MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 20 luglio 2017
Modalità, termini e procedure per l’applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio
Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto definisce modalità, termini e procedure per l’applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
Art. 2
Procedimento di assegnazione dei punti per infrazioni gravi e sospensione della funzione di comandante del peschereccio
1. Gli organi di controllo di cui all’art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012, all’accertamento di una delle infrazioni gravi di cui all’art. 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), t) e aa), comma 2, lettere a) e b), e comma 4 del decreto legislativo n. 4/2012, unitamente al verbale della relativa contestazione, notificano al comandante del peschereccio anche il verbale relativo all’applicazione dei punti secondo quanto previsto all’art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, trasmettono copia di entrambi gli atti al Capo del Compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione.
2. Gli organi di controllo di cui all’art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012, al rilevamento di una condotta che costituisce infrazioni gravi di cui all’art. 7, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo n. 4/2012, notificano al comandante del peschereccio il verbale relativo all’applicazione dei punti secondo quanto previsto all’art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, ne trasmettono copia al Capo del Compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione.
3. Qualora l’organo di controllo accertatore rilevi che l’applicazione dei punti per l’infrazione grave contestata comporta, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 4/2012, la sospensione della funzione di comandante, nel verbale di applicazione dei punti di cui ai commi precedenti, inserisce altresì l’indicazione del relativo periodo di sospensione.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale relativo all’applicazione dei punti, l’interessato può far pervenire al suddetto Capo del Compartimento scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito dal medesimo.
5. Lo stesso Capo del Compartimento, sentito l’interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui al comma 4 del presente articolo, ritenuto fondato l’accertamento, dispone, con provvedimento motivato, l’assegnazione dei punti e l’eventuale sospensione, altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento motivato è notificato all’interessato nei termini di legge, e ne è trasmessa copia all’ente accertatore.
6. Il medesimo Capo del Compartimento, nel caso emetta provvedimento di assegnazione di punti ed eventuale sospensione, dispone l’annotazione degli estremi del provvedimento – con indicazione del numero dei punti e dell’eventuale periodo di sospensione – sul documento matricolare del marittimo e ne dà comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura ed all’Ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente registro.
7. La sospensione delle funzioni di comandante di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 4/2012 è altresì annotata sul ruolo ovvero ruolino di equipaggio ed il periodo di sospensione inizia a decorrere dalla data della predetta annotazione.
8. Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali la competenza a ricevere il rapporto è del Capo del Compartimento marittimo dell’Ufficio di iscrizione del peschereccio interessato.
Art. 3
Impugnazioni
1. I provvedimenti di assegnazione dei punti e sospensione possono essere impugnati ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Qualora, a seguito di impugnazione, sia annullato il provvedimento con cui sono stati assegnati i punti, il marittimo interessato presenta al Capo del Compartimento marittimo dell’Ufficio di iscrizione copia del provvedimento giudiziale che dispone l’annullamento.
3. Il Capo del Compartimento, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, dispone con proprio provvedimento la decurtazione dei punti assegnati, lo notifica al marittimo interessato, dispone l’annotazione degli estremi del provvedimento sul documento matricolare del marittimo – con indicazione del numero dei punti decurtati -, ne dà comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ed all’Ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente registro.
4. Nel caso in cui dall’assegnazione dei punti, successivamente decurtati ai sensi del comma 3 del presente articolo, sia derivata la sospensione delle funzioni di comandante, il Capo del Compartimento dell’Ufficio marittimo di iscrizione del marittimo interessato provvede all’annullamento del provvedimento di divieto e ad annotarne gli estremi sul documento matricolare del marittimo e, ove occorra, sul ruolo ovvero ruolino di equipaggio.
Art. 4
Cancellazione dei punti
1. Il marittimo interessato, al fine di ottenere la cancellazione dei punti nei casi di cui al comma 3 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 4/2012, presenta la relativa istanza al Capo del Compartimento dell’Ufficio marittimo di iscrizione.
2. All’esito della verifica, il predetto Capo del Compartimento emette, ove ne ricorrano i presupposti, un provvedimento di cancellazione dei punti, lo notifica all’interessato, dispone l’annotazione degli estremi del provvedimento sul documento matricolare del marittimo – con indicazione del numero dei punti cancellati – e ne dà comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ed all’Ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente registro. Nel caso in cui non ne ricorrano i presupposti emette un provvedimento di diniego e lo notifica al marittimo interessato.
Art. 5
Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto
1. Il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto provvede ad aggiornare i dati contenuti nel Registro nazionale delle infrazioni con l’indicazione di tutti i punti assegnati, dei punti decurtati ai sensi dell’art. 3, comma 3, e cancellati ai sensi dell’art. 4 del presente decreto, nonché delle sospensioni delle funzioni di comandante.
Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 29 febbraio 2012 in premessa citato e, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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