MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 25 marzo 2022
Termini di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sui Contratti di sviluppo per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della Misura M1C2 Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” (Piano nazionale di ripresa e resilienza)
Articolo 1
(Apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni)
1. A partire dalle ore 12.00 del giorno 11 aprile 2022 sarà possibile presentare domanda di agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo di sviluppo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità dell’Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 gennaio 2022.
2. Le domande di agevolazioni dovranno avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti le filiere produttive strategiche individuate dal citato decreto 13 gennaio 2022, che potranno essere articolati sulla base di quanto disposto dall’articolo 3, comma 4, del medesimo decreto; nell’ambito della domanda di agevolazione di cui al comma 3 del presente decreto, o dell’istanza di cui al comma 4, il soggetto proponente è tenuto a fornire ogni elemento utile a verificare la sussistenza delle condizioni previste dal richiamato articolo 3, comma 4.
3. Le domande di agevolazioni dovranno essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità ed i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it).
4. A partire dal termine iniziale di cui al comma 1, i soggetti che, alla data suddetta, abbiano già presentato all’Agenzia domande di Contratto di sviluppo che, alla medesima data, risultino sospese per carenza di risorse finanziarie potranno presentare istanza di finanziamento delle domande stesse sulle risorse assegnate all’Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” del PNRR, a condizione che abbiano ad oggetto programmi di sviluppo coerenti con le finalità ed i requisiti di cui al decreto 13 gennaio 2022 e che non risultino avviati antecedentemente alla data del 1° febbraio 2020. Lo schema della predetta istanza è pubblicato nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell’Agenzia (www.invitalia.it), ove saranno indicate le modalità di presentazione della medesima.
5. I soggetti proponenti delle domande di cui al comma 1 potranno richiedere che le agevolazioni siano concesse ai sensi di quanto disposto dal Titolo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022 e nel rispetto dei limiti e delle condizioni ivi previsti. La concessione delle agevolazioni ai sensi delle predette disposizioni è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.
Articolo 2
(Verifiche istruttorie e impegni dei beneficiari)
1. L’Agenzia avvia le attività di verifica di propria competenza nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e delle istanze di cui all’articolo 1.
2. Le istanze di Contratto di sviluppo presentate allo sportello di cui all’articolo 1 che, in esito alle verifiche condotte dall’Agenzia, risultino prive degli specifici requisiti di ammissibilità previsti dal decreto 13 gennaio 2022 rientrano nella graduatoria ordinaria della misura agevolativa e sono istruite dall’Agenzia in base all’ordine cronologico di presentazione.
3. In sede di presentazione dell’istanza di accesso, le imprese proponenti e aderenti assumono l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali (DNSH, “Do no significant harm”) (2021/C58/01), nonché, nel caso in cui a seguito della realizzazione del programma di sviluppo sia previsto un incremento occupazionale, a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.
4. L’Agenzia, nell’ambito delle verifiche istruttorie di competenza, accerta il rispetto del richiamato principio “non arrecare un danno significativo”, tenuto conto degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull’applicazione del medesimo principio e delle specificazioni che saranno fornite con specifica circolare. L’Agenzia verifica, altresì, la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del PNRR, accertando, in particolare:
a) le modalità di applicazione del tagging digitale associato all’Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” del PNRR;
b) il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
c) la coerenza della tempistica di realizzazione dei programmi di sviluppo con i vincoli temporali connessi all’utilizzo delle risorse del PNRR;
d) l’applicazione degli Orientamenti tecnici della Commissione europea (2021/C280/01) sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU, per quanto applicabili, con riferimento all’esame dei progetti presentati sulla base dell’elenco delle attività escluse dal sostegno di InvestEU (Allegato V, lettera B del Regolamento (UE) 2021/523) in coerenza con le ulteriori indicazioni e istruzioni che potranno essere fornite dal Ministero con successivi provvedimenti e/o circolari.
5. Le agevolazioni concesse a valere sulle risorse assegnate all’Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” del PNRR sono revocate, in tutto o in parte, qualora, in sede di verifica sulla realizzazione degli investimenti agevolati, l’Agenzia accerti il mancato rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” rispetto a quanto previsto in sede istruttoria.
6. La selezione dei soggetti beneficiari avviene allocando prioritariamente il 40% delle risorse a disposizione alle Regioni del Mezzogiorno, e promuovendo il rispetto dei principi della parità di genere e della valorizzazione dei giovani.
Articolo 3
(Disposizioni finali)
1. Con successivi provvedimenti e/o circolari saranno fornite specificazioni circa le modalità con le quali l’Agenzia è tenuta a verificare il rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, del principio di “non arrecare un danno significativo”, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, e della normativa ambientale nazionale e unionale applicabile, nonché di quanto prescritto dalla guida DNSH, di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final, del 12 febbraio 2021, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” e dalla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021.
2. Con successivi provvedimenti e/o circolari potranno essere fornite specificazioni sugli ulteriori impegni derivanti dal finanziamento dei programmi di sviluppo con risorse del PNRR nonché sulle modalità di verifica di tali impegni da parte dell’Agenzia, in particolare in ordine:
a) al rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
b) agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa;
c) agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell’Unione europea – NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea;
d) agli adempimenti finalizzati ad assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
e) agli adempimenti connessi per il rispetto del principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
f) agli adempimenti connessi alla collocazione prioritaria di una quota non inferiore al 40% delle risorse a imprese operanti nelle otto regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna);
g) agli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della documentazione progettuale;
h) alle ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
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