MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 25 ottobre 2017
Modalità e termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito degli Accordi per l’innovazione di cui al decreto 24 maggio 2017
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui all’art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
c) «decreto 24 maggio 2017»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti, denominati «Accordi per l’innovazione»;
d) «decreto 1° giugno 2016»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172, recante l’intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»;
e) «decreto direttoriale 4 agosto 2016»: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 agosto 2016, n. 187, che stabilisce, tra l’altro, le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste dal decreto 1° giugno 2016;
f) «Soggetto gestore»: il soggetto a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l’istruttoria delle proposte progettuali, l’erogazione delle agevolazioni, l’esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli;
g) «Regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
h) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Art. 2
Modalità e termini per la presentazione della proposta progettuale
Ai fini dell’attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione degli Accordi per l’innovazione di cui al decreto 24 maggio 2017, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare, secondo le modalità indicate al comma 2, la proposta progettuale, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1, unitamente alla scheda tecnica, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 2, contenente, tra l’altro, la descrizione di ciascun progetto e il piano strategico industriale aggiornato del soggetto proponente, nonché la tipologia e l’importo dell’aiuto richiesto per la realizzazione del progetto stesso. Nel caso di progetti presentati in forma congiunta devono essere illustrati i piani industriali di ciascuno dei soggetti co-proponenti.
La documentazione indicata al comma 1 deve essere presentata in via esclusivamente telematica all’indirizzo PEC dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it.
Art. 3
Procedura per la definizione dell’Accordo per l’innovazione
Il Ministero, al fine di attivare la procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo per l’innovazione, ricevuta la proposta progettuale di cui all’art. 2, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie e trasmette copia della proposta alla regione o alle regioni interessate allo scopo di acquisire una manifestazione d’interesse rispetto alla proposta progettuale e alla volontà di cofinanziare i progetti di ricerca e sviluppo secondo le modalità previste all’art. 7, comma 4, del decreto 24 maggio 2017.
La proposta progettuale di cui all’art. 2 è trasmessa dal Ministero anche al Soggetto gestore al fine di acquisire, entro i successivi venti giorni, una valutazione di natura tecnica in merito agli elementi di cui all’art. 7, comma 3, del decreto 24 maggio 2017.
In caso di valutazione negativa, anche in relazione alla verifica del rispetto della soglia minima di ammissibilità di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di cui all’art. 7, comma 3, lettera g), del decreto 24 maggio 2017, il Ministero provvede a comunicare l’esito all’impresa, specificando le relative motivazioni.
In caso di valutazione positiva, la procedura negoziale si conclude con la sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione, successivamente alla quale, anche nelle more della registrazione dell’Accordo da parte della Corte dei conti, i soggetti proponenti possono presentare al Soggetto gestore il progetto o i progetti definitivi ai sensi di quanto previsto dall’art. 4.
Art. 4
Modalità di presentazione dei progetti definitivi di ricerca e sviluppo
A seguito della sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione di cui all’art. 7, comma 6, del decreto 24 maggio 2017, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare per ciascun progetto, nei termini stabiliti dall’accordo stesso, una domanda di agevolazioni, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 3, unitamente alla documentazione elencata nell’allegato n. 4 e alla dichiarazione relativa ai requisiti di accesso, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 5a ovvero, per gli Organismi di ricerca, secondo lo schema di cui all’allegato n. 5b.
La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata al comma 1 devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica, pena l’invalidità e l’irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) relativa alla richiesta delle agevolazioni a valere sulla misura «Decreto ministeriale 24 maggio 2017 – Accordi per l’innovazione».
Ai sensi dell’art. 5 del decreto 24 maggio 2017 sono ammissibili le spese e i costi di cui all’art. 5 del decreto 1° giugno 2016 e successive disposizioni attuative, fermo restando che devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso.
Art. 5
Istruttoria del Soggetto gestore
L’attività istruttoria delle domande di agevolazioni e della documentazione presentata ai sensi dell’art. 4 è svolta dal Soggetto gestore secondo quanto stabilito all’art. 4 del decreto direttoriale 4 agosto 2016, per quanto applicabile nell’ambito del presente decreto, con le seguenti precisazioni:
a) le attività di cui all’art. 4, comma 2, lettera a), del decreto direttoriale 4 agosto 2016 devono essere completate nel termine di venti giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni;
b) con riguardo ai parametri di costo, il Soggetto gestore verifica che i limiti di spesa ammissibile di ciascun progetto definitivo, secondo quanto previsto all’art. 4 del decreto 24 maggio 2017, siano compresi tra euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) ed euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00);
c) le attività di cui all’art. 4, comma 2, lettera b), del decreto direttoriale 4 agosto 2016, devono essere completate nel termine di settanta giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni e sono svolte dal Soggetto gestore secondo quanto previsto nell’art. 4, comma 4, lettere a), b), c) e d), del decreto direttoriale 4 agosto 2016;
d) nell’ambito delle valutazioni di cui all’art. 4, comma 4, lettera b), del decreto direttoriale 4 agosto 2016, il Soggetto gestore verifica la conformità del progetto definitivo di ricerca e sviluppo presentato con la proposta progettuale. In particolare, il Soggetto gestore accerta che il progetto definitivo sia coerente rispetto agli obiettivi, alle finalità ed ai costi esposti nella proposta progettuale, fermo restando che l’importo dell’agevolazione concedibile non può essere superiore rispetto a quanto previsto nello specifico Accordo per l’innovazione;
e) nell’ambito delle valutazioni di cui all’art. 4, comma 4, lettera c), del decreto direttoriale 4 agosto 2016, il Soggetto gestore, nel caso in cui per lo specifico progetto di ricerca e sviluppo non sia prevista l’attribuzione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato, provvede ad attribuire all’indicatore «a.3.i.» relativo alla «capacità di rimborsare il finanziamento agevolato» il punteggio massimo pari a 4.
Nel caso in cui a seguito dello svolgimento dell’attività istruttoria di cui al comma 1, lettera b), il costo complessivo ammissibile di ciascun progetto dovesse scendere al di sotto della soglia minima di ammissibilità di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), a causa di una riduzione superiore al venti per cento delle spese e dei costi esposti nella proposta progettuale, la domanda viene dichiarata non ammissibile.
A conclusione delle attività istruttorie, che devono svolgersi entro il termine di settanta giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il Soggetto gestore invia le risultanze al Ministero. In caso di esito negativo, il Ministero dà comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda al soggetto proponente ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. In caso di esito positivo, il Ministero provvede a comunicare tale esito al soggetto proponente, richiedendo la presentazione della documentazione necessaria per l’adozione del decreto di concessione secondo quanto indicato nell’art. 6 del decreto direttoriale 4 agosto 2016.
Nel caso in cui il soggetto proponente, al fine del rispetto del requisito di cui all’art. 9, comma 2, del decreto 24 maggio 2017, abbia fatto riferimento ai bilanci di una delle società che partecipa nel proprio capitale sociale per una quota non inferiore al 20 per cento, il decreto di concessione è sottoscritto anche dal legale rappresentante della stessa impresa a titolo di assunzione, in solido con il soggetto proponente, delle responsabilità, degli oneri e delle obbligazioni derivanti dalla concessione medesima.
Art. 6
Modalità di presentazione delle domande di erogazione
Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore secondo quanto indicato all’art. 8 del decreto direttoriale 4 agosto 2016, fermo restando che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10, comma 3, del decreto 24 maggio 2017, l’eventuale anticipazione delle agevolazioni, qualora prevista dall’Accordo per l’innovazione, può riguardare l’intero finanziamento agevolato o, in alternativa, una quota dell’intera agevolazione concessa, nella misura richiesta dall’impresa e, comunque, non superiore al 30 per cento dell’agevolazione stessa; tale anticipazione è erogabile solo previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
Le richieste di erogazione devono essere redatte secondo gli schemi previsti all’art. 8, comma 7, del decreto direttoriale 4 agosto 2016, che sono resi disponibili nella piattaforma del Soggetto gestore nel sito internet https://fondocrescitasostenibile.mcc.it, come adeguati al fine di considerare le specificità previste per lo strumento degli Accordi per l’innovazione.
Art. 7
Proposte presentate ai sensi del decreto 1° aprile 2015
Alle proposte presentate prima della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015. Le imprese che hanno presentato tali proposte, qualora non sia stato già stipulato il relativo accordo, possono tuttavia presentare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 3, del decreto 24 maggio 2017, una specifica istanza, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 6, diretta a richiedere l’applicazione delle disposizioni inerenti alle forme e alle intensità agevolative previste dallo stesso decreto 24 maggio 2017.
Per le istanze presentate ai sensi del comma 1, i progetti possono essere avviati successivamente alla presentazione delle predette istanze.
Art. 8
Oneri informativi
In ottemperanza all’art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato n. 7 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto 24 maggio 2017 e dal presente provvedimento.
Allegato 1
(Testo dell’allegato)
Allegato 2
(Testo dell’allegato)
Allegato 3
(Testo dell’allegato)
Allegato 4
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI
Alla domanda di agevolazioni di cui all’art. 4 del decreto direttoriale 25 ottobre 2017 deve essere allegata la seguente documentazione:
a) scheda tecnica, per ciascuno dei soggetti proponenti, redatta in conformità allo schema di cui all’allegato n. 2 al decreto direttoriale 4 agosto 2016;
b) da parte del solo soggetto proponente o, nel caso di progetto congiunto, da parte del solo soggetto capofila: piano di sviluppo, redatto in conformità allo schema di cui all’allegato n. 3 al decreto direttoriale 4 agosto 2016;
c) dichiarazione sostitutiva d’atto notorio, una per ciascuno dei soggetti proponenti, concernente i dati contabili utili per le valutazioni di cui all’art. 9 del decreto 24 maggio 2017 e compilata conformemente allo schema di cui all’allegato n. 4 al decreto direttoriale 4 agosto 2016. Nel caso di riferimento ai bilanci di una società che partecipa nel capitale sociale del soggetto proponente per una quota non inferiore al 20 per cento, la dichiarazione è presentata unitamente a una specifica lettera di patronage con la quale la società partecipante assume l’impegno alla regolare esecuzione dell’iniziativa proposta ed alla restituzione dell’eventuale finanziamento agevolato. Tale dichiarazione non deve essere resa dagli Organismi di ricerca;
d) dichiarazione sostitutiva d’atto notorio inerente ai requisiti di accesso alle agevolazioni di cui al decreto 24 maggio 2017, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 5a ovvero, nel casi di Organismi di ricerca, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 5b, del decreto direttoriale 25 ottobre 2017. Tale dichiarazione, nel caso di progetti presentati in forma congiunta, deve essere presentata per ciascuno dei soggetti co-proponenti;
e) nel solo caso di progetto proposto congiuntamente, da parte del solo soggetto capofila: copia del contratto di rete o di un’altra tipologia di contratto volta a definire una collaborazione stabile e coerente tra tutti i soggetti proponenti, definito in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del decreto 24 maggio 2017.
Allegato 5a
(Testo dell’allegato)
Allegato 5b
(Testo dell’allegato)
Allegato 6
(Testo dell’allegato)
Allegato 7
MODIFICHE PREVISTE DAL DECRETO MINISTERIALE 24 MAGGIO 2017 – ACCORDI PER L’INNOVAZIONE E DAL DECRETO DIRETTORIALE 25 OTTOBRE 2017 RISPETTO ALLA PRECEDENTE DISCIPLINA
ONERI MODIFICATI
1) Proposta progettuale | |||||||||||||||||||||||||
Riferimento normativo interno | DM 24/05/2017, art. 7 e DD 25/10/2017, art. 2 e allegati 1 e 2 | ||||||||||||||||||||||||
Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro | ||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||
Che cosa cambia per l’impresa
Ai fini dell’attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione degli Accordi per l’innovazione di cui al DM 24 maggio 2017, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la proposta progettuale, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1, unitamente alla scheda tecnica, redatta secondo lo schema di cui all’ allegato n. 2, contenente, tra l’altro, la descrizione di ciascun progetto e il piano strategico industriale aggiornato del soggetto proponente, nonché la tipologia e l’importo dell’aiuto richiesto per la realizzazione del progetto stesso.
Nel caso di progetti presentati in forma congiunta devono essere illustrati i piani industriali di ciascuno dei soggetti co-proponenti.
I progetti di ricerca e sviluppo possono essere avviati successivamente alla presentazione della proposta progettuale.
La documentazione sopra elencata deve essere presentata in via esclusivamente telematica all’indirizzo PEC: dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it
2) Domanda di agevolazioni | |||||||||||||||||||||||||
Riferimento normativo interno | DM 24/05/2017, art. 9 e DD 25/10/2017, art. 4 e allegati 3, 4 e 5 | ||||||||||||||||||||||||
Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro | ||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||
Che cosa cambia per l’impresa
A seguito della sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare per ciascun progetto, nei termini stabiliti dall’accordo stesso, una domanda di agevolazioni, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 3, unitamente alla documentazione elencata nell’allegato n. 4 e alla dichiarazione relativa ai requisiti di accesso, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 5a ovvero, per gli Organismi di ricerca, secondo lo schema di cui all’allegato n. 5b.
La documentazione sopra elencata deve essere redatta e presentata in via esclusivamente telematica, pena l’invalidità e l’irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) relativa alla richiesta delle agevolazioni a valere sulla misura “Decreto ministeriale 24 maggio 2017 – Accordi per l’innovazione”.
3) Sottoscrizione del decreto di concessione | |||||||||||||||||||||||||
Riferimento normativo interno | DM 24/05/2017, art. 9 e DD 25/10/2017, art. 5 | ||||||||||||||||||||||||
Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro | ||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||
Che cosa cambia per l’impresa
Il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila provvede, entro dieci giorni dalla ricezione del decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituire al Ministero il decreto debitamente sottoscritto per accettazione, inviandone contestualmente una copia al Soggetto gestore. Nel caso di progetti congiunti il decreto di concessione deve essere sottoscritto da tutti i soggetti proponenti.
Qualora il soggetto beneficiario, al fine del rispetto del requisito di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto 24 maggio 2017, abbia fatto riferimento ai bilanci di una società che partecipa al proprio capitale sociale per una quota non inferiore al 20 per cento, il decreto di concessione è sottoscritto anche dal legale rappresentante della predetta società a titolo di assunzione, in solido con il soggetto proponente, delle responsabilità, degli oneri e delle obbligazioni derivanti dalla concessione medesima.
4) Domanda di erogazione | |||||||||||||||||||||||||
Riferimento normativo interno | DM 24/05/2017, art. 10 e DD 25/10/2017, art. 6 | ||||||||||||||||||||||||
Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro | ||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||
Che cosa cambia per l’impresa
Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore secondo quanto indicato all’articolo 8 del decreto direttoriale 4 agosto 2016. Qualora prevista dall’Accordo per l’innovazione, l’eventuale anticipazione delle agevolazioni può riguardare l’intero finanziamento agevolato o, in alternativa, una quota dell’intera agevolazione concessa, nella misura richiesta dall’impresa e, comunque, non superiore al 30 per cento dell’agevolazione stessa; tale anticipazione è erogabile solo previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
Le richieste di erogazione devono essere presentate secondo i moduli previsti all’articolo 8, comma 7 del decreto direttoriale 4 agosto 2016, che sono resi disponibili nella piattaforma del Soggetto gestore nel sito internet https://fondocrescitasostenibile.mcc.it, come adeguati al fine di considerare le specificità previste per lo strumento degli Accordi per l’innovazione.
5) Proposte presentate ai sensi del Decreto 1° aprile 2015 | |||||||||||||||||||||||||
Riferimento normativo interno | DM 24/05/2017, art. 12 e DD 25/10/2017, art. 7 e allegato 6 | ||||||||||||||||||||||||
Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro | ||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||||
Che cosa cambia per l’impresa
Le imprese che hanno presentato proposte progettuali a valere sul decreto 1° aprile 2015, qualora non sia stato già stipulato il relativo accordo, possono presentare una specifica istanza, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 6, diretta a richiedere l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto 24 maggio 2017. Ai fini della relativa ammissibilità, i progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della predetta istanza.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Comunicato 28 marzo 2022 - Comunicato relativo al decreto 18 marzo 2022, recante modalità e termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati…
- Comunicato relativo al decreto direttoriale 11 agosto 2023, recante modalità e termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito degli accordi per l'innovazione - MINISTERO…
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 11 giugno 2020 - Criteri, condizioni e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi…
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 27 dicembre 2021 - Criteri di selezione e di individuazione dei fondi da integrare con le risorse aggiuntive al Fondo di sostegno al venture capital per investimenti nel capitale di rischio di imprese…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY - Circolare n. 1592 del 16 maggio 2023 - Decreto direttoriale 30 luglio 2021, contributi per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rend
Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di re…
- In tema di accertamento cd. sintetico, ove il cont
In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa e…
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…
- La prova rigorosa del pagamento della retribuzione
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, i…
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…