MINISTERO FINANZE – Comunicato 18 settembre 2013
Scadenza dei termini per la prima formazione del Registro dei revisori legali
Pervengono da parte degli utenti numerose richieste di informazioni in relazione all’approssimarsi del termine del 23 settembre 2013 per lo svolgimento degli adempimenti relativi alla prima formazione del Registro dei revisori legali.
Al riguardo, come già segnalato nelle risposte alle domande più frequenti pubblicate sul sito internet della revisione legale (FAQ), si sottolinea che tutti i revisori iscritti nel precedente Registro dei revisori contabili sono già transitati di diritto nel nuovo Registro e non devono procedere né ad una nuova iscrizione, né al versamento di alcun contributo.
Si ricorda inoltre che con la prima formazione del Registro, prevista dall’art. 17 del D.M. n. 145/2012, è richiesto al revisore legale ed alle società di revisione legale di aggiornare i propri dati anagrafici, laddove questi siano obsoleti o incompleti, di comunicare i dati relativi agli incarichi di revisione legale in essere e di esprimere l’eventuale opzione per l’elenco dei revisori attivi o la sezione dei revisori inattivi. Pertanto, come previsto dal comma 4 del predetto art. 17, in caso di mancata trasmissione delle informazioni di cui al comma 2, i revisori legali e le società di revisione legale sono comunque iscritti d’ufficio nell’elenco dei revisori attivi.
È importante evidenziare che il termine stabilito in applicazione dell’art. 17 del D.M. n. 145/2012 (23 settembre) è diretto unicamente ad assicurare una ordinata organizzazione del Registro dei revisori legali nella sua fase di impianto, e che l’accreditamento e la comunicazione delle informazioni sono possibili anche oltre questa data, sia per i vecchi che per i nuovi iscritti. Sarà inoltre sempre possibile l’accesso all’area riservata ai fini del costante aggiornamento dei dati comunicati al Registro.
Pertanto, qualora i revisori legali o le società di revisione legale iscritte al Registro abbiano riscontrato in fase di accreditamento problematiche di ordine tecnico, a fronte di temporanei malfunzionamenti o difficoltà di ricezione dei codici di accesso all’area riservata, potranno effettuare le previste comunicazioni anche dopo il 23 settembre, senza compromettere il proprio “status” di revisore regolarmente iscritto nel Registro nazionale.
La necessità, inoltre, di procedere alla bonifica della banca dati, contenente numerosi codici fiscali o dati anagrafici errati, unitamente alla concentrazione di contatti e richieste da parte degli utenti a ridosso della scadenza del termine, hanno determinato un temporaneo congestionamento nell’accesso ai servizi, comunque in via di risoluzione. Di conseguenza, i ritardi nella procedura di acquisizione dei dati connessi con le predette criticità non determinano motivo per l’applicazione di eventuali sanzioni previste dal citato art. 17, comma 4, del DM 145/2012.
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