MINISTERO INTERNO – Decreto ministeriale 18 maggio 2022
Approvazione, ai sensi dell’articolo 254, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, del tesserino attestante la qualità di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto disciplina l’approvazione del modello del tesserino attestante, a norma dell’art. 254, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, la qualità di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente da un istituto di investigazione privata, stabilendo, altresì, le procedure in base alle quali le prefetture-uffici territoriali del Governo rilasciano il predetto tesserino.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «T.U.L.P.S.», il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l’Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
b) «regio decreto n. 635 del 1940», il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il «Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;
c) «istituto di investigazione privata», l’istituto autorizzato a svolgere attività di investigazione, di ricerche o di raccolta di informazioni per conto di privati, ai sensi dell’art. 134, primo comma, del regio decreto n. 773 del 1931;
d) «titolare di istituto di investigazione privata», colui che esegue investigazioni o ricerche o raccoglie informazioni per conto di privati;
e) «investigatore dipendente di istituto di investigazione privata», colui che svolge professionalmente l’attività di investigazione e ricerca nell’ambito di un istituto di investigazione, di ricerche o di raccolta di informazioni per conto di privati;
f) «tesserino degli investigatori privati», il tesserino attestante, ai sensi dell’art. 254, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940, la qualità di titolare di istituti di investigazione privata o di investigatore dipendente dai medesimi istituti;
g) «Prefettura», la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo;
h) «carte-valori», i prodotti individuati con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
1) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;
2) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un’idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.
Art. 2
Modello del tesserino
Il tesserino degli investigatori privati e degli investigatori privati dipendenti, previsto dall’art. 254, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940, è predisposto su carte-valori, conformemente al modello descritto nell’Allegato A al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
L’Allegato A stabilisce anche le dimensioni, il formato e le caratteristiche di sicurezza del tesserino.
Art. 3
Procedura per il rilascio del tesserino
1. Il tesserino è rilasciato dalla Prefettura sulla base della licenza di cui all’art. 134 T.U.L.P.S. rilasciata o rinnovata al titolare dell’istituto di investigazione privata o all’investigatore privato dipendente dall’istituto di investigazione privata.
2. La produzione, la stampa e la personalizzazione del tesserino attestante la qualità di titolare di istituti di investigazione privata o di investigatore privato dipendente spettano all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. A tal fine, la Prefettura comunica i dati anagrafici e gli estremi della licenza dell’interessato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, utilizzando l’apposito modulo cartaceo predisposto dal medesimo Istituto, il quale provvede alla stampa e alla personalizzazione del tesserino e al conseguente invio alla Prefettura per la consegna all’interessato.
3. Il Ministero dell’interno corrisponde all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato i costi relativi alla produzione, stampa e personalizzazione dei tesserini, nonché quelli relativi alla spedizione dei medesimi tesserini alle Prefetture per la consegna agli interessati.
Art. 4
Validità del tesserino
1. Il tesserino degli investigatori privati e degli investigatori privati dipendenti ha una validità pari a quella della licenza rilasciata ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S. al titolare o al dipendente dell’istituto di investigazione privata e non può essere rinnovato.
2. All’atto del rinnovo della licenza di cui all’art. 134 T.U.L.P.S., la Prefettura provvede a rilasciare all’interessato un nuovo tesserino, ritirando contestualmente quello scaduto.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la Prefettura, nei casi di smarrimento, furto o deterioramento, può emettere un duplicato del tesserino rilasciato e in corso di validità. A tal fine, l’interessato produce alla Prefettura la relativa denuncia presentata ad un ufficio o comando delle Forze di polizia.
Art. 5
Disposizioni finali e transitorie
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla data della sua registrazione presso la Corte dei conti.
2. Dalla data di cui al comma 1, le Prefetture provvedono al rilascio del tesserino in occasione del rilascio o del primo rinnovo della licenza ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S. già concessa al titolare dell’istituto di investigazione privata o all’investigatore privato dipendente.
3. Fino al momento del rilascio del tesserino, i titolari di istituti di investigazione privata e gli investigatori privati dipendenti dai medesimi istituti dimostrano la propria qualità, ai sensi dell’art. 254, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940, esibendo copia della licenza di cui all’art. 134 T.U.L.P.S. di cui sono titolari congiuntamente ad un documento di identità in corso di validità.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell’interno provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Allegato A
CARATTERISTICHE DEL TESSERINO DEGLI INVESTIGATORI PRIVATI
(Testo dell’allegato)
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