MINISTERO dell’ UNIVERSITÀ e della RICERCA – Decreto ministeriale del 24 maggio 2023

Modifica del decreto 16 agosto 2019, concernente l’adozione dello schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera e i criteri di ripartizione del cofinanziamento delle università statali

Art. 1

Modifiche al decreto interministeriale 16 agosto 2019, n. 765

1. L’art. 1 del decreto interministeriale 16 agosto 2019, n. 765, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione). – 1. Per le finalità, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nei limiti dell’incremento di euro 8.705.000 disposto a decorrere dall’anno 2017 dall’articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, è destinato a cofinanziare la ricostruzione di carriera, effettuata dagli Atenei statali, in favore degli ex lettori di madrelingua straniera ancorchè cessati dal servizio, secondo le prescrizioni dell’articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dall’articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Si intende per ex lettore di madrelingua straniera il soggetto che riveste o ha rivestito la qualifica di lettore di madrelingua straniera assunto ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prima della sua assunzione come collaboratore esperto linguistico.

2. Sono ammesse al cofinanziamento le Università statali che:

a) dall’adozione del decreto ministeriale 16 agosto 2019, n. 765, e prima dell’entrata in vigore della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, hanno sottoscritto un contratto integrativo di sede secondo lo schema-tipo allegato, con il quale sia stata prevista l’applicazione nei confronti degli ex lettori di madrelingua straniera, in servizio al momento della sottoscrizione, di un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito e proporzionale all’impegno orario assolto, tenendo conto che l’impegno pieno corrisponde a 500 ore, con riconoscimento, previa verifica dell’attività svolta, degli scatti biennali almeno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad esclusione del periodo di blocco degli scatti disposto con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli;

b) hanno o hanno avuto alle proprie dipendenze ex lettori di madrelingua straniera per i quali non è stata operata la ricostruzione di carriera con conseguente corresponsione delle differenze economiche ad essa connesse secondo un parametro retributivo pari a quello stabilito dal decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dalla successiva legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Sono esclusi dal cofinanziamento i rapporti già regolati da sentenze definitive passate in giudicato; da accordi transattivi stipulati successivamente all’entrata in vigore decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63; nonchè da contratti integrativi che riconoscono trattamenti economici conformi o di maggior favore rispetto al parametro retributivo stabilito dal decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dalla successiva legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, lettera a).».

Art. 2

Termini di presentazione della domanda

1. Ciascuna Università statale ha l’obbligo di presentare la domanda per l’ammissione al cofinanziamento per la prima volta, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, esclusivamente mediante la piattaforma informatizzata messa a disposizione dal Ministero. Ogni domanda o comunicazione effettuata con modalità differenti è inammissibile.

2. L’Università statale che non ha i presupposti di cui all’articolo 1, comma 2, per richiedere il cofinanziamento è tenuta, per una sola volta, nei termini di cui al comma 1, a dichiarare espressamente la causa per la quale non accede al cofinanziamento tra una delle seguenti:

a) non avere mai avuto alle proprie dipendenze lettori di madrelingua straniera assunti a norma dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) avere già integralmente provveduto ad effettuare la ricostruzione di carriera in conformità a quanto stabilito dal decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dalla successiva legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) avere già integralmente provveduto ad effettuare la ricostruzione di carriera in esecuzione di sentenze definitive passate in giudicato, di accordi transattivi stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, o di contratti integrativi che riconoscono trattamenti economici conformi o di maggior favore rispetto al parametro retributivo stabilito dal decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dalla successiva legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 1 del presente decreto.

3. L’Università statale che abbia presentato la domanda ai sensi del comma 1, a partire dall’anno 2024, ha la facoltà di presentare domanda per partecipare al riparto di ulteriori risorse disponibili, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, esclusivamente attraverso la piattaforma informatizzata messa a disposizione dal Ministero. Ogni domanda o comunicazione effettuata con modalità differenti è inammissibile.

Art. 3

Contenuto della domanda di cofinanziamento

1. La domanda di ammissione al cofinanziamento di cui all’articolo 2 comma 1, a pena di inammissibilità, deve contenere:

a) l’elenco dei soggetti aventi diritto di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), ovvero lettera b), del presente decreto, con l’indicazione delle generalità, della data di prima assunzione ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della data di assunzione come collaboratore esperto linguistico e della data di eventuale cessazione dal servizio, l’indicazione del periodo di lavoro effettivamente svolto;

b) per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), ancorchè successivamente cessati dal servizio, la data di sottoscrizione del contratto integrativo di sede concluso secondo lo schema-tipo e per ciascun interessato, distintamente, la quantificazione dell’importo ritenuto dovuto a titolo di arretrati, determinato quale differenza tra il trattamento economico commisurato ai sensi del contratto integrativo di sede concluso secondo lo schema-tipo e il trattamento economico effettivamente applicato, maturato sino al 31 dicembre 2022 o alla data di cessazione del rapporto se anteriore, distinto per ciascun anno, unitamente al computo degli interessi legali conteggiati sino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. La quantificazione non deve tenere conto delle somme per le quali sia prescritto il relativo diritto;

c) per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), ancorchè cessati dal servizio, per ciascun interessato, distintamente, la quantificazione dell’importo ritenuto dovuto a titolo di arretrati, determinato quale differenza tra il trattamento economico commisurato ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dall’articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e il trattamento economico effettivamente applicato, maturato sino al 31 dicembre 2022 o alla data di cessazione del rapporto se anteriore, distinto per ciascun anno, unitamente al computo degli interessi legali conteggiati sino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. La quantificazione non deve tenere conto delle somme per le quali sia prescritto il relativo diritto.

2. La domanda di ammissione al cofinanziamento di cui all’articolo 2 comma 3, a pena di inammissibilità, deve contenere:

a) l’elenco di cui al comma 1, lettera a), aggiornato con l’indicazione dei soggetti cessati dal servizio sino al 31 ottobre dell’anno antecedente a quello di presentazione della domanda;

b) per ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), a partire dall’anno 2023, la quantificazione dell’incremento annuo del trattamento economico posto a carico dell’Ateneo, determinato quale differenza tra il trattamento economico corrisposto ai sensi del contratto integrativo di sede concluso secondo lo schema-tipo e il trattamento retributivo effettivamente applicato prima dell’efficacia del predetto contratto integrativo;

c) per ciascun dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), a partire dall’anno 2023, la quantificazione dell’incremento annuo del trattamento economico a carico dell’Ateneo, determinato quale differenza tra il trattamento economico commisurato ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, come interpretato dall’articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e il trattamento economico precedentemente applicato.

3. La domanda è sottoscritta dal rettore e dal direttore generale che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assumono la responsabilità della veridicità, completezza e correttezza dei dati, delle dichiarazioni e delle istanze in essa contenuti.

4. La domanda deve contenere, a pena di esclusione, il consenso al trattamento dei dati e delle informazioni in essa indicati ai fini della corretta gestione della procedura di cofinanziamento e delle attività connesse, secondo quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

5. La domanda presentata ai sensi dell’articolo 2, comma 3, contiene, a pena di inammissibilità, la prova dell’integrale impiego da parte dell’Ateneo delle risorse già ricevute ai sensi dell’articolo 6 del presente decreto, da documentarsi mediante le attestazioni di pagamento in favore dei soggetti aventi diritto.

6. Il Ministero si riserva la facoltà di verificare la correttezza di quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con conseguente ripetizione delle somme erogate mediante corrispondente decurtazione della quota di spettanza del Fondo di finanziamento ordinario per l’anno successivo a quello dell’accertamento delle riscontrate incongruenze.

Art. 4

Rettifiche

1. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui all’articolo 2 comma 1, il Ministero segnala agli Atenei interessati le criticità eventualmente rilevate e, in particolare, i nominativi che risultino presenti più volte negli elenchi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), ovvero lettera b), affinchè le Università, previo approfondimento, procedano, quando risulti necessario, a rettificare la quantificazione dell’importo degli arretrati già inserita in domanda, tenendo conto dell’anzianità di servizio maturata presso la diversa sede.

2. Quando il nominativo di cui al comma 1 è presente anche nell’elenco di uno degli Atenei che, prima dell’entrata in vigore della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, hanno sottoscritto un contratto integrativo di sede secondo lo schema-tipo allegato, quest’ultimo, in conformità alle clausole negoziali, provvede integralmente e in via esclusiva, a quantificare gli importi dovuti all’ex lettore di madrelingua straniera sino dalla data di prima assunzione ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con corrispondente rettifica della domanda di cofinanziamento da parte degli Atenei, sollevati dagli oneri economici della ricostruzione.

3. Le rettifiche alla domanda di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate dagli Atenei entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla data di segnalazione, a pena di esclusione integrale della domanda di cofinanziamento presentata dall’Ateneo inadempiente.

Art. 5

Criteri di ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all’articolo 1, iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca nel conto residui e nella competenza dell’esercizio 2023, sono destinate a soddisfare le domande di cui all’articolo 2, comma 1, e sono ripartite tra gli Atenei in proporzione al numero di lettori di cui all’elenco dell’articolo 3, comma 1, lettera a), come rettificato ai sensi dell’articolo 4, ponderato con il tempo di servizio prestato sino al 31 dicembre 2022.

2. Le risorse iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca in conto competenza a partire dall’anno 2024 sono destinate prioritariamente agli Atenei che abbiano ricevuto un cofinanziamento inferiore rispetto agli importi quantificati nella domanda di cui all’articolo 2, comma 1 e sono ripartite in proporzione al numero dei lettori di cui all’elenco dell’articolo 3, comma 1, lettera a), ponderato con il tempo di servizio prestato sino al 31 dicembre 2022. Le risorse restanti sono destinate a cofinanziare l’incremento annuo del trattamento economico di cui all’articolo 3, comma 2, lettere b) e c), dichiarato da ciascun Ateneo e sono ripartite in proporzione al numero dei lettori in servizio, come risultante dall’elenco aggiornato di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), ponderato con il tempo di servizio prestato nell’anno.

3. Nella ripartizione si tiene conto di una maggiorazione pari al 20% dell’importo cofinanziato in favore delle Università che dall’adozione del decreto ministeriale 16 agosto 2019, n. 765, e prima dell’entrata in vigore della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, hanno sottoscritto il contratto integrativo di sede secondo lo schema-tipo allegato.

4. La ripartizione avviene nel limite massimo della quantificazione operata da ciascun Ateneo e delle risorse disponibili.

Art. 6

Concessione del cofinanziamento

1. Il cofinanziamento, previa verifica dell’ammissibilità della domanda, è concesso mediante decreto del direttore generale della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore o suo delegato.

2. Entro sessanta giorni dall’erogazione del cofinanziamento, l’Università procede al pagamento nei confronti dei soggetti aventi diritto, fatto salvo il differimento del predetto termine per il tempo occorrente a consentire l’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 8 del contratto integrativo di sede secondo lo schema-tipo allegato e in ogni caso per un tempo non superiore a novanta giorni.

3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento nei confronti dei soggetti aventi diritto, l’Università ha l’obbligo di rendicontare, mediante apposita relazione da trasmettere attraverso la piattaforma informatizzata messa a disposizione dal Ministero, i modi e i tempi di impiego delle risorse cofinanziate nel rispetto delle disposizioni del presente decreto nonchè l’elenco dei nominativi dei soggetti beneficiari del versamento e dell’importo a ciascuno di essi corrisposto. Ogni domanda o comunicazione effettuata con modalità differenti è inammissibile.

4. Entro trenta giorni dal pagamento effettuato nei confronti dei soggetti aventi diritto di cui all’elenco dell’articolo 1, comma 2, lettera a), l’Università trasmette attraverso la piattaforma informatizzata messa a disposizione dal Ministero, la rinuncia individuale di cui all’articolo 8 del contratto integrativo di sede secondo lo schema-tipo allegato. Ogni domanda o comunicazione effettuata con modalità differenti è inammissibile.

5. Il mancato impiego delle somme cofinanziate entro il termine di cui al comma 2, o la mancata rendicontazione dei pagamenti effettuati entro il termine di cui al comma 3, o la mancata trasmissione della rinuncia individuale di cui all’articolo 8 del contratto integrativo di sede secondo lo schema-tipo allegato, comportano la decadenza dal cofinanziamento in misura proporzionale agli importi non impiegati o non rendicontati o corrisposti al soggetto per cui non si è acquisita la rinuncia con obbligo di restituzione degli stessi e dalla possibilità di riproporre la domanda nei termini di cui all’articolo 2, fermi gli obblighi retributivi e previdenziali incombenti sull’Università nella sua qualità di esclusivo datore di lavoro.

6. In deroga alle previsioni di cui al comma 5, qualora l’Ateneo dimostri, in occasione della rendicontazione prevista al comma 3, di essersi diligentemente attivato per effettuare il pagamento nei termini di cui al comma 2 e che il mancato di impiego di risorse nei termini previsti sia stato causato da fatto non imputabile all’Ateneo, le corrispondenti decadenze di cui al comma precedente non si applicano. il Ministero, previa valutazione delle documentate motivazioni addotte dall’Ateneo, assegna un nuovo termine per provvedere non superiore a un anno. Decorso inutilmente tale termine, l’Ateneo decade dal cofinanziamento in misura proporzionale agli importi non impiegati e con obbligo di restituzione degli stessi, fermi gli obblighi retributivi e previdenziali incombenti sull’Università nella sua qualità di esclusivo datore di lavoro.

Art. 7

Censimento degli ex lettori di madrelingua straniera

1. Al fine di agevolare lo svolgimento della procedura di cofinanziamento e assicurare l’effettività dei risultati da essa perseguiti, ciascun ex lettore di madrelingua straniera può registrarsi sulla piattaforma informatizzata a tal fine predisposta e fornire una dichiarazione recante le seguenti informazioni:

a) generalità anagrafiche, con particolare riferimento allo status di cittadino dell’UE;

b) Università presso cui è stato prestato servizio e periodo di lavoro effettivamente svolto presso ciascuno degli atenei di servizio;

c) data di prima assunzione ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

d) data di assunzione come collaboratore esperto linguistico;

e) data di eventuale cessazione dal servizio;

f) contenziosi eventualmente instaurati nei confronti delle Università di cui alla lettera b) aventi ad oggetto la ricostruzione di carriera.

2. La dichiarazione deve contenere il consenso al trattamento dei dati personali e delle informazioni inserite secondo quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assume la responsabilità della veridicità dei dati e delle informazioni in essa contenute e deve essere corredata da copia del documento d’identità in corso di validità.

4. La dichiarazione priva dei requisiti prescritti ai commi 3 e 4 si considera non pervenuta.

5. La dichiarazione di cui al comma 1 ha finalità meramente informativa, non costituisce domanda di ricostruzione di carriera e non attribuisce diritti al soggetto dichiarante.

6. La piattaforma di cui al comma 1 è attivata entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e resta attiva per i successivi venti giorni.

7. Allo scopo di garantire la massima adesione, ciascun Ateneo statale pubblica sul proprio sito istituzionale il presente decreto, dando evidenza del termine di cui al comma 6.

Art. 8

Regime sanzionatorio

1. Ciascuno Ateneo statale partecipa alla procedura secondo le modalità indicate nel presente decreto.

2. La mancata partecipazione alla procedura determina, ai sensi dell’art. 38 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 43, per l’anno 2024 l’assegnazione della quota spettante del Fondo di finanziamento ordinario, diminuita di un importo pari all’1 per cento di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata al singolo Ateneo con decreto del Ministro dell’università e della ricerca 24 giugno 2022, prot. n. 581 (FFO 2022).