AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 09 novembre 2018, n. 63
Articolo 11, comma 1, lett. b), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Articolo 34, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente:
Quesito
La società [ALFA] (di seguito società istante) opera nel settore del commercio all’ingrosso di veicoli industriali e nell’ambito di tale attività vende mezzi antincendio per i quali l’articolo 76, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ha previsto un contributo, a favore dei vigili del fuoco volontari, nella misura corrispondente all’IVA sul prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione dell’importo da pagare al venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La società istante chiede se per la compensazione di questi contributi (di fatto concessi a favore dei vigili del fuoco volontari) si applica o meno il limite generale di 700.000 euro di cui al comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Trattandosi di contributi anticipati a terzi sotto forma di riduzione dell’importo corrisposto al venditore, la società istante ritiene che il “Credito d’imposta per la vendita di autoambulanze e dei beni mobili registrati ad attività antincendio” possa essere fruito annualmente dal venditore senza alcun limite quantitativo e, pertanto, anche per importi superiori al limite di 700.000 euro di cui al comma 1 dell’articolo 34 della legge n. 388 del 2000.
D’altronde il predetto limite non trova applicazione nei confronti di agevolazioni per le quali sono previsti appositi stanziamenti di bilancio.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 76, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dispone che “Per l’acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma 1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misura corrispondente all’aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
L’agevolazione in parola era già contemplata in precedenza nell’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sotto forma di contributo diretto o come “sconto”, con specifico stanziamento di bilancio da rinnovare ogni anno. Detto articolo è stato dapprima modificato, dall’articolo 52, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed infine abrogato dall’articolo 102, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017, e sostituito dall’articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L’abrogazione decorre dalla data di efficacia del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (previsto dal successivo articolo 103, comma 2), finalizzato a dare attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 73, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante le “Altre risorse finanziarie specificatamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore”.
Nelle more, quindi, dell’emanazione del richiamato decreto ministeriale, nel caso prospettato continuano ad applicarsi le disposizioni attuative dell’articolo 96 della legge 342 del 2000, secondo cui “Per l’acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di attività sociale (ONLUS) possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”.
Ciò detto, l’articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000, stabilisce che “A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro”.
Il suddetto limite, relativo a ciascun anno solare, si applica quindi a tutti i crediti relativi alle imposte annotate sul conto fiscale ed è previsto per garantire il rispetto dei vincoli di bilancio.
Al riguardo l’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 218/E del 5 dicembre 2003, ha chiarito che i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, per i quali esiste una copertura di legge, non concorrono alla determinazione del limite previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000. L’importo occorrente per i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali è, infatti, già stanziato sui singoli capitoli di spesa e, quindi, non occorre, per tali crediti d’imposta, garantire il rispetto dei vincoli di bilancio. Nel caso prospettato, dato che per il credito in argomento esiste uno stanziamento, lo stesso può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, senza concorrere al limite previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000. […]