MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 16 febbraio 2023
Contributi in favore dei Comuni per progetti di efficientamento energetico – Esecuzione dei controlli
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “MIMIT”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
b) “DGIAI”: la Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
c) “MIT”: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) “Provveditorati OO. PP.” i provveditorati interregionali alle opere pubbliche del MIT;
e) “DL Crescita”: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
f) “Comune” o, congiuntamente, “Comuni”: ciascuna delle amministrazioni comunali assegnatarie del contributo;
g) “Divisione II”: Divisione II – Monitoraggio e controllo degli interventi, servizi informatici, della DGIAI;
h) “Divisione VIII”: Divisione VIII – Interventi per lo sviluppo locale, della DGIAI.
Articolo 2
(Finalità)
1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione del comma 13 dell’articolo 30 del DL Crescita, in merito ai controlli a campione sulle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni.
Articolo 3
(Ambito di intervento)
1. Il presente provvedimento stabilisce le modalità di svolgimento dei controlli a campione sulle opere realizzate di cui al comma 13 dell’articolo 30 del DL Crescita e ss.mm.ii..
2. I controlli di cui al comma 1 sono disposti ed effettuati dal MIMIT in collaborazione con il MIT.
3. I controlli sono effettuati, nel rispetto dei limiti e degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, ai sensi dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, sugli interventi di cui ai commi 1 e 14-bis dell’articolo 30, del DL Crescita.
4. I controlli di cui al comma 1, sono effettuati secondo le seguenti modalità:
a) verifiche documentali;
b) verifiche in loco.
5. I controlli di cui al comma 1 sono volti alla verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi previste dal DL Crescita per beneficiare dei contributi.
Articolo 4
(Verifiche documentali e in loco)
1. I controlli sono svolti dalla DGIAI e dal MIT tramite i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
L’attività è coordinata dalla Divisione II della DGIAI, che si avvale della collaborazione di personale della stessa Direzione generale e della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, oltre a quello dei provveditorati alle opere pubbliche del MIT.
Il personale coinvolto nell’attività sarà opportunamente formato.
2. La Divisione VIII acquisisce dai comuni la documentazione utile per l’esecuzione dei controlli e la trasferisce al personale incaricato di effettuare i controlli.
3. Le verifiche documentali e in loco sono effettuate attraverso il controllo su:
a) atti/relazioni relativi alle procedure di selezione degli operatori economici ai quali è stata affidata l’esecuzione delle opere pubbliche;
b) documentazione relativa agli atti di aggiudicazione e consegna dei lavori;
c) documentazione giustificativa di spesa e documentazione attestante l’avvenuto pagamento e la registrazione nella contabilità dell’Ente;
d) certificati di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione rilasciati sulla base della normativa di riferimento;
e) atti di approvazione della contabilità finale lavori e del prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta.
I controlli hanno ad oggetto la verifica della rispondenza:
– delle informazioni contenute negli atti amministrativi, assunti dagli Enti titolari degli interventi in relazione alle opere realizzate, con i dati inseriti nei sistemi di monitoraggio;
– della tipologia delle opere realizzate ai contenuti dell’articolo 30 del DL Crescita;
– della conformità della documentazione fornita dalle amministrazioni titolari degli interventi alla normativa di riferimento.
La verifica in loco è finalizzata, altresì, ad accertare, tramite sopralluogo, l’effettiva realizzazione delle opere.
4. Le opere realizzate, per le quali sia intervenuto il pagamento a saldo del finanziamento, sono sottoposte a verifica tramite l’estrazione di un campione rappresentativo del 3 per cento, individuato sulla base dei dati messi a disposizione dalla Divisione VIII alla Divisione II. La metodologia di campionamento è indicata nel verbale di estrazione del campione elaborato dal Dirigente della Divisione II della DGIAI, con atto riservato ed approvato con successivo decreto direttoriale, sottratto al diritto d’accesso fino al completamento del relativo programma dei controlli.
Il campione estratto di cui sopra è sottoposto, per una percentuale non inferiore al 2 per cento del totale soggetto a campionamento, alle verifiche documentali e per una percentuale non inferiore all’1 per cento alle verifiche in loco.
Le iniziative da sottoporre a verifica in loco sono estratte unicamente tra quelle di cui al comma 1 dell’art. 30 del DL Crescita.
5. L’esito dei controlli è acquisito dalla Divisione II e trasmessi alla Divisione VIII, che provvede ad assumere le relative determinazioni, dandone comunicazione alla Divisione II.
6. Qualora l’esito dei controlli presenti un tasso di criticità significativo, le competenti Divisioni della DGIAI estendono le citate verifiche ad un ulteriore campione, individuato con le medesime metodologie di campionamento.
7. Qualora il MIMIT disponga di ulteriori elementi informativi circostanziati, in ordine a presunte irregolarità relative alle opere finanziate dall’articolo 30 del DL Crescita, effettua le attività di verifica prescindendo dalle metodologie di campionamento, sulla base dei sopra citati elementi.
8. La Divisione VIII della DGIAI è competente dell’adozione degli atti e dei provvedimenti anche di revoca, eventualmente conseguenti allo svolgimento dei controlli.
Articolo 5
(Revoche)
1. Ai sensi dell’articolo 30 del DL Crescita sono stabiliti i motivi di revoca totale o parziale del contributo assegnato ai Comuni nei casi in cui:
a) l’opera realizzata ha già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
b) l’opera realizzata non è aggiuntiva rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019 in relazione al contributo di cui all’articolo 30, comma 1, del DL Crescita;
c) l’opera realizzata non è aggiuntiva rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2020 in relazione al contributo di cui all’articolo 30, comma 14-bis, del DL Crescita;
d) l’opera realizzata non è stata avviata entro il 31 ottobre 2020 per gli interventi di cui all’articolo 30, comma 1, del DL Crescita;
e) l’opera realizzata non è stata avviata entro il 15 novembre 2020 per gli interventi di cui all’articolo 30, comma 14-bis, del DL Crescita;
f) l’opera realizzata risulta un intervento di ordinaria manutenzione, di mera fornitura e di progettazione;
g) siano riscontrate gravi violazioni della normativa di riferimento;
h) manchi idonea documentazione amministrativa e/o attestante la regolarità delle opere realizzate.
Articolo 6
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri relativi alle attività derivanti dal presente decreto si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 14 dell’articolo 30 del DL Crescita.
Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy.
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