MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 08 aprile 2022, n. 6137
Richiesta parere in tema di devoluzione del patrimonio residuo agli Enti del Terzo Settore (rif. ns. prot. n. 4352 del 16.03.2022) – Riscontro
Si fa riferimento alla richiesta, pervenuta via pec da parte di codesto studio professionale in data 16 marzo u.s., relativa alla possibilità, per una s.r.l. in scioglimento volontario, di devolvere il proprio patrimonio residuo in favore di un’associazione di promozione sociale iscritta dal 2012 al registro APS della regione Emilia Romagna, che attualmente si troverebbe in trasmigrazione (viene precisato che l’ente avrebbe trasmesso nello scorso settembre alla regione Emilia Romagna il modulo per la rilevazione dell’associazione ai fini della relativa iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore).
Nel riscontrare il quesito, si rileva in primo luogo come l’assenza di riferimenti circostanziati rispetto agli enti coinvolti, l’impresa sociale devolvente e l’ente beneficiario, comporti per la scrivente il limitarsi a fornire indicazioni di carattere meramente generale e interpretativo della normativa di riferimento e sulle modalità procedimentali con cui effettuare la comunicazione di cui all’art. 6 del d.m. 50 del 2018 (recante “Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali”).
In linea generale, l’art. 12 comma 5 del d. lgs. n. 112/2017 richiede che siano beneficiari della devoluzione del patrimonio residuo delle imprese sociali gli enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni; fino all’operatività del RUNTS, ai sensi dell’art. 101 commi 2 e 3 del d. lgs. n. 117/2017, sono considerati enti del Terzo settore a tutti gli effetti di legge quelli regolarmente iscritti presso i registri in vigore, fra cui quello regionale delle Aps sopra menzionato.
Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsto dall’art. 45 del Codice del Terzo settore (D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – CTS), che a regime sostituirà i registri delle APS, delle ODV e l’anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore, è attivo dal 23 novembre 2021, così come previsto ai sensi del Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 (G.U. n. 269 dell’11 novembre 2021).
A partire dal 23 novembre 2021, dunque, le amministrazioni che gestivano i registri APS hanno avviato l’attività di trasmigrazione al sistema informativo del RUNTS dei dati degli enti già iscritti.
La procedura delineata all’art. 54 del CTS prevede, successivamente alla cd. “trasmigrazione dei dati” degli enti iscritti, la verifica circa la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione a cura degli uffici del RUNTS, assicurando altresì che fino alla conclusione delle verifiche gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica in modo da garantire agli enti interessati la necessaria continuità nel possesso della qualifica nel passaggio dal registro pregresso al nuovo Registro Unico.
In virtù di ciò si ritiene che, in tale situazione, l’ente beneficiario potrebbe ritenersi idoneo a soddisfare i requisiti richiesti in tema di devoluzione dal d. Igs. n. 112/2017; è tuttavia necessario esprimere due ordini di precisazioni.
Preliminarmente, si evidenzia come l’onere sussistente in capo all’impresa sociale di trasmettere apposita comunicazione di perdita della qualifica in occasione della devoluzione del patrimonio non possa ritenersi assolto, a causa dell’assenza delle necessarie informazioni sull’identità del devolvente e del beneficiario e sull’entità del patrimonio da devolvere, risultanti dagli atti deliberativi dell’impresa adottati con le idonee modalità, anche al fine di consentire l’effettuazione di controlli d’ufficio; in mancanza, le informazioni rese devono ritenersi di carattere puramente generico e interpretativo del sistema giuridico di riferimento.
In secondo luogo, nel caso specifico legato alla peculiare situazione del beneficiario, si fa presente che tanto la delibera di individuazione del beneficiario quanto l’atto di accettazione dei beni oggetto di devoluzione dovrebbero essere condizionati al permanere in capo al beneficiario della qualifica di ente del Terzo settore, in assenza della quale si avrebbe una elusione de facto della previsione normativa.
Non potendo il beneficiario essere certo dell’esito positivo della trasmigrazione, e quindi del mantenimento della qualifica, il devolvente dovrebbe in particolare condizionare la devoluzione all’impegno da parte dell’associazione in trasmigrazione di accantonare i proventi della devoluzione, rinviandone l’utilizzo, per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dallo statuto, al momento del perfezionamento della propria iscrizione nel RUNTS, nonché di versare le risorse alla Fondazione Italia Sociale in caso di esito negativo del procedimento.
Per la normativa di riferimento, si rimanda alla consultazione delle seguenti pagine, pubblicate sul sito ministeriale:
– https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorìta/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impre se/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Codice-del-Terzo-Settore.aspx;
– https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorìta/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impre se/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Registro-Unico-Nazionale-Terzo-Settore.aspx :
– https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impre se/focus-on/lmpresa-sociale/Pagine/default.aspx (in particolare, si rimanda all’ulteriore pagina https://www.lavoro.gov.it/temi-e-prìorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale- imprese/focus-on/lmpresa-sociale/Pagine/Devoluzione-patrimonio-in-caso-di-rinuncia- volontarìa-qualifica-impresa-sociale-chiarimenti-sulle-modalita-di-comunicazione.aspx).
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- Codice del Terzo settore - Articolo 4, comma 2 - Direzione, coordinamento e controllo degli enti del Terzo settore - Prime indicazioni - MINISTERO LAVORO E POLITICHE - Nota 04 marzo 2020, n. 2243
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