La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 21910 depositata il 26 settembre 2013 intervenendo in materia di licenziamento ha affermato che ai fini degli effetti della procedura di mobilità la comunicazione può essere fatta anche soltanto alla RSU con esclusione delle sigle territoriali o di categoria, pur se la RSU appartiene ad una organizzazione sindacale irrilevante sul piano nazionale ma radicata in quel determinato contesto e firmataria di un accordo collettivo applicato nell’unità di riferimento.
Pertanto alla luce del principio statuito deve ritenersi legittimo il licenziamento collettivo laddove l’avvio della procedura di mobilità sia stato comunicato alle sole rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e non anche a tutte le sigle sindacali presenti nell’unità produttiva, rilevando la scelta dell’azienda sul piano della condotta antisindacale ma non sul piano della nullità della proceduta per la mancata partecipazione di tutti i rappresentanti interni dei lavoratori per cui la procedura deve considerarsi correttamente perfezionata.
Gli Ermellini nel caso di specie hanno osservato che la consultazione delle RSU non implica quello con tutte le sigle sindacali presenti nell’unità produttiva. La legge 20 maggio 1970, n. 200 devolveva i diritti sindacali posti nel Titolo III della stessa legge alle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’ambito delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché alle associazioni sindacali non affiliate alle suddette confederazioni ma risultanti firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva. La norma risultava fondata su un criterio selettivo della rappresentanza sindacale perché era volta a riconoscere ampi poteri alle organizzazioni dei lavoratori storicamente collaudate, quali quelle espresse dal sindacalismo confederale, e ad estendere detti poteri anche a quelle associazioni, per le quali la stipula di contratti “nazionali o provinciali” dimostrava nei fatti una non marginale capacità di consenso in non ristretti ambiti territoriali. Su tale normativa si è innestata la disciplina sulle RSU, previste dal Protocollo di Intesa Trilaterale del 23 luglio 1993 che dispone che le organizzazioni firmatarie o quelle che ad esso aderiscono successivamente acquistano il diritto di promuovere la formazione delle RSU e di partecipare alle relative elezioni, e che contempla che le RSU subentrino alle RSA nella titolarità dei diritti, dei permessi e delle libertà sindacali del Titolo III dello Statuto nonché nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni attribuite dalla legge.
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