ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Comunicato 10 agosto 2020
Modalità di contestazione del licenziamento (SINTESI)
In caso di licenziamento ritenuto illegittimo, il lavoratore deve comunicare per iscritto al datore di lavoro, entro il termine di decadenza di 60 giorni, la propria chiara volontà di contestare il licenziamento e poi (a pena di inefficacia), entro i successivi 180 giorni, depositare il ricorso presso il tribunale del lavoro o, in alternativa al ricorso, presentare una richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 e ss. del c.p.c. (all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio).
Si precisa che il datore di lavoro con i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo comma, della L. n. 300/1970 (più di 15 dipendenti, o più di 5 se si tratta di impresa agricola) che intenda licenziare un lavoratore per giustificato motivo oggettivo è tenuto a trasmettere, prima del licenziamento, una comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro e, in conoscenza, al lavoratore per esperire un tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 e ss c.p.c. (tentativo obbligatorio di conciliazione).
Tale obbligo non sussiste se il lavoratore:
– è un dirigente;
– è stato licenziato al superamento del periodo di comporto ai sensi dell’articolo 2110 c.c.;
– è stato licenziato al termine di un appalto, se clausole sociali o contrattuali, ne prevedano la ricollocazione presso il nuovo appaltatore, o al termine di un cantiere o per fine fase lavorativa;
– è stato assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (a partire dal 7 marzo 2015, ai sensi del D.Lg. 4 marzo 2015 n. 23) o è stato assunto prima del 7 marzo 2015 con contratto a tempo determinato che è stato successivamente convertito a tempo indeterminato;
– è stato assunto prima del 7 marzo 2015 da un datore di lavoro senza i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo comma, della L. n. 300/1970 ma che, ha seguito di successive assunzioni a tempo indeterminato, abbia poi raggiunto tali requisiti;
– è stato assunto prima del 7 marzo 2015 con contratto di apprendistato e successivamente stabilizzato al termine del periodo formativo;
– è stato licenziato nell’ambito di un licenziamento collettivo (almeno 5 dipendenti) per cui trova applicazione la differente procedura di cui all’articolo 24 della Legge n. 223/1991.
Dal 23 febbraio 2020 e fino a cinque mesi successivi (ovvero fino al 17 agosto 2020) il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 46 del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni da legge 24 aprile 2020, n. 27.
Si ricorda altresì che in caso di licenziamento per motivi disciplinari, il lavoratore può, in alternativa alla procedura indicata sopra, promuovere nei 20 giorni successivi alla applicazione della sanzione del licenziamento disciplinare, una procedura arbitrale ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 300/1970.
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