Analizziamo le principali novità in materia di occupazione e lavoro introdotte dalla legge n. 147 del 27 dicembre 2013, pubblicata sul Supplemento ordinario della G. U. n. 302 del 27 dicembre 2013, (c.d. Legge di stabilità 2014).
Elenchiamo brevemente le più interessanti:
- la riduzione dei premi Inail;
- la proroga delle norme per la stabilizzazione degli associati in partecipazione;
- le deduzioni Irap per le nuove assunzioni;
- il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;
- il recupero del contributo ASPI in caso di trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine;
- l’aumento delle aliquote per la gestione separata.
Sinteticamente si illustrano i contenuti delle novità sopra elencate:
- continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center (co. 22) – Per cercare di garantire la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, è concesso, per l’anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di 12 mesi. L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il valore mensile dell’incentivo non può superare l’importo di 200 euro per lavoratore. Il valore annuale dell’incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. Con apposito decreto ministeriale saranno definite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse le modalità di interruzione dell’incentivo al raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato.
- riduzione premi Inail (co. 128) – Dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INAIL, è stabilita – tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale – la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. Con il citato decreto saranno definite anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio.
- indennizzo danno biologico (co. 129) – Con effetto dal 1° gennaio 2014, l’incremento dell’indennizzo per danno biologico è pari a non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall’ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.
- rendite ai superstiti per decesso in seguito ad infortunio sul lavoro (co. 130) – Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell’articolo 116, DPR n. 1124/1965.
- deduzioni Irap per l’incremento occupazionale (co. 132) – A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, per le imprese che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera b), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d’imposta.Tale deduzione decade se, nei periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d’imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d’imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego.
- stabilizzazione di associati in partecipazione (co. 133) – Disposta la proroga dei termini della sanatoria prevista dal DL 76/2013 (cd. “Pacchetto lavoro”) per gli associati in partecipazione. In particolare, al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso frail 1° giugno 2013 e il 31 marzo 2014 (in precedenza,fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013), le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi. I datori di lavoro depositano, presso le competenti sedi dell’INPS, i contratti e gli atti di conciliazione, unitamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore e all’attestazione dell’avvenuto versamento alla gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato entro il 31 luglio 2014 (in precedenza, entro il 31 gennaio 2014), ai fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti.
- trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato (co. 135) – Con riferimento alle trasformazioni dei contratti a temine in contratti a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2014, e in relazione alle trasformazioni avvenute a decorrere da tale data, il datore di lavoro può recuperare la contribuzione aggiuntiva versata per tutta la durata del contratto, non più solo le ultime sei mensilità.
- agenzie di somministrazione (co. 136) – Abrogata la previsione normativa introdotta dall’art. 2, co. 39, della L. n. 92/2012, relativa alla riduzione al 2,6 per cento dell’aliquota contributiva prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in favore dei Fondi bilaterali.
- lavoratori frontalieri (co. 175) – Dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 6.700 euro.
- ammortizzatori sociali (co. 183) – Nuovi finanziamenti, per il 2014, per gli ammortizzatori sociali degli ammortizzatori sociali in deroga, i contratti di solidarietà e la cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività.
- trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà (co. 186) – Per l’anno 2014, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014.
- fondi bilaterali (co. 185) – Al fine di assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano (in precedenza, entro il 31 ottobre 2013), accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
- pensioni, estensione della platea dei salvaguardati (commi da 191 a 198) – E’ incrementato di 6.000 unità il contingente numerico dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 9, D.M. 22 aprile 2013). Resta fermo che i soggetti non devono aver percepito un reddito annuo lordo riferito a tali attività non superiore ad euro 7.500 e che gli stessi perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015. Altresì, nel limite di 17.000 unità, le disposizioni in materia di requisiti di accesso alla pensione e di regime delle decorrenze previgenti si applicano anche ai soggetti già rientranti nel campo di applicazione della salvaguardia tranne che per il requisito dell’importo del reddito ricavato dall’attività lavorativa posta in essere. Per tali soggetti il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
- reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali (co. 215) – Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione è istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l’anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Successivamente, con apposito decreto saranno stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili e volte a potenziare le politiche attive del lavoro.
- reintrodotto il contributo di solidarietà sulle “pensioni d’oro” (comma 486) – A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo Inps, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, così quantificato:
- – pari al 6% della parte eccedente il predetto importo lordo annuo e fino all’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo Inps;
- – in misura pari al 12% per la parte eccedente l’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo;
- – il 18% per la parte eccedente l’importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo.
Si rammenta, al riguardo, che il previgente contributo di solidarietà introdotto nel 2011 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 116/2013.
- aliquota per i co.co.co e co.co.pro. (co. 491) – Per il 2014, l’aliquota da versare alla gestione separata per i co.co.co e co.co.pro. sale al 20 per cento e nel 2015 arriverà al 23,5 per cento.
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