MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 02 febbraio 2022
Proroga dei termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema tessera sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;
b) «Decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni.
Art. 2
Proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2021 e 2022
1. All’art. 7 del decreto 19 ottobre 2020, il comma 1 è sostituito con il seguente comma: «1. La trasmissione dei dati di cui all’art. 2 del presente decreto è effettuata:
a) entro il 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
b) entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021;
c) entro il 8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021;
d) entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022;
e) entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022;
f) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1 ° gennaio 2023.»
2. Come previsto dall’art. 9 del decreto 9 maggio 2019, di modifica del decreto 31 luglio 2015, per la trasmissione delle eventuali correzioni ai dati delle spese effettuata nell’anno 2021 e trasmessi al Sistema tessera sanitaria, il termine è fissato al 15 febbraio 2022.
3. Per i dati dei documenti fiscali relativi all’anno 2021 da trasmettere al Sistema TS ai sensi del decreto 19 ottobre 2020, l’assistito può esercitare l’opposizione di cui all’art. 3, comma 4 del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni, dal 16 febbraio 2022 al 15 marzo 2022.
Art. 3
Invio dei dati dei corrispettivi giornalieri delle spese sanitarie e veterinarie
1. Al decreto 19 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 6, comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2022»;
b) all’art. 6, comma 2, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2023».
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