MINISTERO AMBIENTE – Decreto ministeriale 09 marzo 2017, n. 68
Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
Art. 1
Campo di applicazione
Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione delle somme dovute per la gestione dei rifiuti provenienti dalle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) indicate negli allegati I e III al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 3 e 40, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
La garanzia finanziaria è prestata in riferimento alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
Per i RAEE professionali, come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile è garantito attraverso l’organizzazione di sistemi individuali di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, o con la partecipazione ai sistemi collettivi di cui all’articolo 10 del medesimo decreto.
Art. 2
Soggetti obbligati, beneficiario e durata
La garanzia finanziaria è prestata ogni anno in favore del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dal singolo produttore di AEE nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce.
La garanzia finanziaria, della durata di un anno, è prestata al momento dell’iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (di seguito Registro), di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Per i produttori già iscritti al Registro la garanzia è prestata entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
L’obbligo di prestazione della garanzia finanziaria da parte del soggetto obbligato permane fino all’avvenuta cancellazione dal Registro.
Art. 3
Tipologie, caratteristiche e modalità di prestazione della garanzia finanziaria
La garanzia finanziaria è prestata secondo una delle seguenti modalità:
a) reale e valida cauzione, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) fidejussione bancaria rilasciata da banche autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell’albo degli intermediari finanziari, previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 del medesimo testo unico;
c) polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica italiana in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
d) garanzia finanziaria rilasciata da intermediari finanziari regolarmente iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
La documentazione attestante l’avvenuta prestazione della garanzia finanziaria di cui al comma 1 è trasmessa dai soggetti obbligati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Centro di coordinamento di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, per la valutazione di congruità della stessa.
La trasmissione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da parte del sistema collettivo, di una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di un’adeguata capacità finanziaria, equivale alla prestazione della garanzia finanziaria da parte del medesimo sistema.
La capacità finanziaria del sistema collettivo, calcolata in riferimento ai dati riportati nell’ultimo bilancio d’esercizio, si intende adeguata quando:
a) l’indice di autonomia finanziaria, dato dal rapporto tra il patrimonio netto e il totale dell’attivo netto, assume valore superiore a 0,20;
b) l’indice di liquidità, dato dal rapporto tra le attività a breve termine e le passività a breve termine, assume valore superiore a 1,5.
In caso di mancata trasmissione dell’autocertificazione o di inadeguata capacità finanziaria la garanzia è prestata secondo le modalità di cui al comma 1.
La garanzia finanziaria deve essere accettata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 90 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 2 ovvero della dichiarazione di cui al comma 3. Decorso inutilmente tale termine, la garanzia finanziaria si intende tacitamente accettata ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 4
Escussione
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare escute la garanzia finanziaria prestata dai soggetti obbligati quando non ci sono fondi sufficienti per la gestione dei RAEE prodotti dai medesimi soggetti o che derivino da AEE immesse sul mercato da produttori che abbiano cessato la loro attività, nel limite dell’importo massimo garantito. La garanzia escussa è destinata al Centro di coordinamento per la gestione dei RAEE.
La garanzia finanziaria è incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 5
Garanzie prestate dai sistemi di gestione individuali dei RAEE domestici
Il produttore di AEE per uso domestico che adempie ai propri obblighi individualmente calcola l’ammontare della garanzia finanziaria sulla base dei parametri definiti con il decreto di riconoscimento di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Il calcolo della garanzia avviene secondo i criteri e le formule di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 6
Garanzie prestate dai sistemi di gestione collettivi dei RAEE domestici
Il Sistema collettivo che presta la garanzia finanziaria secondo le modalità di cui all’articolo 3, commi 1 e 3, calcola l’ammontare della garanzia finanziaria in riferimento a ciascuna categoria di AEE indicata negli allegati I e III al decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49, secondo i criteri e le formule di cui all’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il costo standard atteso delle operazioni di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici (di seguito: CGSCD) di cui all’allegato 2 del presente decreto è definito dal Centro di coordinamento sulla base delle previsioni comunicate dai sistemi collettivi.
I criteri di definizione del coefficiente di rischio di cui all’allegato 2 del presente decreto sono stabiliti dal Centro di coordinamento e approvati dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all’articolo 35 del decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49.
Art. 7
Comunicazioni
I soggetti obbligati trasmettono annualmente, in formato digitale, al Centro di coordinamento il costo atteso delle operazioni di gestione dei RAEE domestici, ovvero i costi connessi agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, per l’anno in cui viene prestata la garanzia.
Allegato 1
CALCOLO DELLE GARANZIE PRESTATE DAI SISTEMI DI GESTIONE INDIVIDUALI DEI RAEE DOMESTICI
(articolo 5)
Il calcolo della garanzia finanziaria, di cui all’articolo 5, avviene secondo la seguente formula:
Garanzia SID [euro] = PPD [kg] × CGSID [euro/kg] × CRSID [%]
dove:
– Garanzia SID (Sistema Individuale Domestico): garanzia prestata dal sistema di gestione individuale dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, espressa in euro;
– PPD: peso delle AEE per uso domestico presenti sul mercato, espresso in chilogrammi;
– CGSID: costo standard atteso delle operazioni di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, espresso in euro a chilogrammo;
– CRSID: coefficiente di rischio riferito al sistema individuale di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, espresso in percentuale.
Le AEE ad uso domestico presenti sul mercato corrispondono alla somma dei quantitativi immessi annualmente dal produttore, a far data dal primo anno di prestazione della garanzia, a cui va sottratta la somma dei quantitativi dei RAEE gestiti annualmente dal sistema individuale.
Il coefficiente di rischio è definito sulla base dei seguenti criteri:
– solidità patrimoniale del sistema individuale che immette sul mercato le AEE per uso domestico;
– quantitativi di AEE ad uso domestico immessi sul mercato.
L’ammontare della garanzia finanziaria è ridotto del:
a) 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS);
b) 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
Allegato 2
CALCOLO DELLE GARANZIE PRESTATE DAI SISTEMI DI GESTIONE COLLETTIVI DEI RAEE DOMESTICI
(articolo 6, comma 1)
Il calcolo della garanzia finanziaria, di cui all’articolo 6, avviene secondo la seguente formula:
Garanzia SCD [euro] = PID [kg] × CGSCD [euro/kg] × CRSCD [%]
dove:
– Garanzia SCD (Sistema Collettivo Domestico): garanzia prestata dal sistema di gestione collettivo dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, espressa in euro;
– PID: peso delle AEE per uso domestico immesse sul mercato, espresso in chilogrammi;
– CGSCD: costo standard atteso delle operazioni di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, espresso in euro a chilogrammo;
– CRSCD: coefficiente di rischio riferito al sistema collettivo di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, espresso in percentuale.
Al fine della determinazione del peso delle AEE per uso domestico immesse sul mercato (PID) si utilizzano i dati dichiarati da ciascun produttore al Registro e previsti dall’allegato X al decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49.
Il valore del coefficiente di rischio è definito dal Centro di coordinamento sulla base dei seguenti parametri:
– solidità patrimoniale del sistema collettivo che immette sul mercato le AEE ad uso domestico;
– quantitativi di AEE ad uso domestico immesse sul mercato dal sistema collettivo;
– numero dei produttori aderenti al sistema collettivo e relativa quota di mercato.
L’ammontare della garanzia finanziaria è ridotto del:
a) 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS);
b) 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
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