MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 01 luglio 2022
Modalità e criteri di attuazione dell’intervento relativo al credito d’imposta a favore di soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «legge di bilancio 2021»: la legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2020, n. 322;
b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
c) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;
d) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche ed integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni;
f) «alberghi e ristoranti»: i soggetti la cui attività prevalente, come comunicata con il modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, è individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007: «55.10.00 – Alberghi»; «56.10.11 – Ristorazione con somministrazione»; «56.10.12 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole».
Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 122, della legge di bilancio 2021, i criteri e le modalità di attuazione dell’intervento agevolativo istituito dalla medesima legge a favore dei cuochi professionisti, con particolare riguardo alle procedure di concessione, al fine del rispetto del limite di spesa, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
Art. 3
Risorse finanziarie
1. Le risorse destinate all’attuazione dell’intervento agevolativo, comprensive degli oneri di gestione di cui all’art. 4, sono pari a complessivi euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), con un limite massimo di spesa pari a euro 1.000.000,00 (un milione/00) per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate, al netto degli oneri di gestione di cui all’art. 4, sulla contabilità speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio», e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l’esecuzione delle regolazioni e operazioni contabili necessarie ai fini dell’attuazione dell’intervento di cui al presente decreto.
Art. 4
Gestione degli interventi
1. L’intervento di cui al presente decreto è gestito dal Ministero, fatte salve le attività svolte dall’Agenzia delle entrate ai sensi di quanto specificato dal presente decreto.
2. Per la gestione degli interventi, il Ministero si avvale dell’assistenza tecnica dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Gli oneri connessi alle attività di assistenza tecnica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all’art. 3, entro il limite massimo del 3% (tre per cento) delle medesime risorse.
Art. 5
Soggetti beneficiari
1. L’agevolazione di cui al presente decreto è rivolta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, che abbiano sostenuto, tra la data del 1° gennaio 2021 e la data del 31 dicembre 2022, una o più delle spese di cui all’art. 7, comma 1.
2. Per poter beneficiare del credito d’imposta di cui al presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 devono:
a) essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
b) essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso i medesimi soggetti, almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021;
c) essere nel pieno godimento dei diritti civili.
3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti che si trovino in condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Art. 6
Agevolazione concedibile
1. L’agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’art. 3, ai sensi del regolamento de minimis e nella misura massima del 40% (quaranta percento) del costo delle spese ammissibili di cui all’art. 7, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.
L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di euro 6.000,00 (seimila/00).
Art. 7
Spese ammissibili
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 118, della legge di bilancio 2021, sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a:
a) l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all’art. 8, comma 3, destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
b) l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
2. Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, le spese di cui al comma 1 devono essere pagate attraverso conti correnti itestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.
3. Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Art. 8
Modalità di accesso all’agevolazione
1. Per fruire dell’agevolazione di cui al presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti, presentano al Ministero, successivamente alla conclusione del periodo di ammissibilità delle spese di cui all’art. 6, un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza.
2. Nell’istanza di cui al comma 1, i soggetti richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti previsti per l’attribuzione dell’agevolazione e riportano l’elenco delle spese sostenute, allegando la documentazione giustificativa delle predette spese e del relativo pagamento, nonché di quella comprovante il requisito di cui all’art. 5, comma 2, lettera b), ai fini dei controlli previsti dall’art. 11.
3. Con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese sono stabiliti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema di istanza di ammissione all’agevolazione ed è precisata l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero e gli ulteriori elementi necessari alla corretta attuazione dell’intervento.
Art. 9
Procedura di concessione del credito d’imposta
1. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di cui all’art. 8, comma 1, accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell’istanza e verifica, tramite Registro nazionale degli aiuti, il rispetto, da parte del soggetto richiedente, del massimale di aiuti previsto dal regolamento de minimis.
2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono positivamente, il Ministero determina l’agevolazione concedibile, nel limite delle risorse finanziarie di cui all’art. 3 e ferma restando la misura massima di cui all’art. 6 per ciascun beneficiario. Nel caso in cui la dotazione finanziaria di cui all’art. 3 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione derivante da tutte le istanze, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale l’agevolazione determinata per ciascun soggetto ai sensi del comma 1, sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze pervenute. Tutti i soggetti richiedenti l’agevolazione concorrono alla procedura, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione dell’istanza.
3. Il Ministero, svolti gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 ed effettuata la registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti, adotta un provvedimento di concessione cumulativo per tutti i soggetti beneficiari specificando l’importo fruibile in relazione a ciascuna annualità. Il predetto provvedimento di concessione è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it), previa comunicazione all’Agenzia delle entrate effettuata ai sensi dell’art. 10, comma 3.
4. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego.
Art. 10
Modalità di fruizione dell’agevolazione
1. Il credito d’imposta è utilizzabile secondo la tempistica indicata nel provvedimento di concessione cumulativo di cui all’art. 9, comma 3, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e secondo le istruzioni fornite dalla stessa Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
2. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Lo stesso, successivamente alla sua concessione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 121, della legge di bilancio 2021, può, inoltre, essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità e i termini indicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il credito d’imposta è, in ogni caso, usufruito dal cessionario con le stesse modalità e con la stessa tempistica con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri di controllo sulla spettanza del credito d’imposta nei confronti del cedente.
3. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. A tal fine, il Ministero trasmette all’Agenzia delle entrate, preventivamente alla pubblicazione del provvedimento di concessione cumulativo, l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché, successivamente alla concessione delle agevolazioni, le eventuali variazioni e revoche disposte a seguito delle attività di controllo svolte ai sensi dell’art. 11.
Art. 11
Controlli
1. Il Ministero procede ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I controlli in merito alla legittima fruizione del credito di imposta sono effettuati, nell’ambito della propria ordinaria attività di controllo, dall’Agenzia delle entrate che, qualora accerti l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, ne dà comunicazione al Ministero, al fine del recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato.
3. L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.
Art. 12
Revoca dell’agevolazione
1. L’agevolazione concessa è revocata dal Ministero nei seguenti casi:
a) venga accertata, successivamente alla concessione dell’agevolazione, l’assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;
b) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all’art. 11;
c) venga accertata, da parte dell’Agenzia delle entrate, una indebita fruizione dell’agevolazione.
2. Disposta la revoca dell’agevolazione, il Ministero procede in forza dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato.
Art. 13
Disposizioni finali
1. Il Ministero provvede agli adempimenti relativi alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115
2. Con il provvedimento di cui all’art. 8, comma 3, è definito l’elenco degli oneri informativi per i cittadini e per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
3. I soggetti beneficiari dell’agevolazione di cui presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall’art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.
4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell’art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
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