MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 06 maggio 2019, n. 10
Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, di cui all’articolo 1 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72
1. Quadro normativo
Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante “Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell’articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161”, all’articolo 1 ha introdotto un trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e fino alla loro assegnazione o destinazione.
Con il Decreto Interministeriale n. 2 del 29.03.2019 sono state ripartite le risorse finanziarie a sostegno delle misure introdotte dal decreto legislativo sopra indicato e con il Decreto Interministeriale n. 1 del 10.01.2019 sono state definite le modalità applicative, a cui si rimanda per quanto non espressamente richiamato nella presente circolare.
Acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. n. 4641 del 29.04.2019, si forniscono di seguito le prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito alla disposizione recata dall’articolo 1 del provvedimento normativo sopra richiamato.
2. Ambito applicativo
Il trattamento di sostegno al reddito di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 72/2018 presuppone che non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per superamento dei limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti o per difetto delle condizioni di applicabilità.
In sostanza, il perimetro di operatività della norma comprende tutti i casi in cui si tratti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in tema di cigo e cigs, oppure che, avendo beneficiato di precedenti trattamenti di cigo/cigs, abbiano raggiunto il limite temporale consentito nel quinquennio mobile, o infine, i casi in cui non ricorrano i presupposti richiesti dalle singole causali di intervento.
Il trattamento di cui all’articolo 1 è concesso anche ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro è riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività di cui all’articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato.
2. Durata del trattamento
Il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento di integrazione salariale, può essere concesso per la durata complessiva di dodici mesi nel triennio 2018-2019-2020, con riconoscimento della contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n. 148/15.
3.Condizioni di esclusione
Il trattamento non può essere richiesto per:
a) i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale o per reati ad essi connessi;
b) il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell’unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell’azienda;
c) i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell’azienda prima del sequestro e fino all’esecuzione di esso.
Il trattamento cessa di essere corrisposto nel momento in cui le condizioni di esclusione di cui incentivi all’occupazione sopra si realizzano ed è revocato, con effetto retroattivo, quando tali condizioni sono accertate successivamente.
L’amministratore giudiziario o l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sono tenuti a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’atto di presentazione dell’istanza, la non sussistenza, in capo ai lavoratori destinatari del trattamento, di alcuna delle cause di esclusione.
A tal fine, deve essere sottoscritta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come indicato nel modulo scheda 10, collegato all’istanza.
Qualora le cause di esclusione insorgano successivamente alla presentazione dell’istanza, l’amministratore giudiziario o l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini della revoca del trattamento con effetto retroattivo, mediante analoga dichiarazione da inviare tramite il canale “comunicazioni” di cigs-online.
4. Onere di spesa
Le risorse finanziarie di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l’anno 2020, come disposto dal comma 1 dell’articolo 7, sono ripartite nella misura del 50% tra il trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro di cui all’articolo 1 e l’indennità di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 2.
Con decreto interministeriale n. 2 del 29.03.2019, sono stati assegnati, pertanto, euro 3.500.000 (tremilionicinquecentomila/00) per gli anni 2018 e 2019 ed euro 3.000.000 (tremilioni/00) per il 2020, per finanziare il trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72 ed euro 3.500.000 (tremilionicinquecentomila/00) per gli anni 2018 e 2019 ed euro 3.000.000 (tremilioni/00) per il 2020, per finanziare l’indennità di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Procedimento e modalità di presentazione delle istanze
Il trattamento deve essere richiesto mediante apposita istanza, da inviare, entro un congruo termine, tramite il portale cigs-online, dall’amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato o anche dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per le imprese poste sotto la propria gestione, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell’articolo 44, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011.
In caso di istanza presentata dall’amministratore giudiziario, il trattamento di cui all’articolo 1 è concesso in via provvisoria a decorrere dal provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 41, comma 1- quinquies, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e, comunque, non prima del 1° Gennaio 2018.
L’istanza deve essere reiterata dopo l’approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività di cui all’articolo 41, comma 1-sexies.
Se la richiesta non è reiterata dall’amministratore giudiziario, il trattamento cessa di essere corrisposto.
Qualora all’istanza venga già allegato il decreto di approvazione del programma di cui all’articolo 41, comma 1-sexies, non è necessario reiterare la richiesta e, in tal caso, il trattamento non sarà concesso in via provvisoria.
All’istanza deve essere allegato l’elenco nominativo dei lavoratori interessati, con indicazione di nome, cognome e codice fiscale.
Il modulo scheda 10 prevede, inoltre, la stesura di una relazione tecnica contenente l’espressa dichiarazione di non poter accedere ai trattamenti previsti dal D.lgs. n. 148/15, con l’indicazione delle motivazioni e delle ragioni del ricorso al trattamento richiesto.
Acquisita l’istanza, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione ne dà tempestiva comunicazione al Prefetto competente per territorio, per l’attivazione del confronto sindacale, e all’INPS.
L’accordo sottoscritto all’esito del confronto sindacale deve contenere la quantificazione dell’onere di spesa, sulla base del massimale cigs previsto per l’annualità di riferimento, sulla base di quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015, e deve essere trasmesso dal Prefetto competente per territorio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, tramite pec all’indirizzo dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it.
Il trattamento di cui all’articolo 1, all’esito del procedimento istruttorio, è concesso con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.
L’INPS provvede all’erogazione del trattamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché al monitoraggio della spesa nel rispetto dello specifico limite definito dal decreto interministeriale n. 2 del 29.03.2019, dandone comunicazione semestrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
6. Deroghe
Il trattamento di cui all’articolo 1 è in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148: articolo 1, commi 2 e 3; articolo 5, articolo 8, comma 1 e articoli 24 e 25.
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