MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 22 settembre 2020, n. 239062
Indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 – Semplificazioni della misura Nuova Sabatini
1. Premessa
L’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha modificato la disciplina relativa alla misura agevolativa di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni (cosiddetta Nuova Sabatini), innalzando (a decorrere dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020) l’importo del finanziamento, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all’impresa beneficiaria in un’unica soluzione, da 100.000 a 200.000 euro.
Pertanto, per effetto della novella normativa, il comma 4 del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, così recita: “In caso di finanziamento di importo non superiore a 200 mila euro, il contributo viene erogato in un’unica soluzione.”.
Ciò posto, con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative relative all’innovazione normativa introdotta.
2. Erogazione del contributo in un’unica soluzione per i finanziamenti di importo non superiore a 200 mila euro
Per effetto della modifica illustrata al paragrafo 1, in relazione alle domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76), il contributo complessivo è erogato dal Ministero alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l’erogazione della prima quota.
Ai fini di cui sopra, rileva esclusivamente l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI da parte di una banca o intermediario finanziario.
Conseguentemente, alla circolare direttoriale n. 14036 del 15 febbraio 2017 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
L’ultimo periodo del punto 13.3 è così modificato e sostituito: “In relazione alle domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° maggio 2019, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000,00 euro, nonché in relazione alle domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 17 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, il Ministero, ricevuto il modulo RU, procede, entro sessanta giorni, ad erogare il contributo in conto impianti di cui al punto 8.1 in un’unica soluzione, adottando le medesime modalità di verifica già previste per l’erogazione della prima quota di contributo, fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa. Ai fini della predetta modalità di erogazione del contributo in un’unica soluzione, non rilevano eventuali variazioni in diminuzione dell’ammontare del finanziamento oggetto di delibera conseguenti alla stipula del contratto con la banca o intermediario finanziario, ovvero alla realizzazione di un investimento di importo inferiore rispetto a quello preventivato dalla PMI in sede di domanda.”
Il testo coordinato della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, come modificato e integrato dalla presente circolare, è disponibile nella sezione NORMATIVA – BENI STRUMENTALI “NUOVA SABATINI” del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.
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