MINISTERO dell’ UNIVERSITÀ e della RICERCA – Decreto ministeriale del 24 maggio 2023
Attuazione degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» – Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (Classe L-P02)
Art. 1
Abilitazione all’esercizio delle professioni di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato
1. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l’esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe L-P02 abilita all’esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di agrotecnico laureato e/o di perito agrario laureato e/o di perito industriale laureato iscritto nella «sezione tecnologie alimentari». A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione, che precede la prova finale.
Art. 2
Tirocinio pratico-valutativo
1. Nell’ambito delle attività formative previste per la classe di laurea professionalizzante in Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe L-P02, almeno quarantotto crediti formativi universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) interno ai corsi di studio.
2. Le attività di TPV sono svolte per non più di quaranta ore a settimana e ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono venticinque ore di impegno medio per studente.
3. Le attività di tirocinio sono finalizzate all’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti previsti nel decreto del Ministro dell’università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446.
Tali attività, al fine di favorire una conoscenza diretta dei settori lavorativi cui il titolo di studio può dare accesso, si svolgono, in Italia o all’estero, necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali; lo svolgimento del TPV presso ordini o collegi professionali non comporta l’obbligo di iscrizione nel registro professionale dei praticanti.
4. Gli obiettivi di apprendimento derivanti dalla frequenza del periodo di TPV, esplicitati nei regolamenti didattici dei corsi di studio, comportano lo svolgimento di attività ed esperienze rientranti negli ambiti della o delle professioni interessate. Tali ambiti sono specificati in un apposito accordo-quadro stipulato dai Consigli nazionali e dal Ministero dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI).
5. Per lo svolgimento delle attività di TPV, le università attivano apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 3, prevedendo in particolare l’identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui saranno svolte tali attività, che operino in collaborazione con figure interne all’università, in numero congruo rispetto al numero degli studenti, al fine di garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.
6. Per lo stesso corso di laurea l’ateneo può stipulare convenzioni con i Consigli degli ordini o Collegi delle professioni di cui all’art. 1. I regolamenti didattici dei corsi di studio e le convenzioni di cui al comma 5 indicano espressamente l’area o le aree professionali nell’ambito delle quali sono svolte le attività formative. In caso di convenzioni stipulate con più Consigli degli ordini o Collegi professionali, lo studente può indicare al momento dell’immatricolazione la professione o le professioni alle quali intende abilitarsi. La scelta è da intendersi definitiva al termine del primo anno di corso.
7. Le attività di TPV sono svolte in una sola delle quattro aree professionali previste dal decreto di cui al comma 3 (area agraria; area zootecnica; area alimentare; area forestale). Tali attività sono finalizzate anche all’acquisizione di abilità, conoscenze e competenze utili a facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro libero-professionale correlato alla specifica area professionale.
8. Ai fini della valutazione del tirocinante e dell’acquisizione dei CFU di TPV, il tutor accademico, previa acquisizione dell’elenco delle presenze e delle valutazioni del tutor esterno sulle competenze acquisite, compila un libretto con il quale rilascia una formale attestazione dello svolgimento delle attività ed esprime il giudizio sulle attività svolte dal tirocinante. Il libretto di tirocinio contiene l’elenco delle presenze e delle abilità, conoscenze e competenze acquisite dallo studente, valutate positivamente dai tutor e certificate dall’università, necessarie per l’accesso alla prova pratica valutativa di cui all’art. 3 (di seguito, PPV).
Art. 3
Prova Pratica Valutativa e prova finale
1. L’esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante di cui all’art. 1 comprende lo svolgimento di una PPV che precede la prova finale indicata nella lettera g) degli obiettivi formativi qualificanti della classe L-P02 come modificata dal presente decreto.
2. La PPV ha lo scopo di verificare le conoscenze, competenze e abilità di cui all’art. 2, comma 3, acquisite durante il periodo di TPV, nonchè le conoscenze, competenze, abilità e autonomia operativa necessarie all’esercizio della professione o delle professioni correlate al singolo corso di studio e verte su argomenti coerenti con le attività professionali e con le specificità del corso di studi.
3. La PPV è volta a valutare il grado di preparazione del candidato all’esercizio della/e professione/i e consiste nella risoluzione di uno o più problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il TPV.
4. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è composta, per la metà, da docenti universitari, uno dei quali con funzione di presidente, designati dal Consiglio del corso di studio, e, per l’altra metà, da professionisti laureati, designati dalle rappresentanze professionali competenti. Per i corsi ai quali sono correlate le tre professioni di cui all’art. 1 la commissione giudicatrice è costituita da sei membri e la parte ordinistica è composta da un componente per ciascuna professione. Per i corsi ai quali sono correlate due professioni la commissione giudicatrice è costituita da quattro membri e la parte ordinistica è composta da un componente per ciascuna professione. Per i corsi ai quali è correlata un’unica professione la commissione giudicatrice è composta da quattro membri. Per i primi tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i componenti nominati dalle rappresentanze professionali possono essere individuati anche tra soggetti di comprovato esercizio per almeno dieci anni nella relativa professione.
5. Un membro iscritto all’Albo delle professioni alle quali lo studente si abilita, designato con le medesime modalità di cui al comma 4, è invitato a partecipare alla sessione di laurea fermo restando il rispetto dei principi di cui agli articoli 42 e 43 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
6. Lo studente supera la PPV con il conseguimento di un giudizio di idoneità, che non concorre a determinare il voto di laurea, e accede alla discussione della tesi di laurea.
7. In caso di scelta da parte dello studente di più professioni tra quelle indicate nell’art. 1, per le quali l’Ateneo ha stipulato le convenzioni di cui all’art. 2, comma 6, del presente decreto, l’accesso alla prova finale avviene esclusivamente per la professione o per le professioni per le quali ottiene il giudizio di idoneità della PPV. Per il conseguimento dell’abilitazione alla professione o alle professioni per le quali lo studente non ha ottenuto il predetto giudizio di idoneità si applica quanto previsto dal successivo comma 8.
8. Ai fini dell’abilitazione all’altra o alle altre professioni relative alla classe L-P02, il laureato abilitato può iscriversi alla stessa o ad altra università sede del corso al quale risulta correlata tale professione, chiedendo il riconoscimento dei CFU delle attività formative e/o di laboratorio già acquisiti e svolgere le attività di TPV relative all’altra o alle altre professioni. In caso di riconoscimento parziale dei CFU già acquisiti, lo studente, unitamente alle attività di TPV, svolge all’interno del corso le ulteriori attività formative. Acquisiti i CFU necessari, lo studente accede all’esame finale abilitante.
9. Gli studenti che si abilitano all’esercizio della professione di perito industriale laureato con il superamento dell’esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe L-P02 possono iscriversi alla sezione dell’albo professionale «Sezione tecnologie alimentari».
Art. 4
Adeguamento della disciplina della classe L-P02
1. All’art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2020, n. 227, è soppresso il seguente periodo: «almeno 12 CFU devono essere riservati alle attività di base, almeno 24 CFU alle attività caratterizzanti e».
2. Gli obiettivi formativi qualificanti L-P02 professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali di cui alle tabelle allegate al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, sono integrati come segue:
a) prima della lettera a) Obiettivi culturali della classe è aggiunto il seguente periodo: «Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l’esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe L-P02 abilita all’esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di agrotecnico laureato e/o di perito agrario laureato e/o di perito industriale laureato iscritto nella “sezione tecnologie alimentari”. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione, che precede la prova finale»;
b) la lettera g) Caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe degli obiettivi formativi qualificanti della classe, è sostituita come segue: «La prova finale, che comprende la predisposizione e l’esposizione di un breve elaborato scritto, è intesa a verificare la maturità del candidato in relazione alla capacità di identificare e affrontare aspetti concreti in ambiti di interesse della classe, applicando le conoscenze e le abilità acquisite durante il corso di studi».
Art. 5
Adeguamento dei regolamenti didattici di Ateneo e passaggio ai nuovi percorsi formativi
1. L’adeguamento da parte delle università dei regolamenti didattici di ateneo ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 6, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163, si applica a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, previa positiva valutazione dell’accreditamento dei medesimi corsi di studio.
2. Coloro che a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali risultano iscritti ai corsi di laurea professionalizzanti in Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali del previgente ordinamento didattico non abilitante possono optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante afferente alla classe di laurea professionalizzante L-P02 come modificata dal presente decreto. Le attività di tirocinio professionale eventualmente già svolte possono essere riconosciute dalle università, d’intesa con i Consigli degli ordini o Collegi competenti, su richiesta dello studente, ai fini del completamento del TPV di cui all’art. 2.
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