La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 166 depositata l’ 8 gennaio 2014 intervenendo in tema di omissione dei versamenti assicurativi ha statuito che la cartella di pagamento notificata al datore di lavoro per il mancato pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativa si può basare sul verbale ispettivo dell’INAIL che ha valore di prova piena fino a querela di falso.
La vicenda ha riguardato un datore di lavoro a cui in seguito ad una verifica ispettiva da parte dell’organo di vigilanza dell’Istituto veniva redatto il relativo verbale ispettivo in cui si dava atto che del mancato pagamento di contributi assicurativi obbligatori. Successivamente sulla base del predetto verbale ispettivo veniva emesso e notificato una cartella di pagamento per mancata regolarizzazione dei dipendenti addetti ad attività protette (impiantisti).
Ai sensi dell’articolo 1 del Dpr 1124/1965, viene rammentato, rientrano tra le attività soggette all’assicurazione obbligatoria INAIL anche l’utilizzo di macchine mosse non direttamente dalla persona che le usa, di apparecchi a pressione, di apparecchi e impianti elettrici o termici nonché lo svolgimento del lavoro in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l’impiego di macchine, apparecchi o impianti.
Il datore di lavoro, una srl, ricevuta la cartella proponeva ricorso al Tribunale competente che confermava la cartella di pagamento riducendo il relativo importo e per il resto che l’I.N.A.I.L., attraverso la testimonianza resa dall’Ispettore V. (più circostanziata ed attendibile di altre rese da testi di parte opponente), avesse fornito la prova della fondatezza delle contestazioni di cui al verbale ispettivo.
La società proponeva ricorso avverso la decisione del giudice di prime cure inanzi alla Corte di Appello, lamentando in particolare che l’opposto, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, assumeva la qualità di attore sostanziale, con gli oneri probatori a suo carico e che, pertanto, non poteva ritenersi soddisfatto l’onere di allegazione e prova da parte dell’I.N.A.I.L ed utilizzabile il verbale ispettivo (prodotto peraltro non nella sua interezza) come unica prova idonea a supportare le allegazioni dell’Istituto. I giudici territoriali accoglievano parzialmente il gravame del datore di lavoro, riducendo ulteriormente l’importo per l’inesatta inclusione di due impiegati, confermando per il resto la sentenza di primo grado.
Per la cassazione della decisione del giudice di seconde cure, la società, proponeva ricorso, basandolo su due motivi di censura, alla Corte Suprema. Lamentando in particolare la mancanza di qualsiasi allegazione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 3 del d.lgs. n. 692/23.
Gli Ermellini rigettano il ricorso della società. I giudici di legittimità il verbale ispettivo può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall’ufficiale giudiziario. Tale prova ha valore privilegiato fino a querela di falso, cioè fino a quando il datore di lavoro non instauri un vero e proprio procedimento volto a verificare la veridicità o meno di quanto attestato dal pubblico ufficiale nel verbale.
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