MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Nota n. 221466 del 5 luglio 2023
Artt. 2519, 2543 e 2477 cod. civ. – Organo di controllo interno e revisore nelle società cooperative
Facendo seguito alle note prot. n. 140439 dell’11 aprile 2023 e n. 168983 dell’11 maggio 2023, il Direttore Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società, preso atto del contributo fornito dalle Associazioni Nazionali e dei vari orientamenti assunti nel tempo dai diversi soggetti portatori di interesse, ha ritenuto di diffondere una definitiva indicazione sulla disciplina applicabile alla materia in oggetto, che di seguito si riporta.
Come è noto, per le società cooperative, la nomina dell’organo di controllo o del revisore è legata al combinato disposto degli articoli del codice civile: il 2519, il 2543 ed il 2477.
In primis, occorre rammentare che, in esecuzione del combinato disposto degli artt. 2519 e 2477 del c.c., la società cooperativa la cui compagine sociale è composta da un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero il cui attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro, ed abbia previsto nell’atto costitutivo di adottare la normativa di riferimento delle srl, qualora non ricorrano le fattispecie previste dall’art. 2477 c.c., non ha alcun obbligo di nominare l’organo di controllo interno né il revisore.
Per gli altri casi, al fine di definire le singole fattispecie, è necessario operare a monte una distinzione tra le cooperative che, per quanto non specificatamente disposto nel codice civile o nella normativa speciale, adottano il regime di riferimento delle spa da quelle che operano invece secondo la disciplina delle srl (ex art. 2519 c.c.).
Se la cooperativa adotta le norme SPA, per esplicita previsione nell’atto costitutivo/statuto del sistema spa o in ragione della mancata indicazione del regime di riferimento srl o infine perché ha più di venti soci ovvero un attivo patrimoniale superiore a un milione di euro, la revisione legale dei conti è sempre obbligatoria e può essere affidata ad un revisore legale dei conti (persona fisica o giuridica) iscritto nell’apposito registro, o al collegio sindacale in esecuzione del comma 2 dell’articolo 2409 bis c.c..
Se la cooperativa SPA rientra invece nelle fattispecie art. 2477 c.c., oltre alla revisione legale, è necessario che nomini anche il collegio sindacale cui affidare il controllo interno (nelle SPA l’organo di controllo può essere solo in forma collegiale).
Se la cooperativa adotta le norme SRL, circostanza che si verifica, ai sensi dell’art. 2519 c.c., solo se vi è esplicita previsione nell’atto costitutivo, e rientra nelle fattispecie descritte dall’art. 2477 c.c., deve provvedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinando competenze e poteri del sindaco unico o del revisore. La nomina del collegio sindacale, in alternativa all’organo monocratico, sarà possibile solo se disposta nell’atto costitutivo o nello statuto.
Circa la possibilità o meno, per le cooperative che adottano le norme di riferimento delle srl, di nominare un organo monocratico ed affidare ad un sindaco unico il controllo, in linea con l’opinione prevalente, si concorda con quanto già affermato dal Consiglio Nazionale del Notariato nello studio 113/2012, che ha evidenziato come “il comma 1 dell’art. 2543 c.c. è stato scritto con riferimento ad un sistema caratterizzato da un unico modello di funzionamento dell’organo di controllo, comune tanto alle S.p.A., quanto alle S.r.l., e che non contemplava l’esistenza della facoltà di adottare un organo di controllo monocratico”.
È opinione pertanto condivisibile che alle cooperative srl si applichi senza dubbio la disciplina del sindaco unico per la necessità, del tutto oggettiva, di non creare disparità di trattamento o pregiudicare la forma societaria cooperativa srl.
A rafforzamento della tesi, poi, si evidenzia che nel caso di specie si tratta solo di una deroga sulla composizione dell’organo, collegiale o monocratica, nient’affatto idonea ad incidere sul contenuto o l’approfondimento dei controlli.
Se quindi nessuna difformità può riscontrarsi tra le funzioni esercitate dal sindaco unico e dal collegio sindacale, diversa è la peculiarità dei controlli attribuiti al sindaco (monocratico o in forma collegiale) e quelli affidati al revisore, riassumibili, in estrema sintesi, come segue:
– Il Sindaco Unico (o il Collegio Sindacale) partecipa alle adunanze dell’organo amministrativo; è incaricato ad effettuare i controlli sul rispetto della legge e della corretta gestione; è obbligato alla tenuta del Libro; deve effettuare i controlli trimestrali sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ai sensi dell’articolo 2545 c.c., inoltre, deve specificamente indicare, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione prevista dall’articolo 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
– Il Revisore Legale (o la Società di Revisione) cui è attribuita la revisione legale dei conti, non partecipa alle adunanze del CdA, effettua i controlli con la frequenza che ritiene più opportuno tenuto conto delle dimensioni e dell’attività svolta dall’ente ed è tenuto alla conservazione solo delle carte di lavoro. La Relazione al Bilancio, infine, riguarda precipuamente gli aspetti contabili.
È evidente, pertanto, che si tratta di attività professionali che hanno ad oggetto aspetti diversi e che al revisore non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all’organo sindacale.
Cionondimeno, il legislatore, disponendo per le srl in merito alla nomina del sindaco e alla revisione legale dei conti con l’articolo 2477 c.c., ha ritenuto equiparabili le attività dell’organo di controllo interno e del revisore disponendo che la nomina dell’uno o dell’altro consente alla società a responsabilità limitata l’ottemperanza dell’obbligo in argomento.
Ciò posto, anche in questo caso, ritenere che alle società cooperative sia preclusa la possibilità di nominare il revisore legale in conseguenza dell’applicazione letterale dell’articolo 2543 c.c. e, probabilmente, a seguito del mancato coordinamento di quest’ultimo con le norme già in vigore, appare immotivatamente discriminatorio, anche in virtù di quanto dal legislatore affermato all’art. 2519 c.c. “alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni. L’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro”. La disposizione non ha richiamato o escluso esplicitamente alcun istituto né posto limitazioni, ad eccezione del riferimento alle norme contenute nel titolo V, statuendo di fatto una generalizzata ed indistinta applicabilità delle norme che disciplinano le spa e le srl “per quanto non previsto…”.
In ultimo, appare utile rammentare che l’assenza di obbligatorietà di un organo di controllo interno, al di sotto di certi valori dimensionali, può essere ampiamente giustificata dall’esigenza di non gravare le cooperative più piccole di oneri non strettamente necessari. Il legislatore ha verosimilmente valutato che nelle srl, e quindi nelle cooperative srl, è previsto un sistema di controllo diretto dei soci, e inoltre che, per le cooperative, il sistema dei controlli prevede anche la funzione di vigilanza amministrativa, esercitata mediante le revisioni ordinarie periodiche e le ispezioni straordinarie cui le stesse sono assoggettate.
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