MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e TRASPORTI – Decreto ministeriale del 22 maggio 2023
Individuazione del percorso professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 kw ed equipollenze con i titoli professionali di macchina della navigazione interna
Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto istituisce il titolo professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 kw e ne determina i relativi requisiti.
Art. 2
Requisiti del titolo professionale di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 kw
1. Per conseguire il titolo professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 kw occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) aver compiuto diciotto anni di età;
c) aver assolto l’obbligo scolastico;
d) aver frequentato con esito favorevole il corso dell’addestramento di base (Basic training) e antincendio avanzato presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed essere in possesso del certificato di primo soccorso sanitario (First Aid);
e) aver effettuato ventiquattro mesi di navigazione in servizio di macchina risultanti dal libretto di navigazione. Il predetto periodo di navigazione è ridotto a dodici mesi, risultanti dal libretto di navigazione, per i marittimi in possesso di un diploma di istituto tecnico, indirizzo trasporti e logistica, opzione conduzione apparati e impianti marittimi (CAIM) e/o opzione Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIE), che fornisce le conoscenze di cui alla Sezione A-III/1 e A-III/6 del Codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso di specializzazione per motorista abilitato;
f) aver sostenuto con esito favorevole l’esame di cui all’art. 5 del presente decreto, dopo il completamento della navigazione di cui alla lettera e) del presente articolo.
Art. 3
Autorità competenti e procedure per l’ammissione all’esame
1. Gli esami per il conseguimento del titolo professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 kw sono svolti presso le capitanerie di porto in due sessioni stabilite con decreto del direttore marittimo in modo da evitare sessioni concomitanti nell’ambito della direzione marittima.
2. I candidati al titolo professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 kw, presentano apposita istanza di ammissione alla capitaneria di porto che ha emanato il bando di esame per il tramite della capitaneria di porto di iscrizione.
3. L’accertamento dei requisiti di ammissione richiesti dall’art. 2 del presente decreto, è effettuato dalla Capitaneria di porto di iscrizione del candidato mediante la compilazione del modello di cui all’allegato 1 al presente decreto.
Art. 4
Composizione della Commissione d’esame
1. La Commissione di esame per il conseguimento del titolo professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 kw, è istituita con decreto del capo del Compartimento marittimo presso ciascuna capitaneria di porto ed è composta dai seguenti membri:
a) capo del compartimento marittimo ove si svolge l’esame o ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto dallo stesso delegato – presidente;
b) direttore di macchina o primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kw, ovvero su navi con apparato motore principale di potenza compresa tra 750 e 3000 kw, in corso di validità o scaduto da meno di cinque anni – membro;
c) un sottufficiale o un graduato abilitato alla conduzione o alla direzione di macchine di unità navali del Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera – membro;
d) un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o impiegato civile del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili – segretario.
Art. 5
Accertamento delle competenze e superamento dell’esame
1. L’accertamento delle competenze per il conseguimento del titolo professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 kw è effettuato mediante il superamento di una prova teorica della durata di almeno trenta minuti, atta a dimostrare le seguenti conoscenze:
a) principi di funzionamento dei sistemi del macchinario includendo: motori diesel e a scoppio, motori ibridi;
b) norme generali per l’esercizio dei motori e loro registrazione nei riguardi dell’accensione e carburazione;
c) irregolarità – avarie di funzionamento alla minima velocità – precauzioni per evitare le avarie – casi di riscaldamento – ingranamento e fermata – manutenzioni e verifiche a motore spento;
d) polverizzatori, valvole di testa, distribuzione, meccanismi di manovra;
e) precauzione contro l’inquinamento – olio combustibile e olio lubrificante – precauzioni nell’imbarco a bordo – necessità di ridurre i consumi ed eliminare le perdite – recupero dell’olio;
f) precauzioni contro gli incendi – estintori e loro uso;
g) criteri e modalità di gestione della macchina in navigazione su unità con apparato motore inferiore a 750 kw.
2. Il giudizio di valutazione è espresso secondo la scala tassonomica riportata nell’allegato 2 al presente decreto e la prova si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6).
3. A seguito del superamento dell’esame la capitaneria di porto, che ha emanato il bando di esame, trasmette alla capitaneria di porto di iscrizione del marittimo, e al marittimo stesso per conoscenza, la comunicazione degli esiti dell’esame sostenuto.
4. La Capitaneria di porto di iscrizione del marittimo rilascia il titolo professionale secondo il modello di cui all’allegato 3 al presente decreto.
Art. 6
Accesso al titolo professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 kw
1. Coloro in possesso del Certificato di competenza (CoC) di ufficiale di macchina, rilasciato ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale 25 luglio 2016, in corso di validità, possono assumere la direzione di navi con apparato motore principale inferiore a 750 kw.
2. Nel caso indicato al comma 1, la navigazione effettuata è considerata utile, ai fini del rinnovo del certificato di competenza di ufficiale di macchina.
Art. 7
Equipollenze tra i titoli professionali di macchina della navigazione interna e il titolo professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 kw
1. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 2 del presente decreto, coloro in possesso del titolo professionale della navigazione interna di macchinista o di motorista di motonavi conseguono il titolo professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 kw.
2. Nel computo della navigazione richiesta dalla lettera e) dell’art. 2 del presente decreto viene ritenuta utile la navigazione svolta al servizio di macchina per la navigazione interna.
3. Coloro in possesso del titolo professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 kw conseguono il titolo professionale della navigazione interna di macchinista, da rilasciarsi a cura della autorità della navigazione interna nella cui circoscrizione il richiedente risiede. La competente autorità marittima annota il titolo professionale della navigazione interna di macchinista sul libretto di navigazione.
Art. 8
Norme transitorie
1. Dall’entrata in vigore del presente decreto, i marittimi in possesso del titolo professionale di motorista abilitato, di cui all’art. 273 del regolamento al codice della navigazione possono richiedere di ottenere il titolo professionale di direttore di macchina su navi con apparato motore inferiore a 750 kw se in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), d) ed e) dell’art. 2 del presente decreto.
Allegato
(Testo dell’allegato)