La legge di stabilità 2016 ha statuito il nuovo limite per i pagamenti in contanti aumentandolo a 3.000,00 euro, per cui dalla data di entrata in vigore della norma in commento risultano essere vietati i pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 3.000 euro.
Per pagamenti tracciabili, quindi sempre ammessi a prescindere dall’importo, si intendono:
- bonifici bancari;
- assegni bancari non trasferibili e assegni circolari;
- utilizzo di carte di credito e bancomat.
I limiti alla circolazione del contante valgono sia nei rapporti commerciali, cioè tra le imprese, sia nei rapporti tra privati, quindi ad esempio anche con riguardo ai pagamenti tra parenti o tra amici.
Prelevamento dal conto corrente
Il limite di 3.000 euro non trova applicazione in caso di prelievo dal proprio conto corrente bancario. Per cui dal conto si possono prelevare più di 3.000 euro perché sostanzialmente c’è di mezzo una banca. Occorre prestare attenzione alla circostanza che, se le operazioni di prelievo avvengono frequentemente, la banca potrebbe segnalare l’operazione ai fini dei controlli antiriciclaggio.
IMPRESE nuove limitazioni sui prelievi in contanti dal conto corrente
Per i prelievi dal conto corrente per il 2017 vi sono nuovi limiti che vengono introdotti ai fini della nuova presunzione fiscale contro i contribuenti che prelevano oltre i limiti di prelievo dal conto corrente. La norma contenuta nell’art. 7 -quater del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 convertito dalla legge 225/2016 stabilisce dei nuovi limiti alle operazioni che le imprese possono effettuare sul proprio conto corrente oltre i quali scattano i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Le nuove soglie di prelievo sul conto corrente a partire dal 2017 riguardano tutte le imprese, imprenditori, commercianti, artigiani.
Ad essere esclusi dalle nuove soglie 2017, sono i professionisti, in quanto per loro è in vigore una sentenza della Corte Costituzionale 228/2014 che li esclude dal regime stringente su pagamenti e prelievi.
Per i titolari di reddito di impresa, invece, viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione.
La norma prevede che le soglie oltre le quali scattano i controlli sono:
- Prelievi conto corrente superiori a 1.000 euro al giorno;
- Prelievi conto corrente oltre 5.000 euro al mese.
La legge non permette di spezzettare il pagamento in contanti di un’unica operazione, fino a scendere al di sotto del limite di 3.000 euro, se non in casi ben precisi.
In particolare il frazionamento di un’operazione superiore a 3.000 euro è ammesso quando:
- è connesso alla natura della specifica operazione da pagarsi, come ad esempio una somministrazione periodica;
- corrisponde a un preciso accordo tra le parti, concluso prima del trasferimento del contante, di cui si possa dare una prova documentale. Per esempio è lecito pagare una fattura sopra i 3.000 euro in contanti quando per accordo delle parti, riportato nella stessa fattura, i pagamenti devono avvenire a 30-60-90 giorni. Ovviamente i tre pagamenti, da eseguirsi scaglionati nel tempo, devono essere singolarmente inferiori a 3.000 euro.
Il frazionamento diventa comunque illecito quando viene fatto in modo artificioso al solo fine di eludere la normativa, ovvero quando non corrisponde a un concreto interesse della parti o a una prassi commerciale.
La legge che ha imposto il limite di 3.000 euro all’utilizzo del contante ha previsto diverse eccezioni, ovvero situazioni cui il limite per la circolazione del contante è perfino più basso. Se dunque ricorre uno dei casi sotto elencati non si può pagare in contanti, anche se si tratta di importo inferiore a 3.000 euro.
In particolare questi più severi limiti ai pagamenti in contanti operano per:
- i pagamenti eseguiti dalla pubblica amministrazione, che per importi superiori a 1.000 euro deve usare strumenti di pagamento tracciabili, come ad esempio per l’erogazione delle pensioni;
- i money transfer, che per l’elevato rischio di circolazione di denaro di dubbia provenienza incontrano il limite di 1.000 euro in contanti;
- gli assegni bancari e postali, che se sono emessi per un importo superiore a 1.000 euro devono contenere la clausola di non trasferibilità e l’indicazione del nome del beneficiario del pagamento;
- i modelli di pagamento F24 per le imposte, che quando sono utilizzati dai privati per un importo superiore a 1.000 euro devono essere pagati tramite fisco on line o home banking, con divieto di utilizzare F24 cartacei;
- le associazioni che vogliono godere di particolari agevolazioni fiscali: anche in questo caso la legge impone di usare mezzi di pagamento tracciabili per operazioni sopra i 1.000 euro;
- libretti al portatore, per i quali il saldo massimo è di 999,99 euro, mentre il limite al trasferimento è di 2.999,99.