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sezione dedicata alle notizie - missione dello studio e del blog

La condotta di autoriciclaggio deve collocarsi temporalmente dopo la commissione del reato presupposto, per cui non integra il reato di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un quid pluris che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene

La condotta di autoriciclaggio deve collocarsi temporalmente dopo la commissione del reato presupposto, per cui non integra il reato di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un quid pluris che denoti l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene

Per i professionisti i prelevamenti dai propri conti correnti non sono automaticamente riferibili a un investimento nell’attività professionale destinato a generare ricavi imponibili

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 9440 depositata il 9 aprile 2024, intervenendo in tema di accertamento fondato sulle risultanze bancarie, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli [...]

Processo tributario: la notifica degli atti processuali o atto tributario è nulla se la consegna avviene al portiere senza informare il destinatario

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 16300 depositata il 12 giugno 2024, intervenendo in tema di notifica di atti processuali, ha ribadito il principio secondo cui "... nel caso di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi del comma 6 dell'art. 7 della legge n. 890 del 20/11/1982, introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 31/12/2007, convertito in legge n. 31 del 28/02/2008 la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata. La difesa Erariale non ha chiesto di sanare la maturata la nullità del procedimento notificatorio e non risulta si sia attivata ai fini della ripresa dello stesso, dopo avere constatato la [...]

Processo tributario: E’ Impugnabile l’atto di intimazione pur a fronte di un atto presupposto avente natura impo-esattiva come l’avviso di accertamento

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 18835 depositata il 10 luglio 2024, intervenendo in tema di atti impugnabili innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, ha statuito il principio di diritto secondo cui "... A fronte dell’impugnazione di un atto cd. impo- esattivo ex art. 29 d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, l’intimazione di pagamento emessa ai sensi dell’art. 68 D.Lgs. n. 546 del 1992 è atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 del medesimo D.Lgs. in quanto, individuando il soggetto da concretamente sottoporre ad esecuzione ed avendo la funzione di circoscrivere, cristallizzandola, nei limiti dell’eseguibilità frazionata, l’efficacia esecutiva pur di per sé (già) posseduta dal titolo, è suscettibile di assumere una carica autonomamente lesiva della posizione soggettiva del destinatario, che dunque è legittimato a reagire ad essa, non [...]

Il requisito della impugnazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario di un qualsiasi atto scritto avente contenuto idoneo a comunicare l’intenzione del lavoratore di impugnare il licenziamento

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 18529 depositata l' 8 luglio 2024, intervenendo sulla modalità e forma dell' impugnazione del licenziamento, ha statuito il principio di diritto secondo cui "... Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604/66 il requisito della impugnazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario di un qualsiasi atto scritto avente contenuto idoneo a comunicare l’intenzione del lavoratore di impugnare il licenziamento e allo stesso con certezza riferibile, pertanto anche mediante invio di una PEC con allegato un file formato word, non essendo necessario l’invio di una copia informatica di un documento analogico ai sensi dell’art.22 del decreto legislativo n. 82 del 2005 ..." La vicenda ha riguardato un dipendente a cui [...]

In tema di reati tributari per omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, l’importo che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non comprende anche le sanzioni

In tema di reati tributari per omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, l'importo che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non comprende anche le sanzioni

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