
LIPE 2024: scadenze e novità per adempiere correttamente alla Liquidazione Periodica IVA
Per l'anno 2024 le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) e rimasto invariata la scadenza periodica trimestrale per l'invio telematico. Tale adempimento ha subito alcune modifiche apportate sia dal D. Lgs. n. 1 del 2024 che dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 125654 del 14 marzo 2024. Le novità sul modello LIPE Le principali modifiche disposte dal provvedimento el Direttore dell’Agenzia entrate n. 125654 del 2024 le seguenti modifiche al modello LIPE: sostituita l’informativa sul trattamento dei dati personali; la descrizione del rigo VP10 è sostituita con “Versamenti auto F24 elementi identificativi”; nel modello e nelle istruzioni il riferimento ad euro 25,82, ovunque presente, è sostituito da 100,00 euro; alla pagina 6 delle istruzioni nel paragrafo dedicato agli eventi eccezionali, è eliminato il codice 2; alla pagina 7 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo VP10 [...]
Decadenza dalla NASPI: nel caso in cui il lavoratore beneficia dell’indennità di disoccupazione svolga contestualmente un attività economica senza comunicarlo all’INPS
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 11523 depositata il 30 aprile 2024, intervenendo in tema di decadenza della NASPI, ha statuito che "... l’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, stabilisce, per quanto qui rileva, che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito […], deve informare l’INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”, mentre il successivo art. 11 commina, al comma 1, lett. c), la “decadenza dalla fruizione della NASpI” nel caso di “inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo”; ..." La vicenda ha riguardato un lavoratore percettore della c.d. NASPI, a [...]
Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore. Inoltre il contratto di lavoro subordinato non obbliga il lavoratore al raggiungimento di un risultato, ma alla sola messa a disposizione, in favore del datore
Il licenziamento per cosiddetto 'scarso rendimento' costituisce un'ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore. Inoltre il contratto di lavoro subordinato non obbliga il lavoratore al raggiungimento di un risultato, ma alla sola messa a disposizione, in favore del datore
In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile “ratione temporis”), per consentire la riferibilità̀ della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità̀ ed alla durata del relativo possesso è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere
In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità̀ della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità̀ ed alla durata del relativo possesso è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere
Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo sussiste il fumus del delitto di autoriciclaggio nell’ipotesi di versamento di denaro per estinguere debiti ed ipoteche immobiliari ed è irrilevante che l’operazione sia tracciabile, ricorrendo comunque un ostacolo all’individuazione del compendio delittuoso
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 18 aprile 2024, intervenendo in tema di sequestro preventivo ed autoriciclaggio, ha ribadito il principio secondo cui "... in tema di sequestro preventivo, ricorre il "fumus" del delitto di autoriciclaggio nell'ipotesi di versamento di denaro, provento del delitto presupposto, presso un istituto bancario o per acquisti immobiliari, o mediante la realizzazione di una serie di fatturazioni per operazioni inesistenti, atteso che tali condotte realizzano in modi diversi ed efficienti la "sostituzione" del profitto del reato presupposto predetto, che assume diversa destinazione e transita nella disponibilità di altro soggetto giuridico o consente la confluenza di un bene immobile nel patrimonio, permettendo, inoltre, all'imputato di godere dei beni e denaro senza che sia immediatamente tracciabile la provenienza illecita, tra l'altro essendo irrilevante che l'operazione [...]
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell’accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti; solo ove il lavoratore contesti la la corrispondenza tra la retribuzione effettivamente erogata e la busta paga , l’onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti; solo ove il lavoratore contesti la la corrispondenza tra la retribuzione effettivamente erogata e la busta paga , l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore
Imposta di registro: non va applicata sulle clausole penali presenti nei contratti o negozi giuridici
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata il 7 febbraio 2024, intervenendo in tema di imposta di registro, ha affermato il principio di diritto secondo cui "... ai fini di cui all’art. 21 d.P.R. 131/86, la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell’imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata ..." La vicenda ha visto protagonista una società a responsabilità limitata a cui l'Agenzia delle Entrate notificava n. 6 avvisi di liquidazioni dell’imposta di registro dovuta (in misura fissa) dalla contribuente in relazione alla registrazione di contratti di locazione recanti una clausola penale. La società contribuente impugnava tali atti impositivi. I giudici di prime cure aveva disatteso le doglianze della [...]
Le perdite su crediti derivanti da accordi transattivi sono deducibili anche se derivando da operazioni astrattamente antieconomiche ma che, a ben vedere, si giustificano in base ad una strategia generale ed in ragione di ulteriori e diversi benefici, quale la prospettiva di sviluppo commerciale dei rapporti con la clientela
Le perdite su crediti derivanti da accordi transattivi sono deducibili anche se derivando da operazioni astrattamente antieconomiche ma che, a ben vedere, si giustificano in base ad una strategia generale ed in ragione di ulteriori e diversi benefici, quale la prospettiva di sviluppo commerciale dei rapporti con la clientela