MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 13 marzo 2023
Attuazione dell’art. 4-bis, commi 2-bis e 2-bis.1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, recante i criteri e i limiti massimi degli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle camere di commercio, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente (G.U. 28 aprile 2023, n. 99)
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto determina i criteri e i limiti massimi degli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle Camere di commercio ai sensi dell’art. 4-bis, commi 2-bis e 2-bis. 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in coerenza con i principi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.
Art. 2
Classificazione delle Camere di commercio
1. I compensi di cui all’art. 1 sono determinati sulla base dell’applicazione di un criterio di gradualità che tiene conto delle dimensioni economico-patrimoniali delle Camere di commercio, della complessità gestionale delle stesse, del ruolo e del numero di componenti degli organi. A tal fine, le Camere di commercio sono classificate in cinque classi dimensionali, come individuate dall’Allegato Tabella A di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.
2. L’attribuzione della classe dimensionale viene effettuata sulla base dei seguenti quattro indicatori economici: valore della produzione, patrimonio netto, attivo e spesa sostenuta per il personale, ciascuno determinato con riferimento alla media aritmetica degli importi rilevati negli ultimi tre bilanci approvati.
3. A ciascun indice ottenuto ai sensi del comma 2 viene attribuito il corrispondente coefficiente dimensionale indicato nell’Allegato Tabella B di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143. La somma dei coefficienti attribuiti a ciascun indice determina l’appartenenza della Camera alla rispettiva classe dimensionale. Alle Camere di commercio risultanti dall’accorpamento di cinque o più enti camerali viene attribuita la III Classe dimensionale economico-patrimoniale di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.
4. Al fine di determinare il trattamento economico spettante agli amministratori, ciascuna Camera di commercio, all’atto dell’avvio di ciascun mandato degli organi e per la sua intera durata, determina la classe dimensionale di appartenenza sulla base degli indici economici dimensionali di cui al precedente comma e ne dà comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy.
5. Con provvedimento del direttore generale della Direzione competente in materia, il Ministero delle imprese e del made in Italy approva la classe di cui al precedente comma 4, ovvero ne chiede motivatamente la revisione.
Art. 3
Compenso del Presidente della Camera di commercio, del Vicepresidente vicario, dei componenti di giunta e dei commissari straordinari
1. Nel rispetto della copertura di cui all’art. 1, comma 25-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le singole Camere di commercio definiscono con deliberazione del Consiglio la spesa complessiva per gli emolumenti dei propri organi di amministrazione in base alla classe dimensionale economico-patrimoniale di appartenenza di cui all’art. 2, nelle seguenti misure:
a) fino a 125.000,00 euro per le Camere di commercio rientranti nella II classe dimensionale economico-patrimoniale e con un numero di imprese e unità locali inferiore a 80.000;
b) fino a 165.000,00 euro per le Camere di commercio rientranti nella II classe dimensionale economico-patrimoniale e con un numero di imprese e unità locali superiore a 80.000;
c) fino a 280.000,00 euro per le Camere di commercio rientranti nella III classe dimensionale economico-patrimoniale;
d) fino a 360.000,00 euro per le Camere di commercio rientranti nella IV classe dimensionale economico-patrimoniale.
2. Con la deliberazione di cui al comma precedente sono altresì determinati:
a) il compenso spettante al Presidente, in base alla classe dimensionale economico-patrimoniale di appartenenza di cui al comma 1, nelle seguenti misure:
per le Camere di commercio rientranti nella II Classe dimensionale, l’importo annuo del compenso del Presidente è compreso tra 40.000,00 e 62.000,00 euro;
per le Camere di commercio rientranti nella III Classe dimensionale l’importo del compenso annuo del Presidente è compreso tra 80.000,00 e 124.000,00 euro;
per le Camere di commercio rientranti nella IV Classe dimensionale l’importo annuo del compenso del Presidente è compreso tra 110.000,00 e 159.500,00 euro;
b) il compenso spettante al Vicepresidente vicario, nella misura massima fino al 30% del compenso del Presidente;
c) il compenso spettante ai componenti di Giunta, nella misura massima fino al 20% del compenso del Presidente;
d) le indennità spettanti ai Consiglieri, nella misura massima di 1.500,00 euro annui per ciascun Consigliere nelle Camere di commercio di cui al comma 1, lettere a) e b), e nella misura massima di 1.800,00 euro annui per ciascun Consigliere nelle Camere di commercio di cui al comma 1, lettere c) e d). Le indennità ai Consiglieri sono commisurate alla effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio.
3. In considerazione del riordino della disciplina delle Camere di commercio e degli accorpamenti disposti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, di attuazione della delega di cui all’art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e della particolare complessità territoriale, la spesa massima complessiva di cui al comma 1, lettere a) e b), rientranti nella II Classe dimensionale economico-patrimoniale, può essere aumentata fino al 5% per le Camere di commercio risultanti dall’accorpamento di due enti camerali e fino al 10% per le Camere di commercio risultanti dall’accorpamento di tre o quattro enti camerali.
4. In nessun caso i compensi e le indennità spettanti ai Presidenti, ai Vicepresidenti, ai componenti di Giunta e di Consiglio sono cumulabili tra loro.
5. Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, fermo restando quanto previsto dall’art. 4-bis, comma 2-bis. 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dispone la proroga del divieto dei compensi degli organi delle camere di commercio in corso di accorpamento fino al 1° gennaio dell’anno successivo al completamento dell’accorpamento stesso, ai Commissari di cui all’art. 5, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, spettano i medesimi compensi previsti al comma 2 per il Presidente.
6. Il provvedimento di determinazione della spesa complessiva di cui al comma 1 e degli emolumenti di cui al comma 2, adottato nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio individuando le occorrenti disponibilità finanziarie, è trasmesso al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell’economia e delle finanze, allegando alla comunicazione il positivo parere dell’organo di controllo in ordine al rispetto delle disposizioni del presente decreto e alla copertura finanziaria della relativa spesa.
Art. 4
Decorrenza dei compensi del Presidente della Camera di commercio, del Vicepresidente vicario, dei componenti di giunta e di Consiglio e dei commissari
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 25-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i compensi spettano:
a) a decorrere dal 1 ° marzo 2022 agli organi delle Camere di commercio che si sono accorpate entro tale data o che non sono tenute ad accorparsi;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2023 agli organi delle Camere di commercio che concludono i procedimenti di accorpamento successivamente al 1° marzo 2022 ed entro il 31 dicembre 2022;
c) a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo al completamento dell’accorpamento per le restanti Camere di commercio.
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
1. Ferma restando la decorrenza stabilita all’art. 4, ciascuna Camera di commercio stabilisce i compensi di cui all’art. 3 all’avvio e per l’intera durata del mandato degli organi camerali.
2. Ai fini dell’individuazione della classe dimensionale di appartenenza di cui all’art. 2, le Camere di commercio costituite a seguito del perfezionamento di una procedura di accorpamento fanno riferimento, in assenza di un bilancio approvato, alla somma algebrica dei valori degli indici di cui all’art. 2, comma 2, desumibili dal bilancio di ciascuno degli enti camerali di provenienza.
3. In sede di prima applicazione del presente decreto e con riferimento agli organi aventi un mandato già in corso alla data della sua entrata in vigore, fatta comunque salva la decorrenza di cui all’art. 4, a ciascuna Camera di commercio è attribuita la classe dimensionale indicata nella Tabella 1 dell’allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Alla scadenza o cessazione del mandato, nelle more della nuova definizione della classe dell’ente e del perfezionamento del relativo iter di approvazione, di cui all’art. 2, commi 4 e 5, i compensi agli organi di cui all’art. 3 sono corrisposti in via transitoria e salvo conguaglio nella misura prevista per l’organo scaduto per compiuto mandato o sostituito nel corso dello stesso, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.
5. I provvedimenti di determinazione dei compensi delle Camere di commercio devono dare atto del parere dell’organo di controllo in ordine al rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e alla copertura finanziaria della relativa spesa.
6. Per le Camere di commercio della Regione Sicilia, ai sensi dell’art. 5 della legge della Regione Siciliana 4 aprile 1995, n. 29, come modificato dall’art. 2 della legge della Regione Siciliana 2 marzo 2010, n. 4, l’Assessorato regionale delle attività produttive della Regione Siciliana, che esercita la vigilanza sul sistema camerale negli ambiti relativi ai bilanci, all’attività amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi, attribuirà e comunicherà al Ministero delle imprese e del made in Italy la classe dimensionale economico-patrimoniale di appartenenza alle relative Camere di commercio. Le Camere di commercio di Trento e Bolzano, alle quali si applica l’art. 15 del decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2007, n. 9/L, recante l’approvazione del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano della Regione Trentino-Alto Adige, non sono soggette alla disciplina del presente decreto.
7. Il presente decreto è adottato nei limiti delle risorse disponibili per le Camere di commercio in base alla legislazione vigente.
8. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto sono posti interamente a carico dei bilanci degli enti del sistema camerale interessati.
Allegato
Tabella 1
CLASSI DIMENSIONALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO
Aosta | II |
Basilicata | II |
Catanzaro-Crotone-Vibo | II |
Maremma e Tirreno | II |
Molise | II |
Nuoro | II |
Reggio Calabria | II |
Rieti-Viterbo | II |
Sassari | II |
Sondrio | II |
Venezia Giulia | II |
Alessandria-Asti | II |
Arezzo-Siena | II |
Bergamo | II |
Cagliari-Oristano | II |
Caserta | II |
Chieti-Pescara | II |
Como-Lecco | II |
Cosenza | II |
Cuneo | II |
Foggia | II |
Frosinone-Latina | II |
Genova | II |
Gran Sasso d’Italia | II |
Irpinia-Sannio | II |
Lecce | II |
Modena | II |
Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte | II |
Pistoia-Prato | II |
Riviere Di Liguria | II |
Romagna | II |
Salerno | II |
Toscana Nord-Ovest | II |
Treviso-Belluno | II |
Umbria | II |
Varese | II |
Vicenza | II |
Bari | III |
Bologna | III |
Brescia | III |
Firenze | III |
Marche | III |
Napoli | III |
Padova | III |
Pordenone-Udine | III |
Torino | III |
Venezia Rovigo | III |
Verona | III |
Milano Monza Brianza Lodi | IV |
Roma | IV |
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