MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 24 novembre 2021
Disposizioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) degli interventi previsti dall’investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili» del medesimo Piano
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) PNRR: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021; Fondo impresa femminile: il Fondo a sostegno dell’impresa femminile istituito nello stato di previsione del Ministero dall’art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) decreto 30 settembre 2021: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, 30 settembre 2021, che disciplina le modalità di azione del Fondo impresa femminile in attuazione del comma 103, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) NITO-ON: la misura per l’autoimprenditorialità di cui al titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 4 dicembre 2020;
d) Smart&Start Italia: la misura per la nascita e lo sviluppo di start-up innovative disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
e) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
f) Soggetto gestore: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, della quale il Ministero si avvale per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi agli interventi a valere sul Fondo impresa femminile, sulla misura NITO-ON e sulla misura Smart&Start Italia.
Art. 2
Ambito di applicazione e finalità
1. Il presente decreto è volto a consentire la realizzazione dell’investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili», previsto nella Missione 5 «Inclusione e coesione», Componente 1 «Politiche per l’occupazione» del PNRR attraverso gli interventi del Fondo impresa femminile, della misura NITO-ON e della misura Smart&Start Italia e detta, ai predetti fini, le necessarie indicazioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del PNRR degli interventi attivati nell’ambito delle predette misure.
Art. 3
Ripartizione delle risorse disponibili e gestione degli interventi
1. L’ammontare delle risorse del PNRR destinate all’investimento «Creazione di imprese femminili» di cui all’art. 2, pari a complessivi euro 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00), è ripartito secondo i seguenti importi:
a) euro 160.000.000,00 (centosessantamilioni/00) per gli interventi a valere sul Fondo impresa femminile. Le predette risorse sono ulteriormente ripartite tra gli interventi di cui ai Capi II e III del decreto 30 settembre 2021, nella seguente misura:
a.1) un importo pari a euro 38.800.000,00 (trentottomilioniottocentomila/00) è destinato agli interventi del capo II, recante «Incentivi per la nascita delle imprese femminili»;
a.2) un importo pari a euro 121.200.000,00 (centoventunomilioniduecentomila/00) è destinato agli interventi del capo III, recante «Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili»;
b) euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) per gli interventi a favore delle imprese femminili a valere sulla misura NITO-ON;
c) euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) per gli interventi a favore delle imprese femminili a valere sulla misura Smart&Start Italia.
2. Le restanti risorse destinate all’investimento «Creazione di imprese femminili», nel limite di euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00), sono utilizzate per l’attuazione di misure di accompagnamento, monitoraggio e campagne di comunicazione, con facoltà, ove utile alla migliore realizzazione delle iniziative, di attivare sinergie, anche in forma di concorso finanziario su progetti di comune interesse, con gli interventi per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile, individuati dal capo V del decreto 30 settembre 2021. Una quota di dette risorse pari ad euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) è utilizzata dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di campagne pluriennali di informazione e comunicazione.
3. Ai sensi dell’art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, un importo pari almeno al 40% delle risorse di cui al comma 1 assegnate per gli interventi di incentivazione alle imprese è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
4. La gestione delle risorse del PNRR destinate alle misure di cui al comma 1 e gli adempimenti necessari all’attuazione dell’intervento «Creazione di imprese femminili» sono affidati al soggetto gestore previa stipula di un apposito accordo di finanziamento tra il Ministero e il medesimo soggetto gestore, con il quale sono definiti i compiti di esecuzione di quest’ultimo.
Art. 4
Condizioni per il sostegno finanziario del PNRR
1. L’ammissibilità al finanziamento a valere sulle risorse di cui al presente decreto dei programmi di investimento e dei piani di impresa presentati nell’ambito delle misure di cui all’art. 3, comma 1, è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni nazionali e europee di riferimento e l’accesso alle agevolazioni è valutato sulla base dei seguenti elementi:
a) rispetto del divieto di doppio finanziamento, per cui i programmi e piani di impresa non devono avere ottenuto un finanziamento per gli stessi costi a valere su altri programmi e strumenti dell’Unione europea;
b) rispetto del principio sancito dall’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 di «non arrecare un danno significativo» (principio DNSH) contro l’ambiente;
c) concorso al raggiungimento dell’«obiettivo digitale»;
d) conformità alle ulteriori disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
2. Gli elementi di cui al comma 1 sono verificati dal soggetto gestore in sede di istruttoria delle domande di agevolazione e monitorati nel corso della realizzazione dei programmi finanziati, anche attraverso l’indicazione di specifica documentazione e di dichiarazioni da produrre da parte delle imprese beneficiarie, ai fini della fruizione e del mantenimento delle agevolazioni concesse. Con successivi provvedimenti del Ministero, per ciascuna delle misure di cui all’art. 3, comma 1, sono fornite le disposizioni di dettaglio in merito ai pertinenti obblighi in capo alle imprese beneficiarie e alle verifiche operate dal soggetto gestore, anche tenuto conto delle istruzioni tecniche all’uopo impartite dal Servizio centrale per il PNRR presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della disciplina adottata dalle competenti strutture di Governance del Piano. Con i medesimi provvedimenti sono, altresì, specificati:
a) le condizioni per il rispetto del principio DNSH, ivi comprese esclusioni di carattere settoriale;
b) le modalità per assicurare che l’investimento «Creazione di imprese femminili» contribuisca all’obiettivo digitale garantendo, in particolare, il rispetto del «tagging» stimato pari al 40 per cento;
c) gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, nel rispetto dell’art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalità di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali;
d) gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell’Unione europea – NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea;
e) gli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall’art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
f) l’eventuale destinazione delle risorse di cui all’art. 3, comma 2, nella disponibilità del Ministero al rafforzamento finanziario di interventi previsti dal capo V del decreto 30 settembre 2021, esercitando la facoltà di cui al medesimo art. 3, comma 2;
g) le ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
3. Il Ministero, in ogni caso, presidia e vigila, fornendo al soggetto gestore le direttive occorrenti, sul rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste per il raggiungimento dei risultati dell’investimento «Creazione di imprese femminili», così come individuati in allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e dai successivi eventuali atti modificativi e integrativi e adotta le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea e per garantire il corretto utilizzo dei fondi.
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