settore turistico, ha ampliato le categorie di soggetti indicate all’articolo 182, comma 1, del decreto legge n. 34/2020 al cui sostegno è finalizzato il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo dal predetto articolo 182.
Accanto ad agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici, sono inserite le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00.
Il comma 3 dell’articolo 12 in commento, nell’ambito delle misure per il sostegno della cultura, incrementa il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dall’articolo 183, comma 2, del decreto legge n. 34/2020, di 350 milioni di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di euro per l’anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l’anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.
Il comma 4 dell’articolo 12 del D.L. n. 157/2020 stabilisce che i contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d) e 89 del decreto legge n. 18/2020, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto legge n. 34/20, nonché dell’articolo 91, comma 3 del decreto legge n. 104/2020, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili), né alla formazione del valore della produzione netta. Si tratta dei seguenti contributi:
– concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti a tasso agevolato concessi alle imprese esportatrici a valere sul Fondo per la promozione integrata, istituito nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, per l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale (art. 72, comma 1, lettera d) del D.L. n. 18/2020 e art. 91, comma 3 del D.L. n. 104/2020);
– contributi a valere sul Fondo emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo (art. 89 del D.L. n. 18/2020);
– contributi a valere sul fondo per il sostegno del settore turistico (art. 182, comma 1, del D.L. n. 34/2020);
– contributi a valere sul Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (art. 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020).
Segnaliamo, infine, che il comma 5 dell’articolo 12 prevede che i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021, con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell’erogazione dei contributi di cui sopra.
- TABELLA SCADENZE FISCALI RINVIATE
Adempimento | Soggetti interessati | Scadenza originaria | Nuova scadenza | Note |
---|---|---|---|---|
Seconda o unica rata acconto imposte sui redditi e IRAP | Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. | 30/11/2020 | 10/12/2020 | Art. 1 c. 1 D.L. n. 157 del 30 novembre 2020 (Ristori quater) |
Seconda o unica rata acconto imposte sui redditi e IRAP | Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore ai limiti stabiliti per ciascun indice e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. | 30/11/2020 | 30/04/2021 | Art. 98 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 |
Seconda o unica rata acconto imposte sui redditi e IRAP | Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, individuati dall’articolo 98, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, operanti nei settori economici individuati nell’Allegato 1 al decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, sostituito dall’articolo 1, comma 1 del D.L. 149/2020 e nell’Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti in zone arancioni. | 30/11/2020 | 30/04/2021 | Art. 6 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 |
Seconda o unica rata acconto imposte sui redditi e IRAP | Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019. | 30/11/2020 | 30/04/2021 | Art. 1 c. 3 D.L. n. 157 del 30 novembre 2020 (Ristori quater). |
Seconda o unica rata acconto imposte sui redditi e IRAP | Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, aventi domicilio fiscale o sede operativa in zone rosse ovvero esercenti servizi di ristorazione nelle aree arancioni a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019. | 30/11/2020 | 30/04/2021 | Art. 1 c.. 4 D.L. n. 157 del 30 novembre 2020 (Ristori quater). |
Sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020: ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973 e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. IVA; contributi previdenziali e assistenziali. | Soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019. Vi rientrano anche i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019. Soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree arancioni nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al D.L. 149/2020 ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree rosse. | 16/12/2020 per ritenute alla fonte, IVA mensile e contributi (comprese le rateazioni relative ai mesi precedenti) 28/12/2020 per acconto IVA | 16/03/2021 in unica soluzione oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. | Art. 2 D.L. n. 157 del 30 novembre 2020 (Ristori quater). |
Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP | Tutti | 30/11/2020 | 10/12/2020 | Art. 3 D.L. n. 157 del 30 novembre 2020 (Ristori qua ter). |
Rottamazione ter e saldo e stralcio cartelle e avvisi di pagamento | Tutti | 10/12/2020 | 01/03/2021 | Art. 4 D.L. n. 157 del 30 novembre 2020 (Ristori quater). |
– NOTE –
1) La circolare richiama le precisazioni già fornite dall’Istituto con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2020 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali e con la circolare n. 12 del 3 febbraio 2020 per gli iscritti alla Gestione separata.
2) Riguardo alle modalità di determinazione del volume di fatturato e corrispettivi, e del calo di fatturato si rimanda ai chiarimenti di prassi forniti dall’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 9/E/2020, n. 15/E/2020 e n. 22/E/2020.
3) Si veda la precedente nota 2.
4) Tali contribuenti devono riscontrare il codice ATECO dell’attività esercitata con riferimento all’attività svolta prevalentemente
5) Si rammenta che l’articolo 24 del decreto legge n. 34 del 2020 dispone che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. La disposizione non si applica alle imprese di assicurazione, alle Amministrazioni pubbliche, agli intermediari finanziari e alle società partecipate
6) La circolare Inps 129/2020 precisa che la sospensione in trattazione non opera rispetto alla terza rata in scadenza nello stesso mese riferita alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero all’articolo 97 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dei versamenti sospesi ai sensi dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.
7) Si veda quanto indicato nella circolare Inps n. 52/2020, paragrafo 3.
8) Con messaggio n. 23735/2007 l’Inps ha chiarito che le sospensioni contributive si applicano anche alle quote di Tfr da versare al fondo di Tesoreria, in quanto equiparabili, dal punto di vista dell’accertamento e della riscossione, a quella ordinaria.
9) Per data di inizio attività si ritiene si debba intendere la data di apertura della partita IVA ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a prescindere dalla data di inizio effettivo dell’attività (risposta 2.2 della circolare n. 22/E/2020).
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