Legge Fallimentare – Disposizioni transitorie
Pubblichiamo il testo coordinato della Legge Fallimentare aggiornato al D.L. Sviluppo 22 giugno 2012, n. 83 convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134 e al D.L. Crescita 2.0 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificata dalla L. di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228.
Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)
Titolo I – Disposizioni Generali (Artt. 1-4)
Titolo II – Del fallimento (Artt. 5-159)
Titolo III – Del concordato preventivo (Artt. 160-186 bis)
Titolo IV – Dell’amministrazione controllata (Artt. 187-193)
Titolo V – Della liquidazione coatta amministrativa (Artt. 194-215)
Titolo VI – Disposizioni penali (Artt. 216-241)
Titolo VII – Disposizioni transitorie (Artt. 242-266)
Legge Fallimentare
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 242.
Disposizione generale.
Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima della entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalle leggi anteriori.
Tuttavia le forme del procedimento stabilite dal presente decreto si applicano anche alle procedure di fallimento in corso, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.
Conservano in ogni caso la loro efficacia gli atti anteriormente compiuti, se erano validi secondo le norme anteriori.
Art. 243.
Rappresentante degli eredi.
Nei fallimenti in corso il rappresentante degli eredi previsto dall’art. 12, comma secondo deve essere designato entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 244.
Sentenza dichiarativa di fallimento.
Le opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima dell’entrata in vigore del presente decreto sono regolate dalle leggi anteriori.
Il gravame contro il provvedimento che respinge la istanza di fallimento è regolata dalle nuove disposizioni, sempreché la causa relativa non sia stata già assegnata a sentenza.
Art. 245.
Deposito delle somme riscosse.
Il curatore, entro trenta giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto, deve provvedere in conformità alle disposizioni dell’art. 34 per i depositi di somme effettuati anteriormente alla predetta data.
Art. 246.
Provvedimenti del giudice delegato.
I reclami contro i provvedimenti del giudice delegato sono regolati dalle nuove disposizioni, sempreché le cause relative non siano già state assegnate a sentenza.
Art. 247.
Delegazione dei creditori.
Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori già costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di uno o più membri di essi, si applicano le norme dell’art. 40.
Art. 248.
Esercizio provvisorio.
Le disposizioni dell’art. 90 si applicano anche all’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 249.
Giudizi di retrodatazione.
Per i fallimenti dichiarati anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto il giudizio per la determinazione della data di cessazione dei pagamenti e le opposizioni contro la sentenza che determina tale data sono regolati dalle leggi anteriori, salva l’osservanza dell’art. 265.
Art. 250.
Accertamento del passivo.
Il procedimento per l’accertamento del passivo, quando il verbale di verificazione dei crediti è stato chiuso prima dell’entrata in vigore del presente decreto, prosegue secondo le norme anteriori.
Per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle domande di rivendicazione, di separazione o di restituzione di cose mobili si applicano le disposizioni anteriori.
Art. 251.
Domande tardive e istanze di revocazione.
Se sono in corso giudizi su domande tardive per l’ammissione di crediti al passivo o su istanze di revocazione contro crediti ammessi e le cause relative non sono già state assegnate a sentenza, il tribunale con ordinanza rimette le parti davanti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le disposizioni degli artt. 101 e 102.
Art. 252.
Liquidazione dell’attivo.
Se prima della entrata in vigore del presente decreto è stata eseguita o autorizzata la vendita di beni compresi nel fallimento il relativo procedimento prosegue secondo le disposizioni anteriori.
Art. 253.
Ripartizione dell’attivo.
Alla ripartizione dell’attivo fra i creditori si applicano le nuove disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia stato già reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato pronunciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 254.
Rendiconto del curatore.
Se il curatore ha presentato il conto della gestione, ma questo non è stato ancora approvato a norma delle leggi anteriori prima dell’entrata in vigore del presente decreto, la procedura per l’approvazione del conto prosegue secondo le nuove disposizioni.
Art. 255.
Concordato.
La proposta di concordato presentata prima dell’entrata in vigore del presente decreto conserva la sua efficacia se era valida secondo le leggi anteriori.
L’approvazione della proposta di concordato in relazione alla quale il giudice delegato ha ordinato la convocazione dei creditori prima dell’entrata in vigore del presente decreto ha luogo secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione è regolato dalle nuove disposizioni.
Se un giudizio di omologazione di concordato è in corso, ma non ancora assegnato a sentenza, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il tribunale rimette con ordinanza gli atti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le nuove disposizioni.
Gli effetti e le modalità di esecuzione del concordato sono regolati dalle nuove disposizioni, a meno che la sentenza di omologazione non sia passata in giudicato prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
Tuttavia i termini previsti dagli artt. 137 e 138 per l’esercizio delle azioni di risoluzione e di annullamento si applicano anche ai concordati omologati prima della data di entrata in vigore del presente decreto con decorrenza dalla data medesima, a meno che il tempo ancora utile per proporre l’azione, secondo le disposizioni anteriori, sia più breve.
Art. 256.
Riabilitazione civile.
Anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il fallito, che non ha già ottenuto la cancellazione dall’albo dei falliti a norma delle leggi anteriori, può chiedere la riabilitazione civile secondo le norme del presente decreto.
La cancellazione dall’albo dei falliti ottenuta a norma delle leggi anteriori produce gli stessi effetti della riabilitazione civile.
Art. 257.
Azione di responsabilità contro gli amministratori.
Il giudice può autorizzare le misure cautelari previste dall’art. 146 anche se l’azione di responsabilità contro gli amministratori è stata disposta prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 258.
Versamenti dei soci.
Nei giudizi promossi contro soci per i versamenti ancora dovuti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se la causa non è stata ancora assegnata a sentenza, il tribunale rimette le parti con ordinanza davanti al giudice delegato, che provvede a termini dell’art. 150.
Art. 259.
Piccoli fallimenti.
Per i piccoli fallimenti in corso all’entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni anteriori.
Art. 260.
Concordato preventivo.
La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell’entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il decreto previsto dall’art. 4 della L. 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, prosegue secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione è regolato dalle nuove disposizioni.
Per i giudizi di omologazione in corso e per gli effetti e le modalità di esecuzione del concordato si applicano le disposizioni dell’art. 255, commi secondo, terzo e quarto.
Art. 261.
Liquidazione coatta amministrativa.
Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo le disposizioni anteriori.
Se per un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa è in corso la procedura di fallimento o di concordato questa prosegue fino al suo compimento.
Art. 262.
Iscrizione nel registro delle imprese.
Fino all’attuazione del registro delle imprese non si fa luogo alle iscrizioni che secondo il presente decreto dovrebbero essere eseguite in detto registro.
Tuttavia i provvedimenti relativi alle società, per i quali sia prevista la iscrizione nel registro delle imprese, sono iscritti nei registri di cancelleria presso i tribunali, provvisoriamente mantenuti.
Art. 263.
Ruolo degli amministratori giudiziari.
Col regio decreto preveduto nell’art. 27, comma terzo, o con altro decreto separato saranno riunite e coordinate le disposizioni in vigore relative al fondo speciale preveduto nella L. 10 luglio 1930, n. 995.
Fino a quando non sarà emanato il regio decreto anzidetto continueranno ad osservarsi le disposizioni del R.D. 20 novembre 1930, n. 1595 e le altre norme ora in vigore riguardanti la formazione dei ruoli e la nomina e disciplina degli amministratori giudiziari.
Parimenti continueranno ad osservarsi, fino a quando non sarà provveduto ai sensi dell’art. 39, le norme contenute nel D.M. 30 novembre 1930 sulla determinazione della misura dei compensi spettanti ai curatori dei fallimenti.
Art. 264.
Istituto di credito.
Quando nel presente decreto si fa riferimento a Istituti di credito in detta espressione s’intendono comprese, oltre l’istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate a norma delle leggi vigenti dall’ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito.
Art. 265.
Norma di rinvio.
Le disposizioni transitorie per il codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, si applicano anche ai procedimenti in corso connessi alle procedure di fallimento o di concordato preventivo.
Art. 266.
Disposizioni abrogate.
Con l’entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con L. 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della L. 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della L. 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall’art. 263, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo.
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