Agenzia delle Entrate – Risposta n. 179 del 6 aprile 2022

Modifica attività – Disciplina fiscale applicabili

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente

QUESITO 

ALFA S.p.A. (di seguito anche l’Istante) fa presente che ad esito dell’acquisizione di BETA S.p.A., perfezionata nel corso del 2020, sono state immediatamente avviate da GAMMA S.p.A. le attività di integrazione del gruppo facente capo a BETA, nel quale era ricompresa l’Istante. È stata, dunque, progettata e perfezionata la scissione di ALFA a favore di DELTA S.p.A. di un compendio comprendente, tra l’altro, la partecipazione totalitaria in ALFA. Ad esito della scissione, con efficacia …2021, BETA è stata fusa per incorporazione in GAMMA. Nell’ambito delle attività di razionalizzazione del gruppo GAMMA è stata progettata la riconfigurazione di ALFA in SIM al fine di focalizzarne la mission preservando l’eccellenza del servizio, i rapporti con la clientela e la rete dei consulenti finanziari, nonché il valore del marchio. A seguito del rilascio delle autorizzazioni previste per legge, l’Istante assumerà dunque la denominazione di “ALFA Investments Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.”

L’operazione, la cui efficacia è prevista entro il mese di … 2022, troverà esecuzione mediante scissione parziale di ALFA con assegnazione dell’attività bancaria nella sua interezza e senza eccezione alcuna a DELTA (società che, a seguito della scissione di BETA del …, ne detiene il controllo totalitario). L’Istante si troverà, pertanto, a detenere esclusivamente le (limitate) attività e passività rappresentate nel progetto di scissione e svolgerà esclusivamente i servizi di investimento, di cui all’articolo 1, comma 5, lettere c-bis) ed f), del d.lgs. 24 febbraio1998, n. 58 (“TUF”). Peraltro, l’Istante evidenzia che successivamente al perfezionamento della scissione di ALFA a favore di DELTA (“Prima Scissione”), è prevista, con efficacia in pari data, la scissione di DELTA a favore di GAMMA (“Seconda Scissione”) relativamente ad un ramo d’azienda organizzato per la gestione di specifiche attività bancarie e finanziarie rivenienti a DELTA dalla Prima Scissione. Entrambe le operazioni di scissione sono subordinate al rilascio dei necessari provvedimenti da parte dell’Autorità di Vigilanza, ai sensi dell’articolo 57 del d.lgs. 1°settembre 1993, n. 385 (“TUB”) e dell’articolo 19 del TUF.

Nelle riunioni del … e … i rispettivi C.d.A. hanno deliberato in merito all’operazione approvando il relativo Progetto di Scissione. La Prima e Seconda Scissione sono state autorizzate dalla Banca Centrale Europea con distinti provvedimenti il … . In data … , l’Istante ha inoltre presentato alla Consob richiesta di autorizzazione ai sensi dell’articolo 19 del TUF; l’autorizzazione dovrà pervenire prima della trasformazione di ALFA in SIM. Quanto sopra rappresentato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, l’Istante chiede conferma delle modalità di determinazione della base imponibile IRES e IRAP e dell’applicazione o meno dell’addizionale IRES, di cui all’articolo 1, comma 65, della legge n. 205 del 2015.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE 

ALFA ritiene che, a decorrere dal periodo d’imposta che ha inizio il 1° gennaio 2022, trovi applicazione la disciplina fiscale prevista per le Società di Intermediazione

Mobiliare (SIM). A parere dell’interpellante, infatti, la cessazione dell’attività bancaria e l’avvio di quella di intermediazione mobiliare non determinerebbero la chiusura di due autonomi periodi d’imposta. Le due attività si succederanno, infatti, nell’ambito di un unico periodo d’imposta (1° gennaio – 31 dicembre 2022), senza che si verifichi alcuna sovrapposizione. Ciò risulterebbe coerente con la circostanza che la cessazione dell’attività bancaria avverrà a seguito della scissione parziale di ALFA, che non darà luogo né all’estinzione della società scissa (che continuerà ad operare sotto un’altra veste, svolgendo l’attività di SIM) né alla nascita di un nuovo e diverso soggetto giuridico. Di conseguenza, la riconfigurazione dell’attività esercitata dall’Istante nel corso del 2022 non potrebbe determinare la suddivisione dell’esercizio in due autonomi periodi d’imposta. Né sussiste un bilancio interinale dal quale ALFA possa ricavare il risultato e le poste di conto economico del periodo precedente alla “trasformazione” in SIM e sul quale il Fisco possa fare affidamento. In particolare, l’Istante assumerà la nuova denominazione e sarà retta dal nuovo Statuto, predisporrà il proprio bilancio al 31 dicembre 2022 non più sulla base delle Istruzioni emanate da Banca d’Italia, ma sulla base delle disposizioni relative al bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari. Non ravvisandosi i presupposti per la suddivisione dell’esercizio 2022 in due autonomi periodi d’imposta (il primo avente inizio il 1° gennaio e termine il giorno antecedente la data di decorrenza degli effetti giuridici della scissione parziale e il secondo dalla data di efficacia giuridica della scissione e termine il 31 dicembre 2022), l’Istante è dell’avviso che la disciplina fiscale da applicare ai fini della deducibilità degli interessi passivi ex articolo 96 del TUIR sia quella stabilita per le SIM (cfr. comma 13 del citato articolo). In definitiva, a parere dell’interpellante, essendo l’IRES un tributo periodico, le regole applicabili per la determinazione della base imponibile dovrebbero riflettere lo status della società al termine del periodo d’imposta. In virtù del principio di derivazione, di cui all’articolo 83 del TUIR, l’Istante non potrà che fare riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 (redatto secondo le regole valevoli per le SIM) ai fini della determinazione del reddito relativo a tale periodo. L’Istante osserva, altresì, che la trasformazione di ALFA è prevista per il mese di … 2022, per cui per l’annualità in esame verrebbe svolta prevalentemente l’attività di SIM (e non quella bancaria). Ad analoghe conclusioni, dovrebbe giungersi con riferimento all’addizionale IRES, che non dovrebbe considerarsi applicabile per il 2022, e all’IRAP il cui calcolo e relativa ripartizione territoriale dovrebbero avvenire sulla base delle regole previste per le SIM.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

In via preliminare, si rileva che il presente parere non riguarda la legittimità delle operazioni rappresentate in istanza, suscettibili di un eventuale sindacato in sede di controllo e non si estende a questioni diverse da quelle che hanno costituito oggetto di esplicita richiesta da parte dell’Istante. La pronuncia in esame viene, dunque, resa sulla base dei fatti e degli elementi rappresentati in istanza, assunti acriticamente in questa sede nel presupposto della loro veridicità e concretezza attuazione. Ciò posto, ALFA pone dubbi in ordine all’individuazione delle regole di determinazione dell’imponibile (IRES e IRAP) per il 2022, trattandosi di un’annualità interessata da un’operazione di scissione parziale che determinerà in capo all’Istante la cessazione dell’attività bancaria e l’avvio di quella di intermediazione mobiliare. L’efficacia dell’operazione di scissione è stabilita orientativamente nel mese di … dell’anno in corso. Nel merito, si osserva che la fattispecie in esame non rientra in alcuna delle ipotesi di “trasformazione” disciplinate dal TUIR, posto che ALFA, assumendo la qualifica di SIM, si limiterà a modificare la propria attività, denominazione e oggetto sociale, continuando ad operare in regime d’impresa ed essendo soggetta alla medesima imposta (di cui al Titolo II del TUIR) precedentemente applicata. In esito all’operazione di riorganizzazione, non si produrrà dunque alcuna modifica soggettiva idonea a legittimare l’applicazione di un diverso regime fiscale, risultando mutate esclusivamente le regole di calcolo dell’imposta (a fini, ad esempio, dell’aliquota IRES, della disciplina degli interessi passivi e dei criteri di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP).

Va, altresì, rilevato che sotto il profilo civilistico l’operazione di scissione parziale non comporta l’obbligo di redigere un bilancio di chiusura, essendo sufficiente che la società scissa predisponga le scritture contabili di rilevazione del trasferimento patrimoniale in favore della beneficiaria. Ad avviso della scrivente, non ricorrono dunque nel caso di specie gli estremi che determinano l’interruzione del periodo d’imposta alla data di efficacia della scissione. La dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in esame (i.e. 2022) dovrà, dunque, essere compilata sulla base del primo bilancio d’esercizio successivo alla scissione medesima, assumendo l’esercizio per la sua durata ordinaria. Ai fini degli obblighi dichiarativi, occorrerà pertanto applicare in relazione a tutto il periodo d’imposta le regole di determinazione previste, ai fini IRES e IRAP, per i soggetti bancari ovvero per le SIM sulla base di un criterio di prevalenza dell’attività svolta in corso d’anno, da declinare in termini di entità dei proventi reddituali conseguiti. Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’articolo 1, comma 65 della legge n. 208 del 2015, sono soggetti all’addizionale IRES gli intermediari finanziari e la Banca d’Italia, “escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le società di intermediazione mobiliare“. Nel rigo RF1, campo 1, del modello di dichiarazione andrà dunque indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente, desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007, consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Strumenti”, unitamente al volume d’ausilio contenente le note esplicative e le tabelle di raccordo tra i codici ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.

In definitiva, per quanto osservato, si ritiene in via di principio di poter accogliere la soluzione prospettata dalla società istante in ordine all’adozione per l’esercizio 2022 dei criteri di calcolo previsti per le SIM alle condizioni e nei termini sopra indicati.