MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 13 febbraio 2018
Modifica del decreto n. 12272 del 15 dicembre 2015, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
Art. 1
L’art. 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 12272, del 15 dicembre 2015 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo quanto disposto all’art. 7, le autorizzazioni per nuovi impianti sono rilasciate ogni anno nella misura dell’1% della superficie vitata nazionale dichiarata alla data del 31 luglio dell’anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione. E’ garantita alle Regioni e Province Autonome una superficie minima di assegnazione pari a 10 ettari utilizzando la superficie non assegnata nel corso della precedente annualità, a seguito della rinuncia di cui al comma 2, dell’art. 9. Le autorizzazioni hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio».
L’art. 7-bis, del decreto ministeriale n. 12272, del 15 dicembre 2015 novellato dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2017 n. 527, è sostituito dal seguente:
«Art. 7-bis. Criteri di priorità applicazione art. 7, comma 1, lettera c).
Dal 2018, le Regioni possono applicare, per l’intera superficie di cui all’art. 9, comma 5, i seguenti criteri di priorità:
a) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo di cui all’allegato II paragrafo I, lettera II, del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se il richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla forma giuridica adottata, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
1) il richiedente è un’organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali;
2) il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell’art. 10, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
3) il richiedente che rispetta questo criterio si impegna, per un periodo di 5 anni, a non affittare, né alienare le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030;
b) le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno o più dei tipi di superficie seguenti, di cui all’art. 64, paragrafo 2, lettera D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’allegato II del regolamento delegato:
1) superfici soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;
2) superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm;
3) superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell’allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013;
4) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15%;
5) superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;
6) superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km² caratterizzate da vincoli strutturali o socio-economici;
c) superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell’art. 64 del regolamento e l’allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione all’intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta.
L’istruttoria della verifica dei criteri di cui alle lettere b) e c) dovrà essere completata dalle Regioni entro il 30 maggio di ogni anno, pena la mancata applicazione del criterio.
Ciascuna Regione, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica al Ministero secondo la tabella riportata nell’allegato II, la ponderazione da attribuire ad ognuno dei criteri di cui al comma 1, associando un valore individuale compreso tra zero (0) e uno (1). La somma di tutti i valori individuali deve essere pari a uno (1). Per il 2018, le regioni presentano tale comunicazione entro 10 giorni dall’emanazione del presente decreto.
Per il 2018, inoltre, nel caso in cui le regioni abbiano trasmesso la comunicazione dei criteri di cui all’art. 7-bis del decreto ministeriale del 30 gennaio 2017 n. 527, la modificano secondo i criteri sopra individuati, entro 10 giorni dall’emanazione del presente decreto.
Le Regioni che non applicano la previsione di cui al comma 1 comunicano tale decisione al Ministero, con le modalità previste dal comma 3».
All’art. 9, comma 2 le parole “entro 10 giorni” sono sostituite da“entro 30 giorni”.
L’art. 9-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 9-bis. Disposizioni specifiche per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti.
Dal 2018 è applicato un limite massimo per domanda di 50 ettari. Le Regioni che vogliono applicare un limite massimo per domanda inferiore comunicano tale decisione al Ministero, con le modalità previste dell’art. 7-bis comma 3.
Dal 2018, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie di cui all’art. 6, comma 1 calcolata a livello regionale, ciascuna Regione può garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richiedenti. Tale limite sarà di conseguenza ridotto se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti. La scelta di applicare tale limite è comunicata dalle Regioni interessate entro dieci giorni dalla data di comunicazione da parte del Ministero alle Regioni delle richieste ammissibili.
Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni Regione fino all’esaurimento del numero di ettari da assegnare, secondo i criteri di cui all’art. 7-bis, comma 1 ovvero sulla base di un elenco nel caso di non applicazione dei criteri di priorità.
A seguito della attribuzione di cui al comma 3, le eventuali superfici disponibili sono assegnate proporzionalmente per il raggiungimento del livello di cui all’art. 6, comma 1, calcolato a livello regionale.
Se a seguito delle assegnazioni di cui ai commi 1, 3 e 4, sono disponibili ulteriori superfici, le stesse sono assegnate secondo quanto stabilito dall’art. 9, comma 6.
Per il 2018, la superficie non assegnata nel corso della precedente annualità, a seguito della rinuncia di cui al comma 2 dell’art. 9, è rilasciata, al netto della superficie necessaria al raggiungimento della soglia minima di 10 ettari di cui all’art. 6 comma 1, alle Regioni in cui insiste il cratere del sisma del 2016/2017, per complessivi 20 ettari e, per la restante parte ai richiedenti le nuove autorizzazioni per superfici situate all’interno della zona infetta da Xylella fastidiosa, ad eccezione dei 20 chilometri contigui alla zona cuscinetto, secondo le definizioni di cui all’art. 7, del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, al fine di prevedere una riconversione nelle aree colpite dalla fitopatia.
L’istruttoria della verifica di tale requisito dovrà essere completata dalle Regioni entro il 30 maggio di ogni anno, pena la mancata applicazione dello stesso».
All’art. 10 è aggiunto infine il seguente comma:
«4. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni (di cui all’art. 2, comma 3) conseguenti ad atti di trasferimento temporaneo della conduzione, anche nell’ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell’ambito delle singole Regioni, l’estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell’atto di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l’estirpo. La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima dell’entrata in vigore del presente decreto e per i quali è stata già effettuata l’estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d’intenzione di estirpo».
L’allegato II di cui all’art. 7-bis del decreto ministeriale n. 12272, del 15 dicembre 2015 e s.m.i. è sostituito dall’allegato I al presente decreto.
Allegato I
“Allegato II
APPLICAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITÀ (ART. 7 BIS) E DEL LIMITE MASSIMO PER DOMANDA STABILITO A LIVELLO REGIONALE SECONDO L’ARTICOLO 9-BIS COMMA 1
TABELLA DA COMPILARE E TRASMETTERE AL MINISTERO, VIA PEC, ENTRO IL 30 GENNAIO DI OGNI ANNO
Dal 2018, è fissata l’applicazione dei criteri di priorità di cui all’art. 7-bis per l’intera superficie destinata alla crescita di cui all’articolo 6 comma 1 calcolata a livello regionale.
La scelta sulla ponderazione dei criteri e il limite massimo per domanda stabilito a livello regionale secondo l’articolo 9-bis comma 1 sono così definiti:
REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA …………
Nessun criterio di priorità | Art. 7-bis comma 1 lettera a) (organizzazioni senza scopo di lucro che ricevono superfici confiscate) | Art. 7-bis comma 1 lettera b) (superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali) | Art. 7-bis comma 1 lettera c) (produzione biologica) | Art. 9-bis comma 1 lettera c) (limite massimo per domanda) | |
---|---|---|---|---|---|
(X) | Ponderazione(da 0 ad 1) | Tipologia superficie individuata 1); 2); 3); 4); 5); 6) | Ponderazione(da 0 ad 1) | Ponderazione(da 0 ad 1) | Ettari(fino a 50 ettari) |
“ |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- DECRETO LEGISLATIVO 08 novembre 2021, n. 193 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di…
- MINISTERO dell' AGRICOLTURA - Decreto ministeriale del 13 dicembre 2022 - Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modifiche ed integrazioni per quanto riguarda…
- DECRETO LEGISLATIVO 05 novembre 2021, n. 191 - Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE…
- DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2019, n. 165 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati…
- DECRETO LEGISLATIVO 05 novembre 2021, n. 201 - Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizione della direttiva (UE) 2019/2034, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…