Con il provvedimento dell’Unità Informazione Finanziaria della Banca d’Italia del 28 marzo 2019, che recepisce le novità relative alla disciplina sull’antiriciclaggio entrato in vigore il 1° settembre 2019 la Banca d’Italia riceverà, dalle banche e dalle Poste italiane, le segnalazioni delle le operazioni che generano movimenti di contante pari o superiori ai 10.000 euro nel corso del mese considerato. I dati successivamente saranno trasmessi all’Amministrazione finanziaria è saranno utilizzati per verifiche fiscali oltre che per l’uso del contante sopra i 10.000 euro mensili anche per controllare i versamenti e/o i prelievi di somme singolarmente pari a 1.000 euro. Infatti per il calcolo del limite di 10.000 euro mensile vanno considerati anche le operazioni in contanti, sia quelle eseguite in qualità di cliente che di esecutore, singolarmente di importo non superiore a 1.000 euro. Oggetto di attenzione saranno anche coloro che effettueranno operazioni a carattere occasionale, ovvero non riconducibili a rapporti continuativi in essere.

La nuova Super Anagrafe, condivisa con l’Agenzia delle Entrate, verrà anche utilizzata per effettuate le analisi del rischio volte a scovare i possibili casi di evasione fiscale.

In questa prima fase di applicazione le banche, Poste, istituti di pagamento e di moneta elettronica dovranno trasmettere, dal 1° al 15 settembre 2019, tutte le movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro mensile avvenute relativamente ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019.

La normativa, in commento, obbliga gli istituti di crediti e finanziari a chiedere al cliente il motivo del prelevamento di somme superiori a 1.000 euro a mezzo della compilazione di un modulo in cui indica le finalità dell’uso di tali somme. Le banche, procederanno, alla valutazione, considerando anche il comportamento del cliente, sull’opportunità di procedere alla segnalazione dell’operazione all’UTIF (Ufficio informazioni finanziarie). La segnalazione farà scattare le verifiche fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il limite dei pagamenti in contanti è uno dei temi più usati dalla politica ad ogni cambio di governo e mentre il limite contanti 2019 è fissato sotto i 3.000 euro (2.999,99 per la precisione), per i prossimi anni potrebbero esserci delle novità.

Per le aziende e professionisti la verifica scatterà vi saranno movimentazioni che superano i 1.000 euro al giorno o 5.000 euro al mese di prelievo contanti.

Limite sull’uso del contante

Il limite dell’uso del contante è stato soggetto a variazione nel corso del tempo :

  • fino al 2001 il limite ammontava a 20 milioni di lire;
  • con il passaggio all’euro, nel 2002 il limite venne trasformato in 10.329,14 euro;
  • nel corso del 2003 fu innalzato a 12.500 euro;
  • ad aprile 2008 il limite fu abbassato a 5.000 euro per poi ritornare a 12.500 euro dopo solo due mesi;
  • a maggio 2010 fu di nuovo ridotto a 5.000 euro;
  • ad agosto 2011 è stato abbassato a 2.500 euro
  • a dicembre 2011 è stato ulteriormente abbassato l’uso del contante a 1.000 euro;
  • dal 1° gennaio 2016 ad oggi il limite è stato stabilito per operazioni non superiore ai  3.000,00 euro (per cui sono lecite le operazioni non superiori ai 2.999,99 euro).

Le eccezioni del limite dei 3.000,00 euro

Il predetto limite di contanti non è valido per tutti i soggetti, vi sono delle eccezioni che di seguito si indicano:

  • il limite scende a 1.000,00 euro per il money transfer (operazioni di invio di denaro in qualsiasi parte del mondo al di fuori del classico circuito bancario);
  • il pagamento di F24 che se supera i 1.000 euro non può essere effettuato in contanti (obbligo abolito dal 10 gennaio 2018);
  • il pagamento degli stipendi che a partire dal 1° luglio 2018 non possono essere pagati in contanti;
  • gli assegni che NON contengono la clausola “non trasferibile” possono essere emessi solo con importi inferiori ai 1.000 euro;
  • pagamenti in contanti per la Pubblica Amministrazione devono essere inferiori a 1.000 euro;
  • per gli stranieri, non residenti, il limite del pagamento in contanti è di 15.000,00 euro.

Pagamenti rateizzati e cd. “operazioni frazionate”

La normativa in tema di antiriciclaggio precisa che per le operazioni c.d. “operazioni frazionate”, ( trattasi di trasferimenti, singolarmente di importo inferiore a 3.000 euro, ma complessivamente di ammontare complessivo superiore) è possibile procedere al pagamento a rate. In particolare qualora la somma da pagare è pari o superiore ai 3.000,00 euro è possibile procedere al pagamento frazionato ed al relativo pagamento in contanti delle rate soltanto qualora:

  1. l’importo di ciascuna rata è inferiore a 3 mila euro;
  2. il piano di rateizzazione è specificatamente descritto nel contratto con l’indicazione dell’importo delle singole rate da pagare e dell’ammontare totale.

Pertanto risulta possibile, per l’acquirente, decidere di pagare l’intero importo a rate, ma, in questo caso, le parti dovrebbero sottoscrivere un accordo per il pagamento rateale o dovrebbero annotare la modalità di pagamento sulla fattura e, ad ogni pagamento avvenuto, il creditore dovrebbe rilasciare quietanza firmata e datata.

Sanzioni

Sono vietati pagamenti in contanti rateali successivi, anche se di importo inferiore ai 3 mila euro effettuato nella stessa giornata. Le sanzioni amministrative per i soggetti che violano i limiti dell’uso del contante sono statuite dal D.Lgs. 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. 90/2017.

Tabella per le sanzioni in caso di violazione del limite all’utilizzo dei contanti come modificate dal D.Lgs. 90/2017:

Soglia limite pagamento contantiSanzioni parti contraentiSanzioni professionisti obbligati alle segnalazioni
Fino a 250.000 euroDa 3.000 a 50.000 euroDa 3.000 a 15.000 euro
Oltre 250.000 euroDa 15.000 a 250.000 euroDa 3.000 a 15.000 euro

La normativa, in commento, vieta il pagamento allo stesso soggetto e nella stessa giornata, con somme in contanti pari o superiori ad euro 3.000. La stessa norma consente il pagamento rateizzato in contanti fino a una certa soglia.

Prelievi e versamenti in banca

Il limite dei 3.000 euro in contanti non riguarda i prelievi e i versamenti in banca, ma occorre avere ben presente che per movimentazioni consistenti di contenti potrebbero scattare i controlli relativi all’antiriciclaggio e quelli del Fisco con lo strumento del Redditometro (nel momento in cui il denaro movimentato si discosta di molto da quanto indicato nelle dichiarazioni dei redditi).

Limite dei pagamenti in contante per gli stranieri

Il limite per i pagamenti contanti da parte degli stranieri, non residenti in Italia, per gli acquisti effettuati in Italia a seguito della variazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 passa da 10 mila e 15 mila euro. Il predetto limite vige per le operazioni di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Si riporta il contenuto dell’art. 22 del Dpr 633/72 e di seguito trascritto:

“1) le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

2) le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3) le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

4) le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;

5) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;

6) le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10;

7) l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;

8) le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione”.

La norma prevede, per il commerciante o il professionista, può accettare il pagamento, per le operazioni sopra indicate, in contante fino al limite dei 15 mila euro solo se vengono rispettate le seguenti due condizioni:

  • L’esercente o i professionista al momento dell’acquisto dei beni o servizi devono farsi rilasciare una fotocopia del passaporto dal compratore assieme a un’apposita autocertificazione in cui si attesti la residenza di quest’ultimo in un Paese straniero europeo o extra UE
  • Entro il primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto, l’esercente o professionista deve depositare la somma ricevuta in contanti in un conto corrente a lui intestato.