MINISTERO dell’ AGRICOLTURA – Decreto ministeriale del 30 dicembre 2022
Disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità (G.U. 25 febbraio 2023, n. 48)
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina la costituzione, il riconoscimento, il finanziamento e la gestione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 515 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «agricoltore partecipante»: gli agricoltori destinatari delle compensazioni finanziarie del Fondo, in virtù del possesso dei seguenti requisiti:
– beneficiari di pagamenti diretti della PAC 2023-2027, ai sensi dell’art. 19 del regolamento (UE) 2021/2015;
– imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
– agricoltori in attività ai sensi dell’art. 4, par. 5 del regolamento UE n. 2021/2115;
– titolari del «fascicolo aziendale» nel quale sono descritti il piano di coltivazione e le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del Fondo;
b) «Autorità competente»: la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
c) «conto di tesoreria»: il conto corrente da istituirsi presso la tesoreria centrale e intestato al soggetto gestore, nel quale a partire dal 1° gennaio 2023 confluiranno le somme destinate al finanziamento del Fondo ai sensi dell’art. 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
d) «FEAGA»: Fondo europeo agricolo di garanzia;
e) «Fondo AgriCat» (di seguito «Fondo»): il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito ai sensi dell’art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità e finalizzato agli interventi di cui all’art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021;
f) «Piano di gestione dei rischi in agricoltura» (di seguito «PGRA»): strumento attuativo annuale del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
g) «Sistema di gestione dei rischi (SGR)»: sistema integrato di gestione dei rischi istituito dall’art. 11 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015;
h) «soggetto gestore»: la società di capitali di cui all’art. 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, costituita dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, avente la denominazione sociale «AGRI-CAT S.r.l.» e dedicata ad esercitare le funzioni di gestore del Fondo;
i) «regolamento piani strategici»: il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.
Capo II
Costituzione del Fondo e riconoscimento del soggetto gestore
Art. 3
Costituzione del Fondo
1. Il Fondo, costituto ai sensi dell’art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, è finalizzato al pagamento delle compensazioni agli agricoltori partecipanti a seguito dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, ai sensi dell’art. 76 del regolamento piani strategici.
2. Il Fondo opera conformemente alle disposizioni del regolamento piani strategici e del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027.
Art. 4
Riconoscimento del soggetto gestore
1. La società di capitali «AGRI-CAT S.r.l.» costituita il 21 luglio 2022 dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA ai sensi dell’art. 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2021, è riconosciuta quale soggetto gestore del Fondo.
2. Lo statuto della società, in conformità alle disposizioni dell’art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, prevede la partecipazione, come socio di minoranza, all’esito della trasformazione prevista dall’art. 15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, di SIN S.p.a. – Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura S.p.a. – costituita ai sensi dell’art. 14, comma 10-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
3. Entro il 31 dicembre 2022, il soggetto gestore di cui al comma 1 costituisce il proprio fascicolo aziendale.
Capo III
Gestione del Fondo
Art. 5
Ambiti di operatività del Fondo
1. Il Fondo opera a copertura dei rischi catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole vegetali sull’intero territorio nazionale nel periodo che intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, i criteri e le modalità di intervento del Fondo sono definiti nel PGRA.
Art. 6
Regolamento del Fondo
1. Il soggetto gestore adotta il regolamento del Fondo che prevede necessariamente:
a) scopo perseguito dal Fondo in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021;
b) procedimento per la partecipazione dell’agricoltore al Fondo;
c) durata della copertura mutualistica per ciascun prodotto;
d) modalità di gestione del Fondo, ivi compresa la gestione finanziaria;
e) obbligo di restituzione di eventuali compensazioni indebitamente percepite da parte dell’agricoltore partecipante;
f) criteri per la determinazione delle perdite economiche e per la conseguente determinazione delle compensazioni spettanti all’agricoltore partecipante;
g) modalità e tempistiche per il ricorso da parte dell’agricoltore partecipante in caso di eventuale contenzioso con il soggetto gestore.
2. Entro dieci giorni dall’adozione, il soggetto gestore trasmette all’Autorità competente il regolamento di cui al comma 1.
3. Il regolamento è approvato con apposito provvedimento dell’Autorità competente, previa valutazione della relativa conformità ai requisiti di cui al presente decreto nonchè alle disposizioni della normativa unionale e nazionale di riferimento.
4. L’approvazione di cui al comma 3 è condizione necessaria per l’avvio dell’operatività del Fondo nell’ambito della PAC 2023-2027, fatta salva la gestione della fase sperimentale di cui al successivo art. 10.
Art. 7
Patrimonio e contabilità del Fondo
1. Il patrimonio del Fondo è separato rispetto al patrimonio del soggetto gestore.
2. Il capitale del Fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori partecipanti è costituito, per la quota privata, dai prelievi del 3% effettuati dagli organismi pagatori sui singoli agricoltori partecipanti, ai sensi dell’art. 19 del regolamento piani strategici e, per la quota pubblica, dai contributi finanziari di cui all’art. 76, paragrafo 3, lettera b) del medesimo regolamento.
3. Il patrimonio del Fondo è incrementato ogni anno dell’eventuale importo residuo della disponibilità finanziaria annuale.
4. Il Fondo determina le compensazioni da corrispondere agli agricoltori partecipanti aventi diritto nel limite della disponibilità finanziaria annuale. Qualora l’entità complessiva dei danni indennizzabili ecceda la disponibilità finanziaria annuale destinata al pagamento delle compensazioni, l’ammontare delle compensazioni è rideterminato sulla base di un riproporzionamento lineare per tutti gli aventi diritto.
5. La contabilità del Fondo è tenuta separatamente dalle altre contabilità relative ad eventuali attività del soggetto gestore.
6. Le risorse del Fondo sono gestite tramite il conto di tesoreria.
Art. 8
Adesione al Fondo e alla copertura mutualistica
1. La domanda unica presentata da ciascun agricoltore in ambito PAC 2023-2027 costituisce, per l’anno in questione, domanda di adesione al Fondo e alla relativa copertura mutualistica.
2. La presentazione della domanda unica di cui al comma 1 autorizza l’organismo pagatore ad eseguire il prelievo obbligatorio in relazione a tutte le domande uniche che presentano almeno un intervento ammissibile all’aiuto, nella misura del 3% di ciascun pagamento, secondo le modalità previste dal decreto recante le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto concerne i pagamenti diretti di cui all’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
3. Il prelievo di cui al comma 2 costituisce versamento della quota a carico dell’agricoltore partecipante; un eventuale successivo recupero sulla quota FEAGA dei pagamenti diretti oggetto del prelievo non determina una conseguente riduzione del prelievo stesso versato al Fondo nè l’esclusione dal riconoscimento delle compensazioni, né alcun obbligo di restituzione delle compensazioni eventualmente ricevute dal Fondo.
4. Gli organismi pagatori, nei casi di cui al comma 3, provvedono a recuperare tutto o parte del prelievo già versato al Fondo direttamente dall’agricoltore, compensando tali importi nell’ambito delle procedure di recupero vigenti in ambito FEAGA.
Art. 9
Riconoscimento delle compensazioni
1. Sono potenzialmente titolati a ottenere il risarcimento del danno esclusivamente gli agricoltori partecipanti che abbiano presentato denuncia di sinistro al Fondo e che risultino ricadenti in aree effettivamente interessate dall’evento catastrofale rilevato.
2. In presenza di un evento catastrofale che abbia determinato danni alle produzioni, ricorrendo le condizioni richieste per l’attivazione dell’intervento del Fondo, il diritto dell’agricoltore partecipante a beneficiare delle compensazioni finanziarie sorge esclusivamente in presenza di almeno un prelievo relativo alla domanda unica dell’anno in cui si è verificato l’evento catastrofale, indipendentemente dall’entità dello stesso e fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 3; in assenza di almeno un prelievo di qualsiasi importo, l’agricoltore può presentare denuncia di sinistro ma il relativo risarcimento potrà essere liquidato solamente a prelievo intervenuto.
3. Le superfici oggetto di copertura del Fondo sono quelle condotte e inserite nella scheda di validazione utilizzata per la presentazione della domanda unica di cui all’art. 8 e trasmessa ad AGEA coordinamento. La denuncia di sinistro di cui al comma 1 deve discendere dal piano di coltivazione grafico aggiornato, nel corso dell’annata agraria, coerentemente con la realtà colturale; la presentazione di richieste di revisione dell’uso del suolo aziendale delle superfici oggetto di denuncia di sinistro, successive alla denuncia stessa, comportano l’esclusione automatica dal riconoscimento delle compensazioni.
4. La compensazione non può essere superiore al 100% della perdita di produzione subita; il regolamento del Fondo di cui all’art. 6 definisce i criteri per il calcolo delle compensazioni, in conformità alle disposizioni del regolamento piani strategici, del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 e del PGRA.
5. Ai sensi dell’art. 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2021, i sistemi informatici necessari alla gestione del Fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con l’acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui all’art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
6. Ai sensi dell’art. 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, AGEA è individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, nonchè alla verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.
Art. 10
Finanziamento spese di gestione del Fondo
1. Ai fini della copertura delle spese di cui all’art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, ivi comprese quelle sostenute per le attività di sperimentazione nella campagna 2022, Ismea ed il soggetto gestore si avvalgono della dotazione recata dal medesimo comma, pari a euro 5.000.000,00 e, per gli anni successivi, per le spese di gestione del fondo, ivi inclusi i costi di implementazione dei sistemi informatici, di eventuali stanziamenti recati dal bilancio dello Stato.
2. Le spese sostenute sono oggetto di rendicontazione all’Autorità competente secondo le modalità dalla stessa stabilite nel provvedimento di adozione di cui all’art. 6, comma 3.
3. Il soggetto gestore sostiene le spese secondo i principi di pertinenza, congruità e ragionevolezza.
Art. 11
Obblighi informativi del soggetto gestore
1. A partire dal 2024, entro il 15 luglio di ogni anno, il soggetto gestore trasmette all’Autorità competente la relazione sull’attività svolta e la rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita che interessano l’attività del Fondo relativamente all’anno civile precedente.
2. Il soggetto gestore comunica all’Autorità competente qualsiasi modifica allo statuto e al regolamento del Fondo entro il termine di dieci giorni dall’approvazione della modifica stessa; la modifica del regolamento è oggetto di approvazione da parte dell’Autorità competente.
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