
Fatture per consulenza – inesistenza se manca contratto scritto
Con l'ordinanza n. 6203 del 12/03/2013 la Cassazione ha respinto il ricorso di una società immobiliare avverso avviso di accertamento della Guardia di Finanza che aveva ritenuto non deducibile alcune fatture di consulenze avente una generica descrizione con assenza di un contratto scritto, la fattura per consulenza può essere considerata falsa dall’Amministrazione Finanziaria, che può quindi negare la detrazione alla società. Nel caso di specie, gli Ermellini hanno respinto il ricorso proposto da una società immobiliare, in persona del suo legale rappresentante, che aveva detratto dei costi, anche a fronte di una generica fattura per consulenza, rinvenuta durante una verifica della Guardia di Finanza. La CTR.In particolate, con la sentenza gravata la CTR della Toscana, nell’accogliere l’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto non assolto da parte della contribuente l’onere probatorio circa l’effettività delle operazioni contestate [...]
Benefici contributivi e assunzione ex dipendente
Il Consiglio Nazionale dell`Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Direzione Generale del Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro in merito alla corretta interpretazione dell`art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990, recante la disciplina delle agevolazioni contributive concesse, in presenza di determinati requisiti, al datore di lavoro che effettui nuove assunzioni. In particolare e` stato richiesto se la disposizione normativa citata possa trovare applicazione nel caso in cui la nuova assunzione riguardi ex dipendenti della medesima impresa, in possesso del requisito dello stato di disoccupazione, licenziati per diminuzione di personale ovvero che abbiano esercitato il diritto di recesso da un rapporto di lavoro part-time. Nel rispondere al quesito il Ministero ha ricordato che "l`art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990 contempla la possibilita` di fruizione di benefici contributivi per [...]
Nuovi chiarimenti in materia di co.co.pro. nelle ONG e nelle ONLUS
Il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti, con la circolare n. 7 del 20 febbraio 2013, in merito alla utilizzabilità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (co.co.pro.) con riferimento ad uno specifico ambito settoriale: il lavoro svolto all’interno di organizzazioni non governative ( ONG ), quello svolto all’interno delle ONLUS, nonché di organizzazioni aventi finalità socio/assistenziali e sanitarie. La circolare è particolarmente significativa in quanto fornisce indicazioni operative e di metodo ai propri ispettori per uniformare i criteri di controllo in dette organizzazioni. Innanzitutto, per meglio inquadrare in termini generali il contenuto della circolare, è necessario sempre tenere presente le novità introdotte dalla Riforma del lavoro Fornero, cioè la Legge n. 92/2012. Detta normativa ha reso più stringenti alcuni dei requisiti fissati per il contratto di co.co.pro., modificandone quelli che sono gli elementi costitutivi e largamente diffusi nella consuetudine da anni. Quindi [...]
Indebita compensazione (art. 10-quater Dlgs 74/2000)
L’art. 27, comma 18, DL n. 185/2008 prescrive che “l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.” Tale previsione, secondo la Relazione illustrativa al Decreto, equipara la sanzione per la violazione in esame a quella applicabile all’ipotesi di dichiarazione infedele nella quale sia indicato un credito superiore a quello spettante. La nuova sanzione riguarda tutte le ipotesi in cui nel mod. F24 vengono esposti importi a credito per procedere alla compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97 e successivamente viene riscontrato che il credito indicato è superiore a quello disponibile. Gli importi utilizzati in eccesso possono riguardare sia crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali di vario tipo, sia i crediti che emergono dalle dichiarazioni fiscali. In assenza di una norma specifica circa la [...]
Omesso versamento di Iva (art. 10-ter Dlgs 74/2000)
L’art. 35, comma 7 del D.L. n. 223/2006 ha introdotto nel D.Lgs. n. 74/2000 l’art. 10-ter, che contempla, in caso di omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale, l’applicazione di una sanzione penale in capo al contribuente. Perché si verifichi la fattispecie delittuosa prevista dalla norma è necessario che il contribuente: - presenti un debito IVA derivante da dichiarazione annuale; - non abbia versato l’imposta a debito, entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo (27 dicembre); - l’imposta non versata sia di ammontare superiore a € 50.000,00. Qualora si concretizzano le tre situazioni sopra descritte il contribuente è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, venendo invece applicata la sola sanzione amministrativa nel caso in cui l’imposta non versata non dovesse superare il suddetto limite quantitativo. Dunque: omesso versamento IVA [...]
Le dimissioni per giusta causa
Le dimissioni per giusta causa Parere Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 15/02/2010, n. 5 Costituisce “giusta causa” un fatto di gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro, anche temporaneamente, per il periodo di preavviso o fino alla scadenza del termine apposto al contratto. Ciò comporta che il lavoratore può dimettersi prima della scadenza del contratto a tempo determinato o, nel contratto a tempo indeterminato, senza preavviso. Ricordiamo che, se il contratto è a tempo indeterminato, le dimissioni per giusta causa fanno sorgere il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso nelle misure e secondo i criteri di calcolo previsti dalla contrattazione collettiva di settore. Di recente, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti autorevoli circa gli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in materia, con particolare riferimento alle ipotesi che [...]
Dichiarazione omessa sanzione (art. 5 Dlgs 74/2000)
Commette il reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva (dolo specifico), non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte, quando l'imposta evasa è superiore a 30.000 euro, con riferimento a ciascuna delle singole imposte. Sanzione Reclusione da 1 a 3 anni (Dlgs 74/2000 art. 5 commi 1 e 2). Al di sotto dei 30.000 euro, vi è comunque illecito amministrativo punibile per dichiarazione omessa. Non sono possibili i seguenti provvedimenti: intercettazioni ambientali, arresto, custodia cautelare, arresti domiciliari e divieto di espatrio. Nota Non si considera dichiarazione omessa, ai fini della configurazione del delitto, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza, oppure non sottoscritta, o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Alla scadenza dei 90 giorni, si consuma il reato. Articoli correlati Indebita compensazione [...]
Assunzioni: agevolazioni per l’anno 2013 alle nuove assunzione di lavoro dipendente
Ci sembra opportuno in questo periodo di predisporre un vademecum sulle agevolazioni previste per le nuove assunzioni di lavoratori dipendenti alla luce delle modifiche apportate dalla legge Fornero (legge 92/2012) legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) e del decreto sviluppo Italia (legge 214/2011). Lavoratrici prive di occupazione da 6 oppure 24 mesi. - Dal 1° gennaio del corrente anno è entrata in vigore la norma dell’art. 4 comma 11, legge 92/2012, che prevede agevolazioni contributive, a favore del datore di lavoro per l’assunzione di lavoratrici di qualsiasi età, consistente in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. La durata dell’agevolazione dipende dalla forma del contratto, se a tempo determinato la riduzione si applica per massimo 12 mesi aumentati di 6 mesi se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato. I [...]