La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14864 del 13 luglio 2020 è intervenuta in tema di IVA e contratto di affitto di azienda relativamente alle rimanenze statuendo che quando ” viene a configurarsi una cessione di azienda tutte le volte in cui la relativa convenzione negoziale abbia avuto ad oggetto il trasferimento di beni organizzati in un contesto produttivo (anche solo potenziale) dall’imprenditore per l’attività d’impresa, senza che risulti di ostacolo alla configurabilità della cessione ne’ la eventuale mancanza attuale del cosiddetto “avviamento”, ne’ la destinazione dei beni aziendali ad altro settore produttivo da parte dall’acquirente, purché la nuova produzione si realizzi, pur sempre, attraverso tale complesso di beni già organizzati dal precedente imprenditore, con conseguente applicazione della imposta di registro in luogo di assoggettamento ad IVA”
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificato un avviso di accertamento con cui l’Ufficio riteneva di dovere fare applicazione dell’art. 2561 c. 4 c.c., relativo alla regolazione in denaro delle differenze di patrimonio netto tra patrimonio iniziale e patrimonio finale all’atto della restituzione dell’azienda; poiché il contratto di affitto includeva le merci tra gli elementi che concorrevano a formare il patrimonio dell’azienda oggetto dell’affitto e dette merci non erano stata inserite nell’inventario, l’Ufficio riteneva che dette merci restituite al momento della retrocessione dell’azienda andavano assoggettate ad IVA. Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure confermavano la legittimità dell’atto impugnato. Il contribuente impugnava la decisione della CTP innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello rigettavano le doglianze della ricorrente confermando la sentenza impugnata. Il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini accolgono le doglianze del contribuente precisando che “in tema di IVA, le rimanenze costituiscono – salvo diversa volontà negoziale delle parti ed ove non considerate isolatamente rispetto alla loro destinazione funzionale, il che nel presente caso non è – beni a servizio dell’impresa e, dunque, appartenenti a tutti gli effetti al complesso aziendale, con la conseguenza che, in caso di affitto dell’azienda, esse permangono in capo al concedente, il quale cede all’affittuario soltanto il diritto personale di utilizzo del bene produttivo (azienda), dovendo, quindi, escludersi la ravvisabilità di un autonomo atto di cessione delle rimanenze assoggettabile ad IVA;”
Per i giudici di legittimità sulla base del disposto dell’art. 2561 c.c., in tema di usufrutto dell’azienda, applicabile nelle analoghe fattispecie di locazione, prevede che “l’usufruttuario dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue. Egli deve gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell’azienda, si applica l’art. 1015. La differenza tra le consistenze d’inventario all’inizio e al termine dell’usufrutto e’ regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto”
Inoltre risulta irrilevante la circostanza che le rimanenze, trattandosi di beni “consumabili”, contrariamente da quelli “strumentali” quali impianti, macchinari e simili. Infatti le rimanenze non sono mai stati trasferiti in proprietà all’affittuario, ma permangono in capo al locatore che concede all’affittuario soltanto il diritto personale di sfruttamento del bene produttivo (azienda) in conformità alla destinazione economico-funzionale impressa a detti beni dal concedente, essendo tenuto l’affittuario al termine di efficacia contrattuale a restituire l’azienda al proprietario. Tale obbligo, attesa la diversa natura o funzione dei beni del complesso aziendale, non può che essere adempiuto in modo differente, a seconda che tali beni siano destinati a durare nel tempo (inconsumabili) o siano destinati ad essere impiegati nel ciclo produttivo o commerciale della azienda (consumabili): appare dunque logico, in quest’ultimo caso, che l’obbligazione di restituzione dell’azienda gravante sull’affittuario venga assolta in forma generica mediante corresponsione del “tantundem”, diversamente rendendosi impossibile la gestione dell’impresa da parte del locatario dell’azienda.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2020, n. 14864 - Nell'affitto o usufrutto di aziende se non sussiste atto di cessione delle rimanenze dal concedente in locazione al locatario, specularmente non sussiste atto di cessione parimenti rilevante a…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 febbraio 2020, n. 3415 - In caso di affitto dell'azienda le rimanenze costituiscono - salvo diversa volontà negoziale delle parti ed ove non considerate isolatamente rispetto alla loro destinazione funzionale - beni a…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 dicembre 2019, n. 31810 - Accertamento analitico-induttivo per anomala contabilizzazione delle rimanenze finali consistente nel mancato riporto come rimanenze iniziali dell'anno successivo
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26484 depositata il 13 settembre 2023 - In tema di determinazione del reddito d'impresa, trova applicazione il principio della cd. continuità di bilancio sancito dall'art. 91 del d.p.r. n. 917 del 1986, con la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 settembre 2019, n. 23851 - In tema di Irpef, l'imprenditore che concede in affitto la sua unica azienda perde la qualifica di imprenditore e non può pertanto più avvalersi dei criteri di deducibilità previsti per il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 settembre 2021, n. 25826 - L'imprenditore beneficiario del contributo, che conceda in affitto l'azienda, perde per ciò stesso la qualità di imprenditore divenendo mero percettore del reddito costituito dai canoni…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…